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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2634/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2634/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MARCHESI CAROLA MARTINA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, V.Le G. Matteotti n. 58;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bosnasco (PV), in data 16/06/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bosnasco
(PV) alla Parte II, Serie C, n. 3, dell'anno 2019, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. La casa familiare sita in Gerenzago (PV) in via Mazzini, 18 viene assegnata con tutti gli arredi e suppellettili a corredo della stessa alla moglie sig.ra che Parte_2 vi convivrà con la figlia Per_1
pag. 1 di 5 3. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento alla figlia con particolare riguardo alle scelte di maggior interesse Per_1 della stessa, quali quelle scolastiche, mediche, terapeutiche ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della prole, prevedendo altresì che solo per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore possa esercitare in forma disgiunta la responsabilità nei rispettivi periodi di permanenza. Sarà inoltre onere dei genitori creare un clima di collaborazione reciproca, così da comunicarsi tutte le informazioni riguardanti (e d'interesse per) la figlia.
4. sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale convivrà e Per_1 risulterà inserita nel suo stato di famiglia.
5. Tenuto conto dell'età di dei suoi impegni scolastici e sportivi nonché di quelli Per_1 di ciascun genitore, i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia saranno improntati ad ampia libertà e fluidità, senza imposizione di rigidi vincoli di giorni e/o orari. In ogni caso, salvo diversi accordi che intervengano tra le parti, e compatibilmente con gli impegni della minore, la stessa trascorrerà con il padre almeno un (1) giorno a settimana anche con pernotto un fine settimana (con pernotto) al mese nonché tutte le volte che la medesima vorrà, accordandosi direttamente con il padre.
6. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, le parti si accorderanno per tempo, compatibilmente con i loro impegni e con quelli della prole, nel pieno rispetto del diritto di ciascun genitore di trascorrere del tempo con la figlia, nelle giornate di Natale,
Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con applicazione del principio dell'alternanza laddove possibile.
7. I genitori si accorderanno in merito alle vacanze estive entro il giorno 30 giugno di ciascun anno. Resta inteso che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia almeno cinque (5) giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo.
8. In relazione a tutte le festività e a tutti periodi di vacanza, i genitori saranno tenuti a comunicare reciprocamente l'indirizzo delle località turistiche dove eventualmente soggiorneranno con la prole, impegnandosi a essere reperibili all'utenza telefonica.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura pag. 2 di 5 paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
10. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e carta d'identità della figlia o di altro documento valido per l'espatrio.
ASPETTI ECONOMICI E PATRIMONIALI.
11. Il padre corrisponderà alla madre in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat/Foi. Inoltre, lo stesso si farà carico in via esclusiva nella misura del 100% delle spese extra assegno così come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia siglato in data 9/11/2016 dal Presidente del Tribunale di Pavia e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia. A tal proposito si precisa che sono da ritenersi spese che necessitano del preventivo accordo di entrambi i genitori: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche presso professionisti privati;
tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per le università pubbliche, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
corsi di istruzione (es. Corsi di lingue estere, di musica, di teatro), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, soggiorni estivi di studio, spese per l'acquisto di automobile o moto.
12. L'Assegno Unico Universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre nella misura del 100 % ed il padre presta con la sottoscrizione del presente atto il proprio espresso assenso.
13. Il padre potrà dedurre nella misura del 100% le spese sostenute per la prole.
14. Il sig. s'impegna inoltre a corrispondere alla sig.ra la somma Pt_1 Parte_2 mensile di € 200,00 entro il giorno 10 di ciascun mese, per sei (6) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto a titolo di concorso nel pagamento delle utenze domestiche relative alla ex casa familiare, da rivedere in sede divorzile, tenuto conto che il sig. andrà in pensione. Pt_1
pag. 3 di 5 15. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
16. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e carta d'identità della figlia minore o di altro documento valido per l'espatrio.
Concordano altresì sulla possibilità per ciascuno di loro di portare la prole all'estero anche nei rispettivi periodi di vacanza.
17. Le parti hanno dato esecuzione agli accordi raggiunti.
Dichiarazione delle parti
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma richiamata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bosnasco (PV), in data 16/06/2019, il
[...] cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bosnasco (PV) alla Parte II, Serie C, n. 3, dell'anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2634/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2634/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis , Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MARCHESI CAROLA MARTINA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Pavia, V.Le G. Matteotti n. 58;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Bosnasco (PV), in data 16/06/2019, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bosnasco
(PV) alla Parte II, Serie C, n. 3, dell'anno 2019, in regime di separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
2. La casa familiare sita in Gerenzago (PV) in via Mazzini, 18 viene assegnata con tutti gli arredi e suppellettili a corredo della stessa alla moglie sig.ra che Parte_2 vi convivrà con la figlia Per_1
pag. 1 di 5 3. Entrambi i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in riferimento alla figlia con particolare riguardo alle scelte di maggior interesse Per_1 della stessa, quali quelle scolastiche, mediche, terapeutiche ecc., tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione della prole, prevedendo altresì che solo per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore possa esercitare in forma disgiunta la responsabilità nei rispettivi periodi di permanenza. Sarà inoltre onere dei genitori creare un clima di collaborazione reciproca, così da comunicarsi tutte le informazioni riguardanti (e d'interesse per) la figlia.
4. sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale convivrà e Per_1 risulterà inserita nel suo stato di famiglia.
5. Tenuto conto dell'età di dei suoi impegni scolastici e sportivi nonché di quelli Per_1 di ciascun genitore, i tempi di frequentazione tra il genitore non collocatario e la figlia saranno improntati ad ampia libertà e fluidità, senza imposizione di rigidi vincoli di giorni e/o orari. In ogni caso, salvo diversi accordi che intervengano tra le parti, e compatibilmente con gli impegni della minore, la stessa trascorrerà con il padre almeno un (1) giorno a settimana anche con pernotto un fine settimana (con pernotto) al mese nonché tutte le volte che la medesima vorrà, accordandosi direttamente con il padre.
6. Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali, le parti si accorderanno per tempo, compatibilmente con i loro impegni e con quelli della prole, nel pieno rispetto del diritto di ciascun genitore di trascorrere del tempo con la figlia, nelle giornate di Natale,
Santo Stefano, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, con applicazione del principio dell'alternanza laddove possibile.
7. I genitori si accorderanno in merito alle vacanze estive entro il giorno 30 giugno di ciascun anno. Resta inteso che ciascun genitore avrà diritto di trascorrere con la figlia almeno cinque (5) giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo.
8. In relazione a tutte le festività e a tutti periodi di vacanza, i genitori saranno tenuti a comunicare reciprocamente l'indirizzo delle località turistiche dove eventualmente soggiorneranno con la prole, impegnandosi a essere reperibili all'utenza telefonica.
9. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura pag. 2 di 5 paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della prole.
10. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e carta d'identità della figlia o di altro documento valido per l'espatrio.
ASPETTI ECONOMICI E PATRIMONIALI.
11. Il padre corrisponderà alla madre in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 400,00 (quattrocento/00), a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat/Foi. Inoltre, lo stesso si farà carico in via esclusiva nella misura del 100% delle spese extra assegno così come previste dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia siglato in data 9/11/2016 dal Presidente del Tribunale di Pavia e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia. A tal proposito si precisa che sono da ritenersi spese che necessitano del preventivo accordo di entrambi i genitori: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche presso professionisti privati;
tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti privati;
tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per le università pubbliche, corsi di specializzazione e master, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
corsi di istruzione (es. Corsi di lingue estere, di musica, di teatro), viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, soggiorni estivi di studio, spese per l'acquisto di automobile o moto.
12. L'Assegno Unico Universale verrà percepito in via esclusiva dalla madre nella misura del 100 % ed il padre presta con la sottoscrizione del presente atto il proprio espresso assenso.
13. Il padre potrà dedurre nella misura del 100% le spese sostenute per la prole.
14. Il sig. s'impegna inoltre a corrispondere alla sig.ra la somma Pt_1 Parte_2 mensile di € 200,00 entro il giorno 10 di ciascun mese, per sei (6) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto a titolo di concorso nel pagamento delle utenze domestiche relative alla ex casa familiare, da rivedere in sede divorzile, tenuto conto che il sig. andrà in pensione. Pt_1
pag. 3 di 5 15. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi. Si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
16. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e carta d'identità della figlia minore o di altro documento valido per l'espatrio.
Concordano altresì sulla possibilità per ciascuno di loro di portare la prole all'estero anche nei rispettivi periodi di vacanza.
17. Le parti hanno dato esecuzione agli accordi raggiunti.
Dichiarazione delle parti
I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma richiamata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 22.7.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
pag. 4 di 5 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene pronunciato in merito alle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Bosnasco (PV), in data 16/06/2019, il
[...] cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Bosnasco (PV) alla Parte II, Serie C, n. 3, dell'anno 2019;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. recepisce le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 25/11/2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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