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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12609 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20084 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 17.6.2025 e vertente
TRA
c.f. nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. , nato a [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
Kettelerstr 29, Waldshut- Tiengen (Germania), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio
Censabella, come da procura alle liti in atti
- attori/opponenti -
E società con sede legale in MA, corso Controparte_1
Vittorio Emanuele II n. 284, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
MA , in persona del consigliere delegato, dott. – delegato come P.IVA_1 CP_2 da delibera consiliare richiamata in atti, quale mandataria, come da procura richiamata in atti, di società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi Controparte_3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede in via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso NO P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani, in forza di procura richiamata in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in MA, viale di Villa Grazioli
n. 15
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti si riportano ai rispettivi atti.
Atto di citazione: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via cautelare
(…); in via preliminare: autorizzare gli opponenti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il terzo
1 con sede in via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), codice fiscale numero di iscrizione al Controparte_3
Registro delle Imprese di Treviso - NO , per le motivazioni indicate al punto 3) del presente P.IVA_2 atto, disponendo il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione e la costituzione del terzo nei termini di legge;
nel merito, - in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria oggetto dell'atto di precetto opposto, fondata sul summenzionato mutuo fondiario, sulla scorta delle motivazioni di cui al punto 1) del presente atto e per l'effetto disporre la cancellazione della ipoteca volontaria del
13.7.2006 (R.G. 8756 – R.P. 1934) iscritta sull'immobile sito in Leonforte (En) nella Via Li Destri in catasto al foglio 31 particella 462 sub 4, meglio identificata nell'atto di precetto oggetto della presente citazione, ponendo i relativi costi a carico del convenuto e/o dei convenuti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale della per le motivazioni di cui al punto Controparte_1
2) del presente atto;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, della titolarità del diritto di credito e del potere di delega della per le motivazioni di cui al Controparte_3 punto 3) del presente atto;
- in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la non debenza totale o parziale della somma precettata anche per le motivazioni di cui al punto 4) del presente atto;
- disporre, ove venga accertata la non debenza della somma precettata, la cancellazione della ipoteca volontaria del 13.7.2006 (R.G.
8756 – R.P. 1934) iscritta sull'immobile sito in Leonforte (En) nella Via Li Destri in catasto al foglio 31 particella 462 sub 4, meglio identificata nell'atto di precetto oggetto della presente citazione, ponendo i relativi costi a carico del convenuto e/o dei convenuti. Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “modificare e/o revocare il provvedimento cautelare del 14 giugno 2024 reso inaudita altera parte, e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti per il suo accoglimento;
accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e comunque dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione ed ogni domanda ed istanza avversaria, in quanto infondata e non provata;
con condanna degli opponenti alle spese di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri ed si opponevano al Parte_1 Pt_2 precetto ai medesimi notificato da parte di quale mandataria Controparte_1 di recante l'intimazione di pagamento di € 181.482,54, fondata su mutuo Controparte_3 fondiario a suo tempo concesso agli opponenti da CP_4
Deducevano come il mutuo risalisse al 2006 e come, una volta intervenuto l'inadempimento dei mutuatari, fosse stato ai medesimi, nel corso del 2011, notificato atto di precetto, al quale faceva seguito l'avvio di pignoramento immobiliare dinanzi al Tribunale di NN.
Precisavano, poi, come tale procedura esecutiva venisse dichiarata estinta nel corso del 2019, per inattività della parte procedente.
2 Nell'opporsi al precetto deducevano, innanzi tutto, la sopravvenuta estinzione del credito per effetto della sua prescrizione, deducendo, poi, la carenza di potere rappresentativo in capo alla mandataria , peraltro non iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., nonché la carenza di CP_1 legittimazione attiva della creditrice , della quale veniva chiesta anche la chiamata CP_3 in causa, nonché, in ultimo, la indeterminatezza del credito preteso con atto di precetto.
Chiedevano, quindi, che fosse accertata l'insussistenza del credito per intervenuta prescrizione dello stesso e, comunque, la illegittimità del precetto.
Parte opposta, nel costituirsi, rilevava di aver tempestivamente rinunciato, alla luce delle pretese di parte opponente, al precetto notificato, chiedendo la cancellazione della iscrizione ipotecaria e la cancellazione degli opponenti dalla Centrale Rischi, in tal modo elidendo qualsiasi pregiudizio a carico dei medesimi.
Evidenziava, poi, di non essere potuta addivenire ad una definizione transattiva della lite solo per le esose richieste di parte opponente in punto di spese legali.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
La causa veniva rimessa in decisione, all'udienza del 17.6.2025, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria.
***
Pur tenendo conto della intervenuta rinuncia di parte creditrice al precetto notificato, non paiono invero sussistere i presupposti per addivenire, nella presente sede, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Parte opponente, nel proprio atto introduttivo, non si è limitata a chiedere una statuizione in merito all'illegittimità o alla nullità del precetto, avendo richiesto che venga dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria azionata contro gli opponenti.
Né, poi, una tale domanda può ritenersi estranea al giudizio di opposizione a precetto, il quale si risolve pur sempre in un giudizio di accertamento circa l'insussistenza della pretesa avanzata dal creditore con l'intimazione riportata nell'atto di precetto.
Non vi è dubbio, allora, che la sola rinuncia di parte opposta al precetto da ultimo notificato non sia idonea a far venire meno qualsiasi ragione di contrasto in essere tra le parti, avendo richiesto gli opponenti una espressa statuizione, suscettibile di passaggio in giudicato, in merito alla insussistenza del credito fatto valere nei loro confronti.
Venendo ad esaminare tale domanda, la quale, ove accolta, renderebbe superfluo l'esame dei restanti motivi di opposizione, essendo di per sé sola sufficiente a condurre al pieno accoglimento dell'opposizione, può osservarsi quanto segue.
3 Non vi è dubbio che il credito di parte opposta sia fondato su un credito a suo tempo vantato da in virtù di un atto di mutuo stipulato nel corso del 2006. CP_4
Rispetto ad un tale credito, parte opponente ha prodotto in atti copia di un atto di pignoramento immobiliare notificato nel corso del 2011; atto, quest'ultimo, certamente idoneo a interrompere il corso della prescrizione.
Tale procedura, stando alla ulteriore documentazione prodotta in atti dagli opponenti, veniva dichiarata estinta nel corso del 2019, stante l'inerzia dei creditori nel versare le somme necessarie all'espletamento degli incombenti pubblicitari della vendita forzata, con pronuncia divenuta definitiva.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che laddove la procedura si concluda con un provvedimento di estinzione che trovi origine in una causa imputabile al creditore procedente, non possa che riconoscersi, all'introduzione del processo esecutivo, un effetto interruttivo istantaneo del corso della prescrizione, con l'effetto che il corso della medesima riprenderà a decorrere dal momento dell'avvenuta interruzione, ossia dal momento della notifica del pignoramento (Cass. n. 12239 del 2019).
Ebbene, poiché nel presente caso il pignoramento, avente idoneità ad interrompere, con effetto istantaneo, il corso della prescrizione, risulta notificato nel corso del 2011 e poiché non emerge dalla documentazione in atti l'esistenza di successivi atti idonei a interrompere nuovamente il corso della prescrizione, deve ritenersi che l'atto di precetto oggetto di opposizione, notificato in data 26.4.2024, sia stato inviato agli opponenti allorché il credito risultava irrimediabilmente prescritto, per decorso del termine decennale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda degli attori, sussistendo i presupposti per l'emissione di una statuizione in punto di insussistenza del credito per intervenuta prescrizione.
Dall'accoglimento della domanda deriva la condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che devono ridursi entro i minimi consentiti in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio e tenendo conto della condotta processuale di parte opposta.
P.Q.M.
In accoglimento della spiegata opposizione, accerta l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria fatta valere con l'atto di precetto opposto.
Condanna quale mandataria di Controparte_1 CP_3 alla rifusione delle spese di lite in favore e che si
[...] Parte_1 Parte_2 quantificano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, nonché in €
1.180,00 per spese vive.
MA, 15.9.2025. Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20084 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 17.6.2025 e vertente
TRA
c.f. nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. , nato a [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
Kettelerstr 29, Waldshut- Tiengen (Germania), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittorio
Censabella, come da procura alle liti in atti
- attori/opponenti -
E società con sede legale in MA, corso Controparte_1
Vittorio Emanuele II n. 284, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
MA , in persona del consigliere delegato, dott. – delegato come P.IVA_1 CP_2 da delibera consiliare richiamata in atti, quale mandataria, come da procura richiamata in atti, di società a responsabilità limitata con socio unico, costituita ai sensi Controparte_3 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, con sede in via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), codice fiscale numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso NO P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani, in forza di procura richiamata in atti, elettivamente domiciliata presso il loro studio in MA, viale di Villa Grazioli
n. 15
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI nel corso dell'udienza di rimessione della causa in decisione, le parti si riportano ai rispettivi atti.
Atto di citazione: “Voglia il Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: in via cautelare
(…); in via preliminare: autorizzare gli opponenti ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa il terzo
1 con sede in via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV), codice fiscale numero di iscrizione al Controparte_3
Registro delle Imprese di Treviso - NO , per le motivazioni indicate al punto 3) del presente P.IVA_2 atto, disponendo il differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione e la costituzione del terzo nei termini di legge;
nel merito, - in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria oggetto dell'atto di precetto opposto, fondata sul summenzionato mutuo fondiario, sulla scorta delle motivazioni di cui al punto 1) del presente atto e per l'effetto disporre la cancellazione della ipoteca volontaria del
13.7.2006 (R.G. 8756 – R.P. 1934) iscritta sull'immobile sito in Leonforte (En) nella Via Li Destri in catasto al foglio 31 particella 462 sub 4, meglio identificata nell'atto di precetto oggetto della presente citazione, ponendo i relativi costi a carico del convenuto e/o dei convenuti;
- in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale della per le motivazioni di cui al punto Controparte_1
2) del presente atto;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva, della titolarità del diritto di credito e del potere di delega della per le motivazioni di cui al Controparte_3 punto 3) del presente atto;
- in via ulteriormente gradata accertare e dichiarare la non debenza totale o parziale della somma precettata anche per le motivazioni di cui al punto 4) del presente atto;
- disporre, ove venga accertata la non debenza della somma precettata, la cancellazione della ipoteca volontaria del 13.7.2006 (R.G.
8756 – R.P. 1934) iscritta sull'immobile sito in Leonforte (En) nella Via Li Destri in catasto al foglio 31 particella 462 sub 4, meglio identificata nell'atto di precetto oggetto della presente citazione, ponendo i relativi costi a carico del convenuto e/o dei convenuti. Con vittoria di spese e compensi”.
Conclusioni di cui alla comparsa di risposta: “modificare e/o revocare il provvedimento cautelare del 14 giugno 2024 reso inaudita altera parte, e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensione non ricorrendo i presupposti per il suo accoglimento;
accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere e comunque dichiarare inammissibile e/o rigettare l'opposizione ed ogni domanda ed istanza avversaria, in quanto infondata e non provata;
con condanna degli opponenti alle spese di lite”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri ed si opponevano al Parte_1 Pt_2 precetto ai medesimi notificato da parte di quale mandataria Controparte_1 di recante l'intimazione di pagamento di € 181.482,54, fondata su mutuo Controparte_3 fondiario a suo tempo concesso agli opponenti da CP_4
Deducevano come il mutuo risalisse al 2006 e come, una volta intervenuto l'inadempimento dei mutuatari, fosse stato ai medesimi, nel corso del 2011, notificato atto di precetto, al quale faceva seguito l'avvio di pignoramento immobiliare dinanzi al Tribunale di NN.
Precisavano, poi, come tale procedura esecutiva venisse dichiarata estinta nel corso del 2019, per inattività della parte procedente.
2 Nell'opporsi al precetto deducevano, innanzi tutto, la sopravvenuta estinzione del credito per effetto della sua prescrizione, deducendo, poi, la carenza di potere rappresentativo in capo alla mandataria , peraltro non iscritta all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., nonché la carenza di CP_1 legittimazione attiva della creditrice , della quale veniva chiesta anche la chiamata CP_3 in causa, nonché, in ultimo, la indeterminatezza del credito preteso con atto di precetto.
Chiedevano, quindi, che fosse accertata l'insussistenza del credito per intervenuta prescrizione dello stesso e, comunque, la illegittimità del precetto.
Parte opposta, nel costituirsi, rilevava di aver tempestivamente rinunciato, alla luce delle pretese di parte opponente, al precetto notificato, chiedendo la cancellazione della iscrizione ipotecaria e la cancellazione degli opponenti dalla Centrale Rischi, in tal modo elidendo qualsiasi pregiudizio a carico dei medesimi.
Evidenziava, poi, di non essere potuta addivenire ad una definizione transattiva della lite solo per le esose richieste di parte opponente in punto di spese legali.
Chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna di parte opponente alla rifusione delle spese di lite.
La causa veniva rimessa in decisione, all'udienza del 17.6.2025, senza necessità di svolgimento di attività istruttoria.
***
Pur tenendo conto della intervenuta rinuncia di parte creditrice al precetto notificato, non paiono invero sussistere i presupposti per addivenire, nella presente sede, ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Parte opponente, nel proprio atto introduttivo, non si è limitata a chiedere una statuizione in merito all'illegittimità o alla nullità del precetto, avendo richiesto che venga dichiarata la prescrizione della pretesa creditoria azionata contro gli opponenti.
Né, poi, una tale domanda può ritenersi estranea al giudizio di opposizione a precetto, il quale si risolve pur sempre in un giudizio di accertamento circa l'insussistenza della pretesa avanzata dal creditore con l'intimazione riportata nell'atto di precetto.
Non vi è dubbio, allora, che la sola rinuncia di parte opposta al precetto da ultimo notificato non sia idonea a far venire meno qualsiasi ragione di contrasto in essere tra le parti, avendo richiesto gli opponenti una espressa statuizione, suscettibile di passaggio in giudicato, in merito alla insussistenza del credito fatto valere nei loro confronti.
Venendo ad esaminare tale domanda, la quale, ove accolta, renderebbe superfluo l'esame dei restanti motivi di opposizione, essendo di per sé sola sufficiente a condurre al pieno accoglimento dell'opposizione, può osservarsi quanto segue.
3 Non vi è dubbio che il credito di parte opposta sia fondato su un credito a suo tempo vantato da in virtù di un atto di mutuo stipulato nel corso del 2006. CP_4
Rispetto ad un tale credito, parte opponente ha prodotto in atti copia di un atto di pignoramento immobiliare notificato nel corso del 2011; atto, quest'ultimo, certamente idoneo a interrompere il corso della prescrizione.
Tale procedura, stando alla ulteriore documentazione prodotta in atti dagli opponenti, veniva dichiarata estinta nel corso del 2019, stante l'inerzia dei creditori nel versare le somme necessarie all'espletamento degli incombenti pubblicitari della vendita forzata, con pronuncia divenuta definitiva.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere che laddove la procedura si concluda con un provvedimento di estinzione che trovi origine in una causa imputabile al creditore procedente, non possa che riconoscersi, all'introduzione del processo esecutivo, un effetto interruttivo istantaneo del corso della prescrizione, con l'effetto che il corso della medesima riprenderà a decorrere dal momento dell'avvenuta interruzione, ossia dal momento della notifica del pignoramento (Cass. n. 12239 del 2019).
Ebbene, poiché nel presente caso il pignoramento, avente idoneità ad interrompere, con effetto istantaneo, il corso della prescrizione, risulta notificato nel corso del 2011 e poiché non emerge dalla documentazione in atti l'esistenza di successivi atti idonei a interrompere nuovamente il corso della prescrizione, deve ritenersi che l'atto di precetto oggetto di opposizione, notificato in data 26.4.2024, sia stato inviato agli opponenti allorché il credito risultava irrimediabilmente prescritto, per decorso del termine decennale.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda degli attori, sussistendo i presupposti per l'emissione di una statuizione in punto di insussistenza del credito per intervenuta prescrizione.
Dall'accoglimento della domanda deriva la condanna di parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che devono ridursi entro i minimi consentiti in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio e tenendo conto della condotta processuale di parte opposta.
P.Q.M.
In accoglimento della spiegata opposizione, accerta l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria fatta valere con l'atto di precetto opposto.
Condanna quale mandataria di Controparte_1 CP_3 alla rifusione delle spese di lite in favore e che si
[...] Parte_1 Parte_2 quantificano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, nonché in €
1.180,00 per spese vive.
MA, 15.9.2025. Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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