Art. 6.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 4 miliardi e 500 milioni.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
L'emissione dei certificati speciali di credito avverra' con l'osservanza, escluse quelle fiscali, delle disposizioni di cui all' articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 .
I certificati speciali di credito, di cui al precedente comma, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1975 si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di lire 4 miliardi e 500 milioni.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamento saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
L'emissione dei buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverra' con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
L'emissione dei certificati speciali di credito avverra' con l'osservanza, escluse quelle fiscali, delle disposizioni di cui all' articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 .
I certificati speciali di credito, di cui al precedente comma, sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico.
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si fa fronte, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.