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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/12/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1625/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1625/2025 promossa da:
ato a CORIGLIANO LA (CS) il 14/11/1974 con Parte_1 il patrocinio dell'avv.OR AL LD
PARTE RICORRENTE contro ata a CORIGLIANO LA il 11/04/1977 con il patrocinio dell'avv. CP_1
OR AL LD
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato l'8.9.2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 3/10/2009, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Persona_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: “Affidare i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con convivenza con la madre presso l'abitazione familiare ubicata in Via Enrico
Berlinguer snc a Corigliano-Rossano (CS) – 87064, di proprietà della IG.ra , CP_1
sul quale grava mutuo bancario intestato alla stessa presso la Banca Intesa San Paolo ex
UBI Banca –Filiale di Corigliano Calabro, ma pagato da entrambi.
Facoltà di visita e frequentazione del padre così specificata: il padre terrà con sé i figli per due pomeriggi nel corso della settimana e precisamente il lunedì e il mercoledì, dalle ore
15:00 alle ore 19:00, salvo diverso accordo per altro pomeriggio della settimana e\o per altre fascia oraria in caso di impegni del padre, della madre e\o dei figli. Nel fine settimana, a settimane alterne, il padre terrà i figli dalle ore 18:00 del venerdì ovvero in caso di diversi impegni dei figli, dalle ore 13:00 del sabato fino alle ore 14:30 del lunedì successivo.
Durante il periodo estivo, luglio e agosto, previo tempestivo accordo, il padre terrà con sé
i figli per complessive tre settimane, di cui due consecutive, nel mese di luglio o agosto,
mentre la terza nell'altro mese.
Per le festività, il padre terrà i figli una settimana nel periodo natalizio dal 23.12 al 30.12
o con alternanza dal 31.12 al 6.01 e tre giorni durante quello pasquale con alternanza del mercoledì pomeriggio dalle ore 17:00 fino al sabato ore 12:00 ovvero del sabato, stesso orario, a martedì successivo ore 12:00 e, infine, salvo diverso accordo fra le parti durante le maggiori festività (onomastici – compleanni) dei minori sempre in via alternativa,
mantenendo in tale occasione, per quanto possibile, la presenza di tutte le parti;
Riservare in capo ai ricorrenti la possibilità di accordarsi consensualmente sulla possibilità che i minori scelgano di vivere stabilmente presso il padre anche per periodi più
lunghi.
Porre a carico del IG. un assegno mensile di € 400,00 a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT ed € 100,00 in favore della IG.ra lo stesso corrisponderà CP_1
altresì la metà delle spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra e viceversa. Il IG. , infine, CP_1 Parte_1
provvederà al pagamento delle rate di mutuo dell'immobile salvo il diritto di quest'ultimo di richiedere la restituzione delle somme versate e la cessazione dell'obbligo di pagamento delle suddette rate di mutuo in capo al allorquando la IG.ra troverà Pt_1 CP_1
un'occupazione lavorativa stabile. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico entro il giorno 15 di ogni mese secondo la decorrenza prima specificata ovvero secondo le disposizioni giudiziali ritenute opportune dal Collegio Camerale previo parere del Pubblico Ministero.
la IG.ra dichiara di essere disoccupata ma di svolgere saltuariamente CP_1
lavori occasionali e di essere sostenuta economicamente dal IG. Parte_1
che lavora autonomamente come artigiano libero professionista nell'ambito pubblicitario della cartellonistica ed insegne per esterni di attività commerciali, artigianali e professionali.
Il IG. di essere artigiano e disoccupato ma di poter sostenersi Parte_1
autonomamente e rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore. il IG. provvederà a trovare altra abitazione entro il Parte_1
sessantesimo giorno dalla data di omologazione delle presenti condizioni di separazione.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a CORIGLIANO Parte_1
LA (CS) il 14/11/1974 e nata a [...] il CP_1
11/04/1977 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 15 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
IM LE
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM LE Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1625/2025 promossa da:
ato a CORIGLIANO LA (CS) il 14/11/1974 con Parte_1 il patrocinio dell'avv.OR AL LD
PARTE RICORRENTE contro ata a CORIGLIANO LA il 11/04/1977 con il patrocinio dell'avv. CP_1
OR AL LD
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato l'8.9.2025 e Parte_1 CP_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 3/10/2009, che dalla unione erano nati i figli e e rappresentavano di voler separarsi alle condizioni Per_1 Persona_2
specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte: “Affidare i figli minori e in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori, con convivenza con la madre presso l'abitazione familiare ubicata in Via Enrico
Berlinguer snc a Corigliano-Rossano (CS) – 87064, di proprietà della IG.ra , CP_1
sul quale grava mutuo bancario intestato alla stessa presso la Banca Intesa San Paolo ex
UBI Banca –Filiale di Corigliano Calabro, ma pagato da entrambi.
Facoltà di visita e frequentazione del padre così specificata: il padre terrà con sé i figli per due pomeriggi nel corso della settimana e precisamente il lunedì e il mercoledì, dalle ore
15:00 alle ore 19:00, salvo diverso accordo per altro pomeriggio della settimana e\o per altre fascia oraria in caso di impegni del padre, della madre e\o dei figli. Nel fine settimana, a settimane alterne, il padre terrà i figli dalle ore 18:00 del venerdì ovvero in caso di diversi impegni dei figli, dalle ore 13:00 del sabato fino alle ore 14:30 del lunedì successivo.
Durante il periodo estivo, luglio e agosto, previo tempestivo accordo, il padre terrà con sé
i figli per complessive tre settimane, di cui due consecutive, nel mese di luglio o agosto,
mentre la terza nell'altro mese.
Per le festività, il padre terrà i figli una settimana nel periodo natalizio dal 23.12 al 30.12
o con alternanza dal 31.12 al 6.01 e tre giorni durante quello pasquale con alternanza del mercoledì pomeriggio dalle ore 17:00 fino al sabato ore 12:00 ovvero del sabato, stesso orario, a martedì successivo ore 12:00 e, infine, salvo diverso accordo fra le parti durante le maggiori festività (onomastici – compleanni) dei minori sempre in via alternativa,
mantenendo in tale occasione, per quanto possibile, la presenza di tutte le parti;
Riservare in capo ai ricorrenti la possibilità di accordarsi consensualmente sulla possibilità che i minori scelgano di vivere stabilmente presso il padre anche per periodi più
lunghi.
Porre a carico del IG. un assegno mensile di € 400,00 a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento dei figli con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT ed € 100,00 in favore della IG.ra lo stesso corrisponderà CP_1
altresì la metà delle spese mediche, scolastiche, sportive e la metà delle spese straordinarie sostenute dalla IG.ra e viceversa. Il IG. , infine, CP_1 Parte_1
provvederà al pagamento delle rate di mutuo dell'immobile salvo il diritto di quest'ultimo di richiedere la restituzione delle somme versate e la cessazione dell'obbligo di pagamento delle suddette rate di mutuo in capo al allorquando la IG.ra troverà Pt_1 CP_1
un'occupazione lavorativa stabile. Le predette somme saranno corrisposte dall'obbligato mediante bonifico entro il giorno 15 di ogni mese secondo la decorrenza prima specificata ovvero secondo le disposizioni giudiziali ritenute opportune dal Collegio Camerale previo parere del Pubblico Ministero.
la IG.ra dichiara di essere disoccupata ma di svolgere saltuariamente CP_1
lavori occasionali e di essere sostenuta economicamente dal IG. Parte_1
che lavora autonomamente come artigiano libero professionista nell'ambito pubblicitario della cartellonistica ed insegne per esterni di attività commerciali, artigianali e professionali.
Il IG. di essere artigiano e disoccupato ma di poter sostenersi Parte_1
autonomamente e rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore. il IG. provvederà a trovare altra abitazione entro il Parte_1
sessantesimo giorno dalla data di omologazione delle presenti condizioni di separazione.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a CORIGLIANO Parte_1
LA (CS) il 14/11/1974 e nata a [...] il CP_1
11/04/1977 alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 15 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
IM LE