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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 977/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3762/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Difensore_4 - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160008296356000 RADIODIFFUSIONI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate) e il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'atto di pignoramento n.
09484202500003830/001 mai notificato e trasmesso a mezzo pec il 30.4.2025 in relazione alla cartella di pagamento n. 09420160008296356000, asseritamente notificata il 1.7.2016 avente ad oggetto Canone Rai anno 2015 per l'importo complessivo di € 176,95,
Eccepiva
Inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A. Violazione degli artt. 26, co. 2, d.p.r.
602/1973 e 60 ter d.p.r. 600/1973 e del combinato disposto degli artt., 4, co. 7, 14 e 15, d.p.r. 68/2005, 6 bis e 6 ter D.LGS n. 82/2005.
l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici (cartella e avviso di accertamento) e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché Omesso Invio dell'Avviso Nominativo_1 - Violazione dell'art. 6, comma V, dello Statuto del Contribuente (L.212/2000). e, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle indicazioni previste dall'art. 7 Statuto del Contribuente.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che rilevava la decennalità della prescrizione per il canone TV.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella n. 09420160008296356000 (sottesa al pignoramento impugnato in data 01/07/2016
successivamente in data 16/11/2016 pignoramento presso terzi n. 09484201600005614001;
in data 28/09/2017 Intimazione di pagamento n. 09420179007366636000;
in data 26/06/2019 intimazione di pagamento n. 09420199006774937000;
in data 14/01/2020 comunicazione preventiva ipoteca n. 09476202000000062000;
in data 01/03/2022 Intimazione di pagamento n. 09420229000463418000; in data 13/04/2023 Intimazione di pagamento n. 09420239001880031000;
in data 06/07/2023 comunicazione preventiva ipoteca n. 09476202300000343000;
in data 19/07/2023 pignoramento presso terzi n. 09484202300001801001;
in data 11/04/2024 comunicazione preventiva ipoteca n.09476202400001339000;
in data 21/01/2025 Intimazione di pagamento n. 09420259000123812000;
in data 30/04/2025 pignoramento presso terzi n.09484202500003830001
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente AdER, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Peraltro deve aggiungersi che l'eccezione di prescrzione medio tempore maturata (al pari di quella attinente alla omessa notifica di atti prodromici precedenti al penultimo notificato) risulta comunque tardiva, attesa la dimostrazione da parte del resistente della notifica al contribuente di intimzioni successive agli atti prodromci che si assumeva essere mai stati inviati.
Il principio è infatti stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N.
22108 depositata il 5.8.2024.
Si ritiene utile e opportuno riportare, per Associazione_1 stralci, la suddetta decisione.
La Cassazione affrontava, in modo assorbente, il primo motivo, con cui veniva denunciata la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludesse al contribuente di impugnare l'iscrizione ipotecaria con la deduzione di vizi inerenti agli atti prodromici, che erano ormai divenuti definitivi;
Il Collegio accoglieva il suddetto motivo per le ragioni di seguito esplicitate.
"2. il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo;
2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il
03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093);
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 che ha statuito che " In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
La Cassazione, nella specie, ha giudicato infondato il motivo di ricorso con cui una società contribuente aveva censurato una decisione della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva affermato che l'eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l'atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione
n. 22108 del 2024).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024).
Le stesse Sezioni Unite, peraltro, affrontando la questione della natura dell'intimazione di pagamento hanno ribadito che il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là della differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'articolo
50 citato, avviso comunemente denominato "avviso di mora", la cui impugnabilità davanti alla Commissione tributarie è esplicitamente prevista dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 546/1992 (Cassazione
SU n. 26817 del 2024).
Al di là, quindi, della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio alle esecuzione forzata.
E' dunque evidente che la Suprema corte abbia dato quindi continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento nel senso sopra precisato non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione nn.
22108/2024 e 10736/2024) ed è stato, dunque, disatteso il diverso ed isolato orientamento di cui alla
Cassazione n. 16743/2024 che, facendo leva solo sul riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'articolo 19 citato, con conseguente facoltà, e non obbligo, di impugnazione e conseguente possibilità di eccepire sempre e comunque prescrizioni eventualmente maturatesi medio tempore.
Alla luce dei suddetti condivisibili principi e della documentazione prodotta da parte ricorrente il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare:
Il ricorrente sosteneva la nullità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione per inesistenza e/o nullità insanabile della notifica.
Evidenziava infatti che l'Ente della Riscossione, nella sua qualità di soggetto notificante, avesse provveduto alla notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3.
Sottolineava che, in tema di notifica a mezzo PEC, in ossequio al disposto dell'art.26 del D.P.R. n.602/1973
e dell'art. 16 ter del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012, a decorrere dal 15 dicembre 2013, le notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale devono avvenire mediante indirizzo di posta elettronica certificata censito nei pubblici elenchi iv i indicati (ovvero “IPA”, “Associazione_3”, “INIPEC”, “PP).
Atteso che l'indirizzo PEC utilizzato dall'Ente notificante (notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione. gov.it) non risultava presente in nessuno dei pubblici registri all'uopo previsti dalla Legge e sopra menzionati (gli unici validi sarebbero gli indirizzi PEC Email_4 e pct@pec. agenziariscossione.gov.it), sostenva che la notificazione della cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione fosse avvenuta in palese violazione della normativa di cui sopra(a supporto richiamava giurisprudenza di merito e legittimità).
L'assunto non può essere conndiviso.
Questa Corte, innanzitutto, ritiene che il vizio lamentato, integri, al più, una nullità e non una ipotesi di inesistenza (essendo tale categoria residuale e collegata solo alle patologie "maggiori" degli atti).
Ciò chiarito il fatto che la doglianza sia riferita non ad un atto prodromico (che il contribuente assumesse di non aver mai ricevuto), ma proprio all'atto oggetto di impugnazione (che il contribuente ha pacificamente ricevuto, esaminato, considerato proveniente dall'Agente della Riscossione - diversamente, se avesse ritenuto fosse una forma di truffa/phishing, non avrebbe ritenuto doveroso prima "aprirlo" e poi impugnarlo) rende applicabile la sanatoria dell('eventuale) nullità per raggiungimento dello scopo.
A conferma di quanto sopra va richiamata la decisione delle SS.UU. civili che con la sentenza N. 15979/2022 del 10..5.2022 depositata il 18.5.2022 hanno chiaramente affermato (seppur in un procedimento per responsabilità contabili e con notifiche provenienti dalla magistratura contabile) che la notifica proveniente da un indirizzo PEC non compreso nei registri IPA non integri alcuna forma di inesistenza, ma al più una irregolarità o nullità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo con l'impugnativa giudiziario dell'atto che si assume proveniente da un mittente non “certificato”.
Le Sezioni Unite hanno in sintesi affermato:
- preliminarmente che, come già statuito (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022), la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato;
- che dallo stesso criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass.
2961/2021), deriva l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie della Corte dei Conti - procura.generale.
Email_5 rinvenibile nel rispettivo sito https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art.3 bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
- che a fa diversamente concludere non vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012,
n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); -che essendo fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.
A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
-che la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC.
-che, infine, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante;
Alla luce dei suesposti e pienamente condivisibili principi dettati dalle Sezioni Unite la doglianza è, come detto, priva di fondamento, atteso che l'atto impugnato è stato, pacificamente, inviato da un indirizzo che, sebbene non ricompreso negli elenchi IPA, è certamente riconducibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In relazione alla violazione dell'obbligo del previo contraddittorio preventivo introdotto con il Dlgs 219/2023, che ha modificato l'art.
6- bis dello Statuto del contribuente
Il previo contraddittorio preventivo introdotto Con il Dlgs 219/2023, che, modificando l'art.
6- bis dello Statuto del contribuente, ha previsto che “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Essendo l'IMU è un tributo automatizzato non vige l'obbligo di contradditorio come statuito dalla Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 4698/2025, la quale ha dichiarato “inammissibile il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento IMU. La Corte ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge (ad esempio, a seguito di ispezioni in loco)”. Infatti, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato: “l'obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto, vige per i tributi armonizzati in virtù dei principi del diritto UE. Per i tributi non armonizzati, invece, tale obbligo sussiste solo se una specifica norma di legge lo prevede espressamente”.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3762/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Difensore_4 - Via Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420160008296356000 RADIODIFFUSIONI 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio l'ufficio del Ministero delle finanze (Agenzia delle Entrate) e il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate Riscossione).
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava l'atto di pignoramento n.
09484202500003830/001 mai notificato e trasmesso a mezzo pec il 30.4.2025 in relazione alla cartella di pagamento n. 09420160008296356000, asseritamente notificata il 1.7.2016 avente ad oggetto Canone Rai anno 2015 per l'importo complessivo di € 176,95,
Eccepiva
Inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento e di tutti gli atti prodromici e/o presupposti provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata non accreditata nell'Indice P.A. Violazione degli artt. 26, co. 2, d.p.r.
602/1973 e 60 ter d.p.r. 600/1973 e del combinato disposto degli artt., 4, co. 7, 14 e 15, d.p.r. 68/2005, 6 bis e 6 ter D.LGS n. 82/2005.
l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici (cartella e avviso di accertamento) e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché Omesso Invio dell'Avviso Nominativo_1 - Violazione dell'art. 6, comma V, dello Statuto del Contribuente (L.212/2000). e, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle indicazioni previste dall'art. 7 Statuto del Contribuente.
Si costituiva l'ente impositore Agenzia delle Entrate che rilevava la decennalità della prescrizione per il canone TV.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella n. 09420160008296356000 (sottesa al pignoramento impugnato in data 01/07/2016
successivamente in data 16/11/2016 pignoramento presso terzi n. 09484201600005614001;
in data 28/09/2017 Intimazione di pagamento n. 09420179007366636000;
in data 26/06/2019 intimazione di pagamento n. 09420199006774937000;
in data 14/01/2020 comunicazione preventiva ipoteca n. 09476202000000062000;
in data 01/03/2022 Intimazione di pagamento n. 09420229000463418000; in data 13/04/2023 Intimazione di pagamento n. 09420239001880031000;
in data 06/07/2023 comunicazione preventiva ipoteca n. 09476202300000343000;
in data 19/07/2023 pignoramento presso terzi n. 09484202300001801001;
in data 11/04/2024 comunicazione preventiva ipoteca n.09476202400001339000;
in data 21/01/2025 Intimazione di pagamento n. 09420259000123812000;
in data 30/04/2025 pignoramento presso terzi n.09484202500003830001
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente nulla osservava e replicava.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente AdER, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica degli atti interruttivi prodotti esclude che la stessa si sia maturata.
Peraltro deve aggiungersi che l'eccezione di prescrzione medio tempore maturata (al pari di quella attinente alla omessa notifica di atti prodromici precedenti al penultimo notificato) risulta comunque tardiva, attesa la dimostrazione da parte del resistente della notifica al contribuente di intimzioni successive agli atti prodromci che si assumeva essere mai stati inviati.
Il principio è infatti stato condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza N.
22108 depositata il 5.8.2024.
Si ritiene utile e opportuno riportare, per Associazione_1 stralci, la suddetta decisione.
La Cassazione affrontava, in modo assorbente, il primo motivo, con cui veniva denunciata la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludesse al contribuente di impugnare l'iscrizione ipotecaria con la deduzione di vizi inerenti agli atti prodromici, che erano ormai divenuti definitivi;
Il Collegio accoglieva il suddetto motivo per le ragioni di seguito esplicitate.
"2. il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo;
2.1 invero, per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736);
2.2 come si evince dall'accertamento fattone dal giudice di appello: «L'allegazione delle relate attesta l'avvenuta notificazione quanto meno con riferimento alla cartella di pagamento n. 02220010091533848 ed alla cartella di pagamento n. 02220020020417539 (quest'ultima ritirata personalmente dal contribuente il
03.09.2002)», restandone fuori la sola cartella di pagamento n. 02220000055856843; 2.3 ne consegue che l'iscrizione ipotecaria, che faccia seguito ad una pluralità di atti prodromici (nella specie, in ordine cronologico inverso, ad un preavviso di iscrizione ipotecaria, a tre intimazioni di pagamento e a due cartelle di pagamento) divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti ad un atto prodromico (nella specie, la prescrizione decennale delle pretese fondate sulle cartelle di pagamento), che, peraltro, si sarebbe potuto far valere con l'impugnazione dell'atto prodromico immediatamente successivo (nella specie, delle intimazioni di pagamento, prima della cui notifica la prescrizione decennale era maturata) nella progressione della sequenza procedimentale;
2.4 queste considerazioni valgono, quindi, anche in relazione alla cartella di pagamento per la quale in controricorso si fa valere il giudicato concernente la mancanza di notificazione (ossia la cartella di pagamento n. 02220000055856843), in quanto l'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento ad essa seguita ha determinato la cristallizzazione della pretesa ivi contenuta (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773);
2.5 non è, difatti, pertinente la giurisprudenza richiamata in controricorso a sostegno della tesi della mera facoltatività dell'impugnazione dell'avviso d'intimazione, che si riferisce agli atti non tipici (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 8 ottobre 2007, n. 21045; Cass., Sez. 5^, 25 febbraio 2009, n. 4513; Cass., Sez. Un., 11 maggio 2009, n. 10672; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2015, n. 2616; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 21 gennaio 2020, n. 1230; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio
2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2023, nn. 16118 e 16122; Cass., Sez. 5^, 18 luglio 2024, n. 19891), o a statuizioni irrilevanti ai fini auspicati in controricorso (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2020, n. 6245 e Cass., Sez. 5^, 5 febbraio 2019, n. 3259 concernono impugnazioni di intimazioni di pagamento, nel primo caso proprio per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti;
Cass., Sez. 5 ^, 11 febbraio
2015, n. 2616 riguarda impugnazione di atti denominati intimazioni di pagamento, ma aventi natura di avvisi di liquidazione del tributo, in quanto inerenti all'imposta sui concorsi pronostici e sulle scommesse che, operando con gli automatismi del totalizzatore, comportano soltanto il riversamento di un'imposta già predefinita nell'ammontare complessivo del costo di ogni scommessa);
2.6 l'intimazione di pagamento in senso proprio è, invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi: Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093);
Il principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025 che ha statuito che " In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 29 settembre 1973 n. 602, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente articolo 46 DPR citato, è impugnabile autonomamente ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
La Cassazione, nella specie, ha giudicato infondato il motivo di ricorso con cui una società contribuente aveva censurato una decisione della Commissione tributaria regionale, nella parte in cui aveva affermato che l'eccezione di prescrizione non fosse proponibile impugnando l'atto di pignoramento, in assenza di impugnazione dell'atto di intimazione di pagamento.
Sul punto, la Cassazione ha ribadito che, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché è rimasto incontestato (Cassazione
n. 22108 del 2024).
Con riferimento all'intimazione di pagamento in generale, quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare il via all'esecuzione forzata, la stessa Cassazione ha ribadito che si tratta di atti assimilabili all'avviso di cui all'articolo 50, comma 2, DPR n. 602/1973 (Cassazione n. 22108 del 2024).
Le stesse Sezioni Unite, peraltro, affrontando la questione della natura dell'intimazione di pagamento hanno ribadito che il sollecito di pagamento ricevuto dal contribuente è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là della differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'articolo
50 citato, avviso comunemente denominato "avviso di mora", la cui impugnabilità davanti alla Commissione tributarie è esplicitamente prevista dall'articolo 19, comma 1, del Decreto legislativo n. 546/1992 (Cassazione
SU n. 26817 del 2024).
Al di là, quindi, della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto, che, nella specie, è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio alle esecuzione forzata.
E' dunque evidente che la Suprema corte abbia dato quindi continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, del Decreto legislativo n. 546/1992 comporta che, se l'intimazione di pagamento nel senso sopra precisato non viene impugnata, il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere le vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cassazione nn.
22108/2024 e 10736/2024) ed è stato, dunque, disatteso il diverso ed isolato orientamento di cui alla
Cassazione n. 16743/2024 che, facendo leva solo sul riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'articolo 19 citato, con conseguente facoltà, e non obbligo, di impugnazione e conseguente possibilità di eccepire sempre e comunque prescrizioni eventualmente maturatesi medio tempore.
Alla luce dei suddetti condivisibili principi e della documentazione prodotta da parte ricorrente il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Infondate, inoltre, le ulteriori doglianze.
In particolare:
Il ricorrente sosteneva la nullità della cartella di pagamento oggetto di impugnazione per inesistenza e/o nullità insanabile della notifica.
Evidenziava infatti che l'Ente della Riscossione, nella sua qualità di soggetto notificante, avesse provveduto alla notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione a mezzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3.
Sottolineava che, in tema di notifica a mezzo PEC, in ossequio al disposto dell'art.26 del D.P.R. n.602/1973
e dell'art. 16 ter del D.L. n.179/2012, convertito in Legge n.221/2012, a decorrere dal 15 dicembre 2013, le notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale devono avvenire mediante indirizzo di posta elettronica certificata censito nei pubblici elenchi iv i indicati (ovvero “IPA”, “Associazione_3”, “INIPEC”, “PP).
Atteso che l'indirizzo PEC utilizzato dall'Ente notificante (notifica.acc.calabria@pec.agenziariscossione. gov.it) non risultava presente in nessuno dei pubblici registri all'uopo previsti dalla Legge e sopra menzionati (gli unici validi sarebbero gli indirizzi PEC Email_4 e pct@pec. agenziariscossione.gov.it), sostenva che la notificazione della cartella di pagamento oggetto della presente impugnazione fosse avvenuta in palese violazione della normativa di cui sopra(a supporto richiamava giurisprudenza di merito e legittimità).
L'assunto non può essere conndiviso.
Questa Corte, innanzitutto, ritiene che il vizio lamentato, integri, al più, una nullità e non una ipotesi di inesistenza (essendo tale categoria residuale e collegata solo alle patologie "maggiori" degli atti).
Ciò chiarito il fatto che la doglianza sia riferita non ad un atto prodromico (che il contribuente assumesse di non aver mai ricevuto), ma proprio all'atto oggetto di impugnazione (che il contribuente ha pacificamente ricevuto, esaminato, considerato proveniente dall'Agente della Riscossione - diversamente, se avesse ritenuto fosse una forma di truffa/phishing, non avrebbe ritenuto doveroso prima "aprirlo" e poi impugnarlo) rende applicabile la sanatoria dell('eventuale) nullità per raggiungimento dello scopo.
A conferma di quanto sopra va richiamata la decisione delle SS.UU. civili che con la sentenza N. 15979/2022 del 10..5.2022 depositata il 18.5.2022 hanno chiaramente affermato (seppur in un procedimento per responsabilità contabili e con notifiche provenienti dalla magistratura contabile) che la notifica proveniente da un indirizzo PEC non compreso nei registri IPA non integri alcuna forma di inesistenza, ma al più una irregolarità o nullità, comunque sanata per raggiungimento dello scopo con l'impugnativa giudiziario dell'atto che si assume proveniente da un mittente non “certificato”.
Le Sezioni Unite hanno in sintesi affermato:
- preliminarmente che, come già statuito (Cass. 20039/2020, Cass. 6912/2022), la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato;
- che dallo stesso criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. s.u. 23620/2018, 7665/2016 e poi Cass.
2961/2021), deriva l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale (nel caso di specie della Corte dei Conti - procura.generale.
Email_5 rinvenibile nel rispettivo sito https://www.corteconti.it/HOME/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi dell'art.3 bis, primo comma, secondo periodo, della legge 11 gennaio 1994, n. 53 e per le sue peculiarità, con la più stringente regola – invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi;
- che a fa diversamente concludere non vale osservare che, per l'art.16ter decreto legge 18 ottobre 2012,
n.179, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del decreto n.179 del 2012, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, (convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2), nonché per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
(art.6ter d.lgs. 7 marzo 2005, n.82); -che essendo fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (ex art.6ter co.3 d.lgs. n. 82 del 2005) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa così come – anche a voler richiamare la medesima regola di reciprocità dell'art.3bis co.1 secondo periodo legge n.53 del 1994, oltre la riserva degli atti dei professionisti ed almeno come principio generale – sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde l'art.16ter, co.1ter, d.l. n.179 del 2012, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.
A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del cit. art.6ter d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro;
-che la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC.
-che, infine, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante;
Alla luce dei suesposti e pienamente condivisibili principi dettati dalle Sezioni Unite la doglianza è, come detto, priva di fondamento, atteso che l'atto impugnato è stato, pacificamente, inviato da un indirizzo che, sebbene non ricompreso negli elenchi IPA, è certamente riconducibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione.
In relazione alla violazione dell'obbligo del previo contraddittorio preventivo introdotto con il Dlgs 219/2023, che ha modificato l'art.
6- bis dello Statuto del contribuente
Il previo contraddittorio preventivo introdotto Con il Dlgs 219/2023, che, modificando l'art.
6- bis dello Statuto del contribuente, ha previsto che “1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
Essendo l'IMU è un tributo automatizzato non vige l'obbligo di contradditorio come statuito dalla Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 4698/2025, la quale ha dichiarato “inammissibile il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento IMU. La Corte ha ribadito che l'obbligo del contraddittorio preventivo IMU non si applica ai tributi non armonizzati, come l'imposta municipale, a meno che non sia specificamente previsto dalla legge (ad esempio, a seguito di ispezioni in loco)”. Infatti, la Corte ha ribadito un orientamento consolidato: “l'obbligo generalizzato di attivare il contraddittorio preventivo, pena l'invalidità dell'atto, vige per i tributi armonizzati in virtù dei principi del diritto UE. Per i tributi non armonizzati, invece, tale obbligo sussiste solo se una specifica norma di legge lo prevede espressamente”.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti