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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/01/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 758/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare alla ricorrente un quinto delle spese di lite, CP_1
liquidate in tal misura in complessivi euro 700,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., e compensa i restanti quattro/quinti;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni indicate,
sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., e,
confermate le conclusioni già raccolte in fase di ATP, compensate parzialmente le spese in ragione della soccombenza sulle domande principali, lasciando definitivamente a carico dell' le competenze delle CCTTUU;
CP_1
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
13/01/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 758/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GIUGNO ALESSIA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te RIZZO ADRIANA GIOVANNA e SPARACINO MARIA GRAZIA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992 a decorrere dalla domanda amministrativa;
◊ rigetta, per il resto, l'opposizione;
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ condanna l' a rimborsare alla ricorrente un quinto delle spese di lite, CP_1
liquidate in tal misura in complessivi euro 700,00, oltre spese generali, IVA e
CPA, distratte in favore della difesa di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c., e compensa i restanti quattro/quinti;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza e il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, negate nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio dal CTU, il quale aveva invece ritenuto sussistere le condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
ritenuto, tuttavia, ch'essa sia nel merito infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni indicate,
sulla scorta di una accurata disamina della parte ricorrente e della certificazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuta pertanto l'infondatezza del ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c., e,
confermate le conclusioni già raccolte in fase di ATP, compensate parzialmente le spese in ragione della soccombenza sulle domande principali, lasciando definitivamente a carico dell' le competenze delle CCTTUU;
CP_1
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/01/2025
LLAA GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro