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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/04/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4571/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4571/2020 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.[...], , C.F. , rappresentati e Parte_3 C.F._2 difesi dall'Avv. Massimo Cammarota
ATTORI contro
nata il [...] A Roma e residente in [...] Velletri Controparte_1
(RM);
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.1.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 17.9.2020 , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, premettendo di essere figli di deceduto il 8.5.14, che quest'ultimo
[...] Persona_1 disponeva del proprio patrimonio con testamento olografo del 25.11.2011 nominando erede universale la compagna convivente IG.ra nata a [...] l' 08.05.19, che all'atto Parte_4 dell'apertura della successione l'asse ereditario era costituito esclusivamente dall'importo di €. 175.000,00 depositata su libretto postale n° 000033603833 acceso presso l'ufficio Poste Italiane S.p.a. di Lanuvio, che la chiusura del conto corrente n° 333603833 era stata effettuata dalla cointestataria IG. ra , dichiaratasi unica erede in forza di atto testamentario, la quale Persona_2 incassava l'intero importo giacente sul conto richiamato e procedeva all'apertura, in data 20.05.2014, di altro libretto postale nominativo n° 0738506989 cointestato alla figlia sul Controparte_1 quale transitava l'importo di €. 175.000,00 e dal quale erano effettuati svariati prelievi dai cointestatari;
pagina 1 di 4 che in data 07.11.2014 l'importo residuo di €. 144.000,00 veniva nuovamente trasferito su altro libretto postale n° 44660708 intestato alla sola IG.ra ; che veniva aperta dalla Persona_2
IG. presso il Tribunale di Velletri la procedura 3052/2014R.G.V. per apertura di Controparte_1 amministrazione di sostegno in favore della IG.ra nell'ambito della quale, con Parte_4 provvedimento del 02.05.2015, la IG.ra veniva nominata amministratrice di Controparte_1 sostegno;
che a seguito del decesso della IG.ra , la IG.ra – che ne aveva Parte_4 Controparte_1 sempre avuto piena disponibilità sin dal 20.05.2014, dapprima come cointestataria del rapporto relativo al libretto postale nominativo n° 0738506989, quindi come amministratrice di sostegno della IG.ra dal 20.05.2014 - aveva definitivamente incamerato e deteneva la totalità delle somme Parte_4 riferibili all'asse ereditario del IG. ; che, a dispetto di quanto riportato nell'atto Persona_1 testamentario, nessuna donazione o attribuzione era stata fatta dal de cuius in vita in favore dei figli legittimari, neppure di modico valore. Pertanto, essendo stati di fatto pretermessi con palese violazione della propria quota di legittima, ed essendo, ai sensi dell'art. 537 c.c., agli attori legittimari riservata complessivamente la quota dei 2/3 dell'asse ereditario, ciascuno per una quota parte pari a 2/9 e visto che l'asse ereditario al momento di apertura della successione era complessivamente costituito dalla somma di €. 175.000,00 depositate unicamente dal “de cuius” su libretto postale n° 000033603833 acceso presso l'ufficio Poste Italiane S.p.a. di Lanuvio, avevano diritto ad essere chiamati all'eredità ed ottenere la quota di legittima dei 2/3 dell' asse ereditario, pari a €. 116.666,66. Concludevano chiedendo al Tribunale di “A) Accertare e dichiarare in capo agli attori la qualità di eredi legittimi del
“de cuius” ; B) Conseguentemente e comunque ordinare, ai sensi dell'art. 533 c.c. Persona_1 alla convenuta che detiene i beni ereditari senza alcun titolo, la restituzione degli stessi alla massa ereditaria, perché gli istanti possano ottenerne la quota legittima di loro spettanza ai sensi di legge, previo riconoscimento del loro diritto e dichiarazione di nullità e/o inefficacia di ogni disposizione contraria testamentarie e\o di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo;
C) Ordinare, comunque ed in ogni caso, la divisione della massa ereditaria, formando le singole quote, nonché accertare e dichiarare la titolarità dei 2/3 dell'asse ereditario del “de cuius” in capo agli attori e per Persona_1 l'effetto, ordinare e/o condannare la convenuta a restituire e\o rimborsare e\o mettere a disposizione degli attori la quota suddetta nella misura di €. 116.666,66, ovvero nel differente importo che dovesse risultare accertato e determinato all'esito del giudizio, detenuta senza titolo dalla convenuta, comprensivo dei frutti maturati e maturandi ex art. 535 c.c. oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo, con ogni altro provvedimento diretto a raggiungere lo scopo afferente alla domanda attorea. Nominare, se del caso, un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria che dovrà essere divisa e per la determinazione della quota di legittima nella misura dei 2/3 della complessiva massa ereditaria spettante agli attori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre RSG (15%) cpa (4%) e iva (22%) da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”. Dichiarata la contumacia di concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., Controparte_1 ammesso l'interrogatorio formale della convenuta contumace, non presente all'udienza fissata per l'incombente, all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le domande di petizione ereditaria e di riduzione per lesione della quota di legittima non sono fondate per i motivi di seguito indicati. Si deve preliminarmente osservare che la petizione di eredità ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso "petitum" ( sul punto si veda Corte d'Appello Genova, Sez. III, Sentenza, 22/01/2021, n. 76).
pagina 2 di 4 Con la petitio hereditatis, a differenza della rei vindicatio, è sufficiente (oltre all'allegazione dello status di erede) limitarsi a provare che i beni si trovassero nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione ( sul punto Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 7871 del 19/03/2021).
Ebbene tale prova non è stata fornita dagli attori. Infatti gli stessi non hanno fornito alcuna prova documentale che “all'atto dell'apertura della successione l'asse ereditario era costituito esclusivamente dall'importo di €. 175.000,00 depositata su libretto postale n° 000033603833 acceso presso l'ufficio Poste Italiane S.p.a. di Lanuvio”. A nulla rileva, a tal fine, l'istanza di accesso agli atti indirizzata a Poste Italiane, non avendo tra l'altro, nel presente processo, articolato alcuna specifica e dettagliata istanza di ordine di esibizione finalizzata ad acquisire documentazione relativa al saldo del libretto postale alla data del decesso. La mancata risposta all'interrogatorio formale non può costituire una prova, da sola, dell'esistenza del citato saldo al momento del decesso. Poiché la contumacia non costituisce una deroga alla ripartizione dell'onere della prova, e ai sensi dell'art. 232 c.p.c. il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio solo valutando ogni altro elemento di prova, la mancata risposta del convenuto non costituito non basta a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'attore ( C. 10827/2008; C.
1648/1996; C. 2427/1987; T. Genova 20.4.2009).
Si deve inoltre rilevare che gli attori non hanno fornito prova che quel saldo, anche ove provato, fosse di esclusiva appartenenza del de cuius, considerato che il libretto era cointestato con la compagna convivente. Infatti “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022). Parimenti, la domanda di riduzione non è fondata.
Al fine di accertare se gli attori siano stati lesi nei loro diritti, occorre determinare in primo luogo il valore della massa ereditaria e, mediante una operazione algebrica, disciplinata nell'art. 556 c.c., quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere: a) alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data;
c) alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius;
d) al calcolo della quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) ( così da ultimo Tribunale Velletri, Sez. I, Sent., 15/12/2022, n. 2288; Tribunale Napoli, Sez. VIII, Sent., 29/07/2024, n. 7462 (Cass. n. 12919/2012; Cass.
27352/2014). ).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha pertanto l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. 21503/2018, Cass. 18199 del 2.09.2020).
La Suprema Corte evidenzia che "l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazioni, ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius" precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore "soddisfi l'onere di pagina 3 di 4 specificità della domanda impostogli dalle legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione" ( v. Cass. Cit.). Anche a tal proposito non può non rilevarsi, in via assorbente, la mancata prova in ordine all'effettiva consistenza della massa ereditaria.
In definitiva, in applicazione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, così come previsto dall'art. 2697 c.c., in mancanza della documentazione sopra indicata, non avendo parte attrice fornito elementi tesi a permettere la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius al momento del decesso, si deve giungere al rigetto delle domande di parte attrice.
Stante la contumacia della convenuta, le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice Relatore dott.ssa Sonia Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4571/2020 promossa da:
C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.[...], , C.F. , rappresentati e Parte_3 C.F._2 difesi dall'Avv. Massimo Cammarota
ATTORI contro
nata il [...] A Roma e residente in [...] Velletri Controparte_1
(RM);
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 22.1.25
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 17.9.2020 , E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, premettendo di essere figli di deceduto il 8.5.14, che quest'ultimo
[...] Persona_1 disponeva del proprio patrimonio con testamento olografo del 25.11.2011 nominando erede universale la compagna convivente IG.ra nata a [...] l' 08.05.19, che all'atto Parte_4 dell'apertura della successione l'asse ereditario era costituito esclusivamente dall'importo di €. 175.000,00 depositata su libretto postale n° 000033603833 acceso presso l'ufficio Poste Italiane S.p.a. di Lanuvio, che la chiusura del conto corrente n° 333603833 era stata effettuata dalla cointestataria IG. ra , dichiaratasi unica erede in forza di atto testamentario, la quale Persona_2 incassava l'intero importo giacente sul conto richiamato e procedeva all'apertura, in data 20.05.2014, di altro libretto postale nominativo n° 0738506989 cointestato alla figlia sul Controparte_1 quale transitava l'importo di €. 175.000,00 e dal quale erano effettuati svariati prelievi dai cointestatari;
pagina 1 di 4 che in data 07.11.2014 l'importo residuo di €. 144.000,00 veniva nuovamente trasferito su altro libretto postale n° 44660708 intestato alla sola IG.ra ; che veniva aperta dalla Persona_2
IG. presso il Tribunale di Velletri la procedura 3052/2014R.G.V. per apertura di Controparte_1 amministrazione di sostegno in favore della IG.ra nell'ambito della quale, con Parte_4 provvedimento del 02.05.2015, la IG.ra veniva nominata amministratrice di Controparte_1 sostegno;
che a seguito del decesso della IG.ra , la IG.ra – che ne aveva Parte_4 Controparte_1 sempre avuto piena disponibilità sin dal 20.05.2014, dapprima come cointestataria del rapporto relativo al libretto postale nominativo n° 0738506989, quindi come amministratrice di sostegno della IG.ra dal 20.05.2014 - aveva definitivamente incamerato e deteneva la totalità delle somme Parte_4 riferibili all'asse ereditario del IG. ; che, a dispetto di quanto riportato nell'atto Persona_1 testamentario, nessuna donazione o attribuzione era stata fatta dal de cuius in vita in favore dei figli legittimari, neppure di modico valore. Pertanto, essendo stati di fatto pretermessi con palese violazione della propria quota di legittima, ed essendo, ai sensi dell'art. 537 c.c., agli attori legittimari riservata complessivamente la quota dei 2/3 dell'asse ereditario, ciascuno per una quota parte pari a 2/9 e visto che l'asse ereditario al momento di apertura della successione era complessivamente costituito dalla somma di €. 175.000,00 depositate unicamente dal “de cuius” su libretto postale n° 000033603833 acceso presso l'ufficio Poste Italiane S.p.a. di Lanuvio, avevano diritto ad essere chiamati all'eredità ed ottenere la quota di legittima dei 2/3 dell' asse ereditario, pari a €. 116.666,66. Concludevano chiedendo al Tribunale di “A) Accertare e dichiarare in capo agli attori la qualità di eredi legittimi del
“de cuius” ; B) Conseguentemente e comunque ordinare, ai sensi dell'art. 533 c.c. Persona_1 alla convenuta che detiene i beni ereditari senza alcun titolo, la restituzione degli stessi alla massa ereditaria, perché gli istanti possano ottenerne la quota legittima di loro spettanza ai sensi di legge, previo riconoscimento del loro diritto e dichiarazione di nullità e/o inefficacia di ogni disposizione contraria testamentarie e\o di trasferimento o cessione a qualsiasi titolo;
C) Ordinare, comunque ed in ogni caso, la divisione della massa ereditaria, formando le singole quote, nonché accertare e dichiarare la titolarità dei 2/3 dell'asse ereditario del “de cuius” in capo agli attori e per Persona_1 l'effetto, ordinare e/o condannare la convenuta a restituire e\o rimborsare e\o mettere a disposizione degli attori la quota suddetta nella misura di €. 116.666,66, ovvero nel differente importo che dovesse risultare accertato e determinato all'esito del giudizio, detenuta senza titolo dalla convenuta, comprensivo dei frutti maturati e maturandi ex art. 535 c.c. oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo, con ogni altro provvedimento diretto a raggiungere lo scopo afferente alla domanda attorea. Nominare, se del caso, un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria che dovrà essere divisa e per la determinazione della quota di legittima nella misura dei 2/3 della complessiva massa ereditaria spettante agli attori. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre RSG (15%) cpa (4%) e iva (22%) da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”. Dichiarata la contumacia di concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., Controparte_1 ammesso l'interrogatorio formale della convenuta contumace, non presente all'udienza fissata per l'incombente, all'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Le domande di petizione ereditaria e di riduzione per lesione della quota di legittima non sono fondate per i motivi di seguito indicati. Si deve preliminarmente osservare che la petizione di eredità ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell'azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso "petitum" ( sul punto si veda Corte d'Appello Genova, Sez. III, Sentenza, 22/01/2021, n. 76).
pagina 2 di 4 Con la petitio hereditatis, a differenza della rei vindicatio, è sufficiente (oltre all'allegazione dello status di erede) limitarsi a provare che i beni si trovassero nel patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione ( sul punto Cass.Sez. 2 - , Ordinanza n. 7871 del 19/03/2021).
Ebbene tale prova non è stata fornita dagli attori. Infatti gli stessi non hanno fornito alcuna prova documentale che “all'atto dell'apertura della successione l'asse ereditario era costituito esclusivamente dall'importo di €. 175.000,00 depositata su libretto postale n° 000033603833 acceso presso l'ufficio Poste Italiane S.p.a. di Lanuvio”. A nulla rileva, a tal fine, l'istanza di accesso agli atti indirizzata a Poste Italiane, non avendo tra l'altro, nel presente processo, articolato alcuna specifica e dettagliata istanza di ordine di esibizione finalizzata ad acquisire documentazione relativa al saldo del libretto postale alla data del decesso. La mancata risposta all'interrogatorio formale non può costituire una prova, da sola, dell'esistenza del citato saldo al momento del decesso. Poiché la contumacia non costituisce una deroga alla ripartizione dell'onere della prova, e ai sensi dell'art. 232 c.p.c. il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio solo valutando ogni altro elemento di prova, la mancata risposta del convenuto non costituito non basta a dimostrare la fondatezza della pretesa dell'attore ( C. 10827/2008; C.
1648/1996; C. 2427/1987; T. Genova 20.4.2009).
Si deve inoltre rilevare che gli attori non hanno fornito prova che quel saldo, anche ove provato, fosse di esclusiva appartenenza del de cuius, considerato che il libretto era cointestato con la compagna convivente. Infatti “La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi”( Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022). Parimenti, la domanda di riduzione non è fondata.
Al fine di accertare se gli attori siano stati lesi nei loro diritti, occorre determinare in primo luogo il valore della massa ereditaria e, mediante una operazione algebrica, disciplinata nell'art. 556 c.c., quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione.
Si deve, pertanto, procedere: a) alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data;
c) alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius;
d) al calcolo della quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) ( così da ultimo Tribunale Velletri, Sez. I, Sent., 15/12/2022, n. 2288; Tribunale Napoli, Sez. VIII, Sent., 29/07/2024, n. 7462 (Cass. n. 12919/2012; Cass.
27352/2014). ).
Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha pertanto l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. 21503/2018, Cass. 18199 del 2.09.2020).
La Suprema Corte evidenzia che "l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazioni, ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius" precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore "soddisfi l'onere di pagina 3 di 4 specificità della domanda impostogli dalle legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione" ( v. Cass. Cit.). Anche a tal proposito non può non rilevarsi, in via assorbente, la mancata prova in ordine all'effettiva consistenza della massa ereditaria.
In definitiva, in applicazione del principio secondo cui onus probandi incumbit ei qui dicit, così come previsto dall'art. 2697 c.c., in mancanza della documentazione sopra indicata, non avendo parte attrice fornito elementi tesi a permettere la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius al momento del decesso, si deve giungere al rigetto delle domande di parte attrice.
Stante la contumacia della convenuta, le spese di lite sostenute da parte attrice devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande di parte attrice;
dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Velletri in data 16 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Prisca Picalarga dott. Riccardo Massera
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