Sentenza 18 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/04/2001, n. 5728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5728 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT E N A IC O I BBL Z A R L T E IS D 7 G 1 9 E 3 R . . T N EL5728/0 1 R A 'A D 7 L 6 NON E 9 L 1 T E - D N -5 E I 3 RTE SU REM D CA SA LONE S S Oggetto E N E " E G NOTIFICAZIONE S G I A HE22. POSTA PER E SEZIONE PRIMA CIVILE A L MPINTA GIACENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 20885/98 Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere n. 12297 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 31/01/2001 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L. 3000 PANNONE OTTAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 1.8 APR. 2001 GRAMSCI 20, presso l'avvocato PERONE GIANCARLO, IL CANCELLIERE rappresentato e difeso da se medesimo in unione all'avvocato PANNONE PASQUALE, giusta procura a margine 5 del ricorso;
ricorrente -
contro
PREFETTO DI MANTOVA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 - controricorrente 273 nonchè contro í CARIVERONA BANCA SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 60/98 del Pretore di MANTOVA, depositata 1'08/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Mantova con sentenza 20.3.1998 riget- tò la opposizione proposta il 21.5.1997 da PA Ot- tavio avverso la cartella esattoriale emessa dalla Ca- riverona Banca s.pa., con cui era stato a lui ingiunto di pagare la somma di L. 664.400. La opposizione era stata fondata sulla mancata preventiva contestazione di infrazioni stradali e sulla mancata notificazione di altri atti. Il Prefetto di Mantova si era costituito depositan- do documentazione, consistente in un processo verbale di constatazione della polstrada di Verona, relativo alla violazione dell'art. 142 8° comma cod. strad. com- messa in data 19.8.1993, sulla autostrada A/122, per eccesso di velocità dell'auto tg.. RM 579481; si era 2 anche costituita la Cariverona. Ritenne il pretore che il verbale della polizia stradale fosse stato ritualmente notificato al PA a mezzo del servizio postale, pur se non ritirato dal- l'ufficio in cui era stato depositato, dopo la emissio- ne di due avvisi il 12.1.1994 e il 15.1.1996. PA TT ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati da memoria;
ha resistito con controricorso il Prefetto di Mantova;
non ha presentato difese la Cariverona. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 17,18,22 e 23 L.689/1981 e 112,116 e 314 c.p.c., nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, rilevando che la prefettu- ra non si era costituita ritualmente in giudizio, es- sendo mancata, non solo la memoria di costituzione, ma anche la delega ai funzionari all'uopo abilitati;
per tali ragioni il giudice avrebbe dovuto accogliere la opposizione, senza consentire la produzione documenta- le. Il motivo è palesemente infondato. L'art. 23 L. 24.11.1981 n.689 ál II° comma stabili- " Se il ricorso è tempestivamente proposto, il sce: 3 giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accerta- mento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione". Il comma aggiunge: "L'opponente e ° V I l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente;
l'autorità che ha emesso l'or- dinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati". Trattasi, come è evidente, di norme che hanno con- tenuto e finalità diversi, rispettivamente regolando l'una indipendentemente dall'altra · l'acquisizione de- gli elementi documentali, utili alla risoluzione della controversia, e la costituzione in giudizio, dell'oppo- nente e dell'autorità che ha emesso l'ordinanza impu- gnata. Ne consegue che la predetta acquisizione pre- scinde dalla successiva attività delle parti ed è indi- spensabilmente connessa alla funzione del giudice, men- tre l'attività difensiva sollecitata dalla opposizione è rimessa alle scelte dell'interessato, che in nessun modo possono influenzare l'esercizio della giurisdizio- ne, alla quale la acquisizione della documentazione giova e per la quale è stata correttamente compiuta. . Tale rilievo rende inconferente la asserzione circa la mancata costituzione in giudizio della prefettura, peraltro accertata e attestata dal pretore nella impu- gnata sentenza. Merita invece di essere accolto il secondo motivo, con cui il PA denunzia la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 112,116 c.p.c.; 8 L.890/1982; 142 e 201 cod. strad.; 24 Cost.; 14 e 18 L. 689/1981, non- chè la omessa, insufficiente e contraddittoria motiva- zione su punti decisivi della controversia. Deduce che la mancata costituzione del prefetto- impeditiva delle acquisizioni documentali e la omessa notificazione di atti dai quali fossero potuti emergere gli elementi della infrazione - invalida essendo stata quella ese- guita a mezzo posta per compiuta giacenza avevano pregiudicato il suo diritto di difesa. Il pretore avrebbe omesso di esaminare la contestazione in ordine al collegamento del verbale 8583/1993 di constatazione, mai notificato, con la cartella esattoriale, priva di elementi di identificazione dei fatti precedentemente avvenuti;
nonché di pronunziare sulla eccezione di de- cadenza per omessa contestazione nel termine di 150 giorni, mancando persino di indicare la data di perfe- zionamento della compiuta giacenza, e infine sulla de- dotta assenza di riscontri probatori (reperto fotogra- 5 fico) indispensabili, ancor più per il fatto che era mancato il verbale del pubblico ufficiale attestante che i fatti erano avvenuti alla sua presenza, poichè da essi sarebbe anche risultata la estraneità all'addebito del ricorrente, che non era mai stato proprietario del- la vettura RM 579481. Delle ragioni poste a fondamento del motivo di censura è assorbente quella che attiene alla notifica del verbale accertamento della infrazione, con le moda- "lità della compiuta giacenza", prevista dall'art. 8 о I comma L. 20.11.1982 n.890, che disciplina la noti- I ficazione degli atti a mezzo posta, applicabile al caso di specie, ai sensi degli artt. 12 I° comma e 201 comma III° cod. strad.. Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 23.9.1998 n.346, applicabile anche alle notifiche effettuate pri- ma della sua pubblicazione - attenendo a rapporti non ancora esauriti, per essere ancora in corso il sindaca- to sulla validità ed efficacia delle notifiche ( Cass., SS.UU. 562/2000; 1203/1999) - sicché è per tale verso ammissibile la opposizione alla cartella esattoriale, con cui è stata dedotta la mancata notifica del verba- le, la quale consente di prospettare le doglianze sulla sussistenza della violazione, la cui valutazione è ov- i viamente rimessa al giudice di merito. La sentenza impugnata, che la notifica del verbale accertamento dell'infrazione ha ritenuto corretta, di ai sensi dell'art. 8 citato, va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Mantova, nessuna incidenza aven- do nel presente giudizio l'entrata in vigore del D.L.gvo. 30.12-.1999 n.507, che attribuisce al giudice di pace competenze in materia di opposizione alle ordi- nanze di ingiunzione che irrogano sanzioni amministra- tive, atteso che tale attribuzione, non avendo caratte- re retroattivo, lascia applicabile il principio genera- le dell'art. 5 c.p.c.. E N A O L I
P.Q.M.
L Z E A D R * T 9 La Corte rigetta il primo motivo;
accoglie per 7 S 1 . I T 3 G R . E A quanto di ragione il secondo;
cassa la sentenza impu- N R ' L 7 A L 6 D E 9 gnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribu- D 1 E - I 5 T - S N 3 N E nale di Mantova in composizione monocratica, anche E E S S G E I G A A le spese di cassazione. L Roma 31.01. 2001 Il Consigliere estensore Il presi nte, Hoffable Donato Plenteda Thush CELLERIA APR. 2001 E R uzzo Wuns LLIE N CA 2 E DEPOSITATA IN C N i N A ome C D IL aria IL CANCELLIERE ggi, M O Maria Di Nutur в би о D 7