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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/12/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
dott. Giuseppe Minutoli consigliere rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 194/2023 R.G., posta in decisione con ordinanza 12
maggio 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6
maggio precedente, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e res. in Letojanni, CF. Parte_1
, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera C.F._1
del COA di Messina dell'8 marzo 2023, n. 502, rappresentata e difesa dLLAvv.
MA OR LA (c.f. ) del Foro di Messina, C.F._2
come da mandato ad litem rilasciato in foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione del 6 febbraio 2024,
appellante contro
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Controparte_1 cod. fisc. , ammessa al patrocinio a spese dello Stato CodiceFiscale_3
con delibera del COA di Messina del 23 marzo 2023, n. 670, rappresentata e difesa dLLAvv. Rosario Polizzi del Foro di Messina (c.f. C.F._4
), giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con nuovo
[...]
avvocato del 27 dicembre 2024,
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 94/2023 –
“divisione di beni caduti i successione”.
Motivi della decisione
1. Con sentenza 17 gennaio 2023, n. 94 il Tribunale di Messina, sulle domande proposte dal nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) ha rigettato la domanda di petizione ereditaria avanzata dLLattrice, avente ad oggetto la restituzione dell'immobile sito in Gallodoro via Bellini n. CP_2
7, originariamente assegnato a (de cuius della Controparte_3
convenuta) e che, dopo la morte di quest'ultimo, era stato detenuto dal fratello convivente (de cuius dell'attrice Controparte_4
stessa);
2) ha rigettato la domanda subordinata proposta dLLattrice volta alla condanna della convenuta a restituire la somma di € 14.055,84, oltre interessi, versate da per il riscatto della Controparte_4
predetta casa;
3) ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dalla convenuta volta
LLaccertamento della proprietà in capo alla stessa dell'immobile in questione;
4) ha dichiarato lo scioglimento delle comunioni ereditarie meglio specificate in parte motiva, approvando il progetto divisionale predisposto dal nominato
C.T.U., arch. , per l'effetto, Persona_1
5) ha disposto l'assegnazione a ciascun condividente, previo sorteggio, di uno dei lotti, con conguagli indicati in motivazione;
6) ha posto le spese del giudizio, comprese quelle di C.T.U. a carico della massa ed essendo entrambe le parti ammesse al patrocinio a spese dello
Stato, ha disposto che l'RA possa esercitare la rivalsa ove ricorrano i presupposti di cui LLart. 134 comma 2 D.P.R. 115/2002.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la signora , chiedendone Pt_1
la riforma per i motivi di seguito esaminati.
Costituendosi in giudizio, l'appellata ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
3. Con il primo motivo di appello, la signora si duole che il Tribunale Pt_1
abbia, a suo dire erroneamente, rigettato la sua domanda petitoria in relazione alla casa sita in Gallodoro, alla Via Bellini n. 7, assegnata in godimento e CP_2
riscattata dal suo de cuius con il pagamento della somma di Controparte_4
€ 14.055,84 eseguito su C/C postale in data 18/09/2010 con la seguente causale:
“prezzo alloggio in contanti L. 560/1993 n.85948/7912”. Assume che aveva dato ampia prova dell'utilizzo, godimento e fruizione del suddetto alloggio da CP_2
parte del Sig. , che lo aveva sempre abitato prima unitamente Controparte_4
al fratello , assegnatario di diritto, e poi, alla di lui morte, in via CP_3
esclusiva per oltre 13 anni, sino al suo decesso, pagando i canoni d'affitto e provvedendo infine a riscattare il bene, avendo corrisposto per intero il prezzo del riscatto allo , anche se, solo per motivi di lentezza amministrativa e CP_2
burocratica, l'immobile risultava essere ancora intestato al sig. Controparte_3
.
[...]
In particolare, fa leva a) sul “parere dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana prot.
N. 13334 del 19/06/2011, già in atti, che prevede la possibilità di
trasmissione in favore di eredi legittimi non conviventi con l'assegnatario
dei diritti derivanti dal contratto preliminare di vendita stipulato tra e CP_2
assegnatario deceduto prima che, per inerzia protrattasi a lungo ed
attribuibile LLIstituto, fosse possibile pervenire alla stipula del contratto
definitivo di vendita”, e nel quale “è scritto che “possa procedersi al
trasferimento dell'alloggio in favore degli eredi, i quali, ovviamente ,
dovranno provvedere al pagamento di quanto residualmente dovuto. Una
volta verificatasi la condizione dell'approvazione e della definitiva verifica
dei requisiti di legge in capo al promittente acquirente, non sembra dubbio
che il contratto preliminare acquisti forza obbligatoria fra le parti fin dalla
data della sottoscrizione facendo sorgere nell'assegnatario un diritto
soggettivo alla stipula del contratto definitivo di vendita dell'alloggio; diritto
pienamente trasmissibile agli eredi” (cfr. Cass., sez. II, sent. n.
1087/1995)”;
b) sul fatto che la compiuta e documentata attività definitoria dell'assegnazione, culminata con il pagamento del riscatto, è stata mal valutata dal Tribunale.
3.1 – La censura non coglie nel segno, ritenendo anzi la Corte che si palesi come generica ed apodittica, non contestando specificamente l'ampia ed articolata motivazione – come si vedrà del tutto condividibile - che sul punto ha reso il Tribunale.
Infatti, va intanto ribadito in diritto che “chi agisce in petizione ereditaria, in
base alla norma generale di cui LLart. 2697 c.c., ai fini dell'accoglimento della
domanda, deve dimostrare non solo l'avvenuta morte del de cuius e la sua qualità
di erede legittimo o testamentario, ma anche l'appartenenza dei beni LLasse
ereditario (Cass. civ. sez. II, 22.07.2004 n. 13785; Cass. civ. sez. sez. II
9.02.2011 n. 6181)”.
3.2 - La Corte, inoltre, condivide quanto affermato dal Tribunale e cioè che
“non solo non vi è prova alcuna che lo avesse stipulato con il dante causa CP_2
dell'attrice un contratto preliminare , ma non vi è neppure prova che il dante causa
dell'attrice potesse esercitare il diritto di riscatto quale assegnatario”: esu tale argomentazione l'appellante nulla ha controdedotto. Infatti, la mera allegazione,
da parte dell'originaria attrice, della summenzionata ricevuta di pagamento (che ella fa assurgere a prova quasi decisiva) fa solo presumere, come si legge in sentenza “che avesse formulato richiesta di riscatto Controparte_4
dell'alloggio e che lo avesse comunicato il prezzo dell'alloggio e le altre CP_2
condizioni di vendita”.
3.3 – Inoltre, non sussiste contestazione da parte dell'appellante sul (pacifico)
principio secondo cui “ai contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione iure
privatorum sono pienamente applicabili le norme civilistiche che regolano la
conclusione del contratto ed è pacifico che i requisiti di forma richiesti dalla legge
per l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione impongono non solo che
il consenso dell'ente pubblico venga manifestato dLLorgano a tal uopo stabilito
dalla legge, ma anche che la volontà negoziale sia espressa in un documento unitario sottoscritto da entrambe le parti (da ult., confr. Cass. 19 settembre 1995
n. 9879; Cass. 18 novembre 1994 n. 9762; Cass. 8 agosto 1992 n. 9399; Cass.
2 maggio 1987 n. 4130)”. E se questo é il dato di partenza in diritto, va confermato il giudizio del Tribunale secondo cui, in assenza di qualsivoglia argomentazione e allegazione contraria, “non vi è prova, nel caso in esame, della conclusione di
un accordo negoziale. Anzi, aggiunge il Tribunale, con un percorso argomentativo del tutto ignorato nell'appello, ma che la Corte condivide, perché
coerente con i principi in diritto che reggono la materia in esame, “l'accettazione
della domanda di riscatto presentata dLLassegnatario e la comunicazione del
prezzo di cessione da parte dell'amministrazione non determinano
automaticamente il trasferimento della proprietà, mentre è solo con il
completamento della procedura mediante la stipulazione di un valido contratto di
compravendita che sorge il diritto dell'assegnatario di conseguire per quel prezzo
la cessione in proprietà dell'alloggio”. Inoltre, a seguito della legge 560/93,
espressamente richiamata nella ricevuta di versamento prodotta in atti (…), deve
escludersi tanto la possibilità di un trasferimento mediante esecuzione specifica
di un accordo negoziale che non esiste, tanto la possibilità di un trasferimento ex
lege in assenza di una specifica disposizione di legge del genere di quella
presente nella precedente disciplina (Cass. civ., Sez. Unite, 17.05.2007, n.
11334)”.
3.4 - In definitiva, la Corte non può che condividere la conclusione del
Tribunale, secondo cui da un lato “non è sufficiente essere convivente con
l'assegnatario al momento della morte per potere aspirare LLassegnazione con
titolo preferenziale, ma occorre anche essere legati a quest'ultimo da un
particolare rapporto familiare che nella specie non ricorreva: coniuge, figli, affiliati, ascendenti di primo grado)”, dLLaltro, “é pacifico che l'unico titolo che abilita alla
locazione è l'assegnazione (Cass. civ. 4305/1999; Cas. Civ. 34161/2019)”.
4. Né miglior sorte può avere l'ulteriore censura (contenuta nel medesimo motivo di gravame) inerente il rigetto della subordinata domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta , direttamente connessa alla sua azione Controparte_1
di rimborso della somma pagata dal suo de cuius per il riscatto.
Vale considerare che la signora non ha proposto appello incidentale, CP_4
sicché, essendo passato in giudicato il rigetto della domanda di attribuzione in proprietà dell'immobile IACP scaturente dal conseguente riconoscimento dello status di subentrante LLassegnatario, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di rimborso nei confronti di chi non canta alcun diritto sul bene e non si è quindi approfittato dei quel pagamento.
5. Con il secondo motivo di appello la signora si duole che il Tribunale Pt_1
abbia, erroneamente ed immotivatamente, ha condiviso l'inspiegabile mancata valutazione ed inserimento da parte del CTU di alcuni beni e cioè l'immobile di cui al Fg.15 part. 749 (Località Forza d'Agrò c.da MARGI) – n. 3 della CTU
definitiva (pag.8) nonché il terreno sito in Gallodoro Fgl. 3 part. 62 – n.20 della
CTU definitiva (pag.10); inoltre, i terreni siti in Forza d'Agrò, Fg.15 part. 37 e 361
– di cui ai numeri 37 e 38 della relazione di CTU (pag. 11).
Pertanto, chiede che, previa integrazione o rinnovazione della CTU si provveda alla valutazione di tutti i beni rientranti nella massa ereditaria, con riformulazione dei lotti assegnandi.
5.1 – Al fine di giudicare la censura in questione, è necessario fare riferimento a quanto accertato e valutato dal c.t.u. che, per il vero:
a) quanto LLimmobile di cui al Fg.15 part. 749 (Località Forza d'Agrò c.da
MARGI), ha accertato che esso non risulta fornito delle necessarie autorizzazioni urbanistiche: pertanto, ha escluso la particella, che non può formare oggetto di divisione;
b) quanto al terreno sito in Gallodoro Fgl. 3 part. 62, ha accertato che risulta intestato ad altra ditta;
c) quanto ai terreni siti in Forza d'Agrò, Fg.15 part. 37 e 361, fg.13 part. 286,
Fg.15 part. N.41, ha affermato che non è stata verificata l'appartenenza;
d) quanto ai terreni di cui al foglio 2 part. 727 (Appezzamento di terreno, di natura sem., forma irregolare, è attualmente incolto ed accessibile dalla via
Gonia); e 536, si tratta di beni “intestati ad altra ditta e concessi al sig.re CP_4
in qualità di livellario”;
e) il terreno di cui al Fg.15 part. N.44 Comune di Forza d'Agrò risulta inserito nella stima e nei lotti.
5.2 – Ciò posto, a giudizio della Corte l'appello è palesemente infondato,
perché, come visto, a parte un immobile inserito dal c.t.u. (contrariamente a quanto sostenuto dLLappellante), gli altri sono stati motivatamente esclusi dalla stima e dai due lotti, senza che le parti, in sede di discussione del progetto di divisione, abbiamo sollevato contestazioni o abbiano chiarito il profilo della mancata verifica di appartenenza o di abusivismo.
Anzi, il legale dell'attrice nelle note scritte del 7 febbraio 2022 ha così concluso:
“L'Avv. Corrado Attennante, preso atto del deposito della relazione di CTU ad opera dell'Arch. che ha accettato l'incarico con atto depositato Persona_2
in cancelleria in data 03/09/2021; preso atto delle note scritte depositate dLLAvv. NT CE nell'interesse della propria assistita e contestandone il contenuto, si riporta integralmente a quanto chiesto, dedotto, eccepito e richiesto in tutti gli atti e verbali di causa, e chiede il rigetto delle richieste svolte ex adverso.
Essendo esaurita la fase istruttoria chiede un rinvio per la precisazione delle conclusioni”. Nella comparsa conclusionale, lo stesso legale ha chiesto di
“Ordinare la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti per come specificamente individuati e stimati dal CTU nominato Arch. .
4. Attribuire a Persona_2
ciascun condividente uno dei lotti individuati dal CTU Arch. Persona_2
secondo la modalità prescelta dLLEcc.mo Tribunale, attribuendo in particolare alla odierna attrice in forma esclusiva anche l'immobile IACP sito in Gallodoro,
riscattato dal Sig. con pagamento quietanzato”. Controparte_4
A sua volta il legale del convenuto nella conclusionale ha così CP_4
dedotto: “Ad ogni buon conto, parte convenuta tenuto conto delle risultanze
dell'espletata ctu, prende atto delle stesse e ne accetta il contenuto e, più
specificatamente, il progetto divisionale proposto dLLArch. ”. Persona_2
5.3 – Le superiori difese e richieste, a giudizio della Corte, integrano pienamente la fattispecie di accordo dei condividenti per una divisione parziale,
in deroga al principio di universalità della divisione ereditaria (Cass. 15 aprile
2025, n. 9869; Cass. 8 aprile 2016, n. 6931). Pertanto, la non può più Pt_1
dolersi di beni, peraltro motivatamente esclusi e la cui esclusione ha accettato,
approvando il progetto di divisione redatto dal c.t.u. e fatto proprio dal Tribunale.
5.4 - Anche tale motivo di gravame va, pertanto, rigettato.
6. L'esito dell'appello determina il rigetto anche dell'ultimo motivo di censura,
inerente la regolamentazione delle spese del primo grado, che va confermata.
7. Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell'appellante e in favore dell'RA, tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile di complessità bassa), nella misura del contributo unificato e di
€ 9.991.00 per compensi (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva € 1.418,00,
fase di trattazione € 3.045,00, fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al
15 %, c.p.a. ed iva.
8. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dLLart. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
9. Con separato decreto di provvederà alla revoca dell'ammissione della Pt_1
al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 194/2023 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Controparte_1
di Messina del 17 gennai 2023, n. 94:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. condanna l'appellante a pagare LLRA (essendo l'appellata ammessa al patrocinio a spese dello Stato); spese e compensi del giudizio di gravame, liquidati nel contributo unificato e in € 9.991.00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;
3. riserva di provvedere con separato decreto in ordine alla recvoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante;
4. dà atto che sussistono i presupposti previsti dLLart. art. 13, co. 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012,
n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 18 dicembre 2025.
Il consigliere rel.
(dott. Giuseppe Minutoli)
Il Presidente
(dott.ssa Vincenza Randazzo)