TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1628
TAR
Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 31 DPR 380/2001 e art. 57 NTA PUC

    L'intervento di abbassamento della quota di calpestio, pur comportando un aumento volumetrico interrato, è funzionale al cambio di destinazione d'uso e non altera la sagoma esterna dell'edificio, rientrando quindi nella nozione di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. Inoltre, l'ampliamento realizzato è inferiore al 10% consentito dalla normativa sulla fascia di rispetto cimiteriale.

  • Accolto
    Eccesso di potere e difetto di motivazione

    Il Comune non ha motivato adeguatamente sulla concreta trasformazione dell'edificio, limitandosi a registrare un aumento di volumetria interrato senza considerare che non vi è stata alterazione del volume e della superficie assentiti, né incremento del carico urbanistico. L'Amministrazione non ha considerato la SCIA del 2015 come titolo legittimante.

  • Accolto
    Violazione dei principi del giusto procedimento

    L'ordine di demolizione è stato adottato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, violando le garanzie partecipative del privato.

  • Accolto
    Violazione art. 10 bis L. 241/90 per inserimento di nuova ragione di diniego nel provvedimento definitivo

    Il diniego definitivo introduce nuove ragioni di rigetto, tra cui la qualificazione dell'intervento come 'nuova costruzione' basata sulla modifica del tetto, che non erano state oggetto del contraddittorio nel preavviso di rigetto. L'Amministrazione non può modificare sostanzialmente la motivazione del provvedimento finale rispetto al preavviso.

  • Accolto
    Omessa considerazione Legge 166/2002 e art. 9 Legge 122/89

    L'area rientrava nella fascia di rispetto cimiteriale, ma la normativa consente interventi di recupero, ampliamenti fino al 10% e cambi di destinazione d'uso. L'ampliamento realizzato è inferiore al 10% consentito. La Legge Tognoli consente la realizzazione di parcheggi anche in deroga agli strumenti urbanistici.

  • Accolto
    Erronea qualificazione come 'nuova costruzione' dell'intervento di ristrutturazione

    La modifica del tetto, operata con media aritmetica delle altezze senza alterazione di volume e superficie, rientra nella ristrutturazione edilizia e non nella nuova costruzione. Tale qualificazione è supportata da CTU in un giudizio civile.

  • Accolto
    Inammissibilità dell'acquisizione in pendenza di ricorsi avverso ordine di demolizione e diniego sanatoria

    L'acquisizione al patrimonio comunale è illegittima in quanto presuppone l'inottemperanza all'ordine di demolizione, che è stato annullato. Inoltre, l'acquisizione non è possibile in pendenza dei ricorsi avverso l'ordine di demolizione e il diniego di sanatoria.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Seconda, il 9 marzo 2026, riguardante tre ricorsi riuniti presentati da un privato contro il Comune di Marigliano. Le parti hanno sollevato questioni relative a un'ordinanza di demolizione, un diniego di permesso in sanatoria e un'ordinanza di acquisizione di un immobile. Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'ordinanza di demolizione, sostenendo che le opere realizzate non configurassero una nuova costruzione, ma una ristrutturazione legittima, e ha richiesto l'annullamento dei provvedimenti comunali.

Il giudice ha accolto i ricorsi, argomentando che l'intervento edilizio non costituiva una nuova costruzione, ma rientrava nella categoria della ristrutturazione, in quanto non comportava un aumento di volumetria e rispettava le normative vigenti. Inoltre, il giudice ha evidenziato che il Comune non aveva fornito una motivazione adeguata per giustificare l'ordine di demolizione e l'acquisizione dell'immobile, ritenendo che tali provvedimenti fossero privi di fondamento giuridico. La sentenza ha quindi annullato i provvedimenti impugnati, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1628
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1628
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo