Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 2
La mancata emissione di decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.
La mancata traduzione, nella lingua conosciuta dall'imputato che non comprenda l'italiano, dell'estratto contumaciale della sentenza determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.
Commentario • 1
- 1. PROCEDURA COATTIVA DI RISCOSSIONE IMPOSTE – ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO – INCOSTITUZIONALITA ART. 85 DPR 602/73 – IL PREZZO MINIMO E’ QUELLO FISSATO NEL TERZO…Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 ottobre 2011
Nella procedura coattiva di riscossione delle imposte,cd procedura esattoriale, lo Stato non può acquistare il bene ad UN PREZZO INFERIORE A QUELLO FISSATO NEL TERZO INCANTO stante la l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché per il prezzo base del terzo incanto. IL COMMENTO La pronuncia trae origine dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Forlì, nell'ambito di una procedura di riscossione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 15/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 02749
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 005806/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HU LIJIN, N. IL 28/05/1975;
avverso SENTENZA del 06/11/2006 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI Hu è stato rinviato a giudizio avanti al Tribunale di Brescia per rispondere, quale titolare dell'omonima impresa di abbigliamento, dei seguenti reati, previsti, rispettivamente, da:
a) art. 155, in relazione al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 389, lett. c), per avere omesso di dotare le macchine da cucire a motore, utilizzate nella propria azienda, di una protezione dell'ago per evitare lesioni alle dita dei lavoratori;
b) art. 44, comma 1, in relazione al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 58, lett. b), per non avere messo a disposizione dei propri lavoratori dormitori idonei, in quanto privi dei necessari requisiti di abitabilità, trattandosi di locali costruiti all'interno del laboratorio con pannelli in truciolare, non dotati di arredo, esposti al rischio di incendio;
c) art. 47. comma 1, in relazione al cit. D.P.R. n. 303 del 1956, art. 58, lett. b), per avere omesso di mantenere i locali adibiti a cucina e a zona refettorio in stato di scrupolosa pulizia;
d) art. 11, in relazione al cit. D.P.R. n. 303, art. 58, lett. b), per avere omesso di garantire che la temperatura nei locali di lavoro fosse adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, in particolare non istallando in tali locali alcun impianto di riscaldamento;
e) art. 267, in relazione al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett. c), per non avere garantito che i collegamenti elettrici dei corpi illuminanti e delle prese di alimentazione, presenti nei dormitori dei dipendenti, fossero costruiti, istallati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.
Fatti accertati in Lograto il 20 luglio 2004.
Con sentenza pronunciata in data 6 novembre 2006, il Tribunale di Brescia ha riconosciuto l'imputato colpevole dei reati contestatigli, condannandolo alla pena di Euro 500,00, di ammenda per ciascuno dei reati sub a) ed e) e alla pena di Euro 1.000,00, di ammenda per ciascuno dei rimanenti reati e quindi alla pena complessiva di Euro 4.000,00, di ammenda, dichiarandola quindi interamente condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006, art.
1. Avverso la sentenza indicata propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo:
1 - l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità dagli artt. 143, 178, 179 e 180 c.p.p., in ragione della nullità assoluta della notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nonché di quella dell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale della sentenza impugnata, per la mancata traduzione dei medesimi atti in lingua cinese.
Il Giudice avrebbe dovuto preliminarmente accertare se l'imputato straniero conoscesse o meno la lingua italiana. L'omissione di tale accertamento determinerebbe la nullità della notifica dell'atto redatto in lingua italiana.
Il ricorrente ha dichiarato in proposito di essere cittadino cinese e di non conoscere la lingua italiana.
L'omessa traduzione del decreto di citazione equivarrebbe pertanto ad omessa citazione, con la conseguente nullità assoluta insanabile dell'atto e dei successivi.
L'omessa traduzione dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale determinerebbe inoltre una nullità a regime intermedio.
2 - l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità dagli artt. 160, 178 e 180 c.p.p.. L'imputato era stato giudicato come irreperibile, secondo i decreti emessi dal P.M. il 17 ottobre 2005 (prima dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.) e il 16 marzo 2006 (prima del decreto di citazione diretta a giudizio).
Dopo la pronuncia di primo grado, ai sensi dell'art. 160 c.p.p., comma 2, il decreto di irreperibilità andava rinnovato prima della notifica dell'estratto contumaciale, mentre la notifica di questo ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 3, al difensore d'ufficio è stata eseguita il 22 novembre 2006, in forza del decreto di irreperibilità del 16 marzo 2006.
Ne deriverebbe la nullità a regime intermedio della notifica dell'avviso con il ed. "estratto contumaciale" della sentenza del Tribunale.
3 - l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 62 bis c.p., senza che il Tribunale abbia tenuto adeguato conto dell'incensuratezza e della limitata gravità del fatto, pur accertate in giudizio.
4 - l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 132 e 133 c.p., e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena base, stabilita in misura pari al doppio del minimo edittale nonostante l'incensuratezza dell'imputato e la limitata gravità del fatto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questo anzitutto deduce la nullità della citazione diretta a giudizio del ricorrente, di origine cinese e che non conoscerebbe la lingua italiana, in ragione della mancata traduzione in lingua cinese della stessa.
In proposito va in primo luogo ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la traduzione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato alloglotta è disposta dal Giudice o dal P.M. unicamente nel caso in cui dagli atti risulti che l'imputato non conosce la lingua italiana (cfr., ad es., per l'avviso ex art. 415 bis c.p.p., Cass. 3 marzo 2006 n. 7664 o Cass. 4 gennaio 2006 n. 72). Orbene nel caso in esame, come del resto con riguardo alla censura di mancata traduzione in lingua cinese del ed. estratto contumaciale, il ricorrente non deduce l'esistenza in atti di elementi dai quali sarebbe stato dato desumere che egli non conoscesse la lingua italiana, ad eccezione del fatto che si trattava di soggetto di origine cinese, tra l'altro imprenditore in Italia, in un Paese in cui la comunità cinese è vasta e radicata da anni.
In ogni caso, l'omessa traduzione della citazione determinerebbe una nullità di ordine generale a regime intermedio (Cass. S.U. 23 giugno 2000 n. 12 e, più recentemente, Cass. sez. 4^, 21 aprile 2006 n. 14174), da eccepire nei termini di cui all'art. 180 c.p.p., prima della deliberazione della sentenza di primo grado e comunque sanata ex art. 183 c.p.p., lett. b), a seguito di censure successivamente e ritualmente proposte aventi ad oggetto il contenuto dell'atto non tradotto (Cass. 15 marzo 2006 n. 9075), censure nel caso in esame svolte sia nel giudizio di merito che in questa sede di legittimità. Questo ultimo rilievo appare appropriato anche con riferimento alla censura relativa alla mancata traduzione del c.d. estratto contumaciale (traduzione, tra l'altro, non ritenuta necessaria da una parte della giurisprudenza prevalente di questa Corte - cfr., per tutte, Cass. 31 maggio 2006 n. 19136 - contrastata da sentenze di opposto contenuto - cfr. Cass. 7 febbraio 2007 n. 4929) e a quella concernente la rinnovazione del decreto di irreperibilità dell'imputato prima della notifica dell'estratto contumaciale, con conseguente nullità di ordine generale a regime intermedio di quest'ultima: cfr. Cass. 15 novembre 2000 n. 11720). Anche con riguardo a tali censure, relative ambedue a nullità di ordine generale a regime intermedio verificatesi nel corso del giudizio, devesi infatti ritenere l'intervenuta sanatoria, ai sensi dell'art. 183 c.p.p., lett. b), per effetto della rituale proposizione da parte dell'imputato dell'impugnazione della sentenza di merito, con censure rivolte anche al contenuto dell'atto impugnato;
il che rappresenta esattamente ciò cui erano preordinati sia la traduzione che la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.
I primi due motivi di ricorso sono pertanto infondati. Anche gli altri due motivi, relativi alla pretesa eccessività della pena anche in considerazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono infondati.
Le pene edittali per i reati sub b), c) e d), di cui alla contestazione sono previste alternativamente nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da Euro 516,00, a Euro 2.582,00, e quelle per i reati sub a) ed e), nell'arresto fino a tre mesi o nell'ammenda da Euro 258,00, ad Euro 1.032,00.
Nell'optare per la pena pecuniaria nei livelli medio inferiori rispetto alla pena edittale e negando il riconoscimento delle attenuanti generiche, il Giudice di merito ha infatti tenuto adeguatamente conto, da un lato della incensuratezza del ricorrente e dall'altro della notevole gravità del fatto, come accertato in giudizio.
Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2008