Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 181
CASS
Sentenza 15 novembre 2007

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Massime2

La mancata emissione di decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.

La mancata traduzione, nella lingua conosciuta dall'imputato che non comprenda l'italiano, dell'estratto contumaciale della sentenza determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.

Commentario1

  • 1PROCEDURA COATTIVA DI RISCOSSIONE IMPOSTE – ACQUISTO DA PARTE DELLO STATO – INCOSTITUZIONALITA ART. 85 DPR 602/73 – IL PREZZO MINIMO E’ QUELLO FISSATO NEL TERZO…
    Dott. Danilo Sorrentino · https://www.expartecreditoris.it/ · 28 ottobre 2011

    Nella procedura coattiva di riscossione delle imposte,cd procedura esattoriale, lo Stato non può acquistare il bene ad UN PREZZO INFERIORE A QUELLO FISSATO NEL TERZO INCANTO stante la l'illegittimità costituzionale dell'art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l'assegnazione dell'immobile allo Stato abbia luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché per il prezzo base del terzo incanto. IL COMMENTO La pronuncia trae origine dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Forlì, nell'ambito di una procedura di riscossione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 181
Data del deposito : 15 novembre 2007

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