Art. 1.
E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta "anonima banchieri" e riferirne al Parlamento.
La Commissione dovra' accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale abbiano segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attivita' dell'"anonima banchieri" e i dubbi da essa sollevati che trovarono espressione anche nella pubblica stampa e quali misure siano state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica Amministrazione.
La Commissione procedera' alle indagini e agli esami ai sensi ed agli effetti dell'art. 82 della Costituzione.
I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale .
E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta "anonima banchieri" e riferirne al Parlamento.
La Commissione dovra' accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale abbiano segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attivita' dell'"anonima banchieri" e i dubbi da essa sollevati che trovarono espressione anche nella pubblica stampa e quali misure siano state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica Amministrazione.
La Commissione procedera' alle indagini e agli esami ai sensi ed agli effetti dell'art. 82 della Costituzione.
I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale .