Versione
22 ottobre 1958
22 ottobre 1958
Art. 1.
E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta "anonima banchieri" e riferirne al Parlamento.
La Commissione dovra' accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale abbiano segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attivita' dell'"anonima banchieri" e i dubbi da essa sollevati che trovarono espressione anche nella pubblica stampa e quali misure siano state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica Amministrazione.
La Commissione procedera' alle indagini e agli esami ai sensi ed agli effetti dell'art. 82 della Costituzione.
I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale .
E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per esaminare il comportamento degli organi della pubblica Amministrazione in ordine alla cosiddetta "anonima banchieri" e riferirne al Parlamento.
La Commissione dovra' accertare in particolare se gli organi locali preposti all'ordine pubblico, al controllo del credito e al controllo fiscale abbiano segnalato o meno agli organi centrali rispettivi e questi a loro volta ai membri competenti del Governo, l'attivita' dell'"anonima banchieri" e i dubbi da essa sollevati che trovarono espressione anche nella pubblica stampa e quali misure siano state prese al riguardo dal Governo e dagli altri organi della pubblica Amministrazione.
La Commissione procedera' alle indagini e agli esami ai sensi ed agli effetti dell'art. 82 della Costituzione.
I componenti la Commissione di inchiesta, i segretari e chiunque sia chiamato a dare collaborazione alla Commissione o comunque assista agli atti dell'inchiesta sono tenuti ad osservare il segreto a norma degli articoli 230 e 307 del Codice di procedura penale .