Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 28 luglio 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 23626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23626 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23626/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04517/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4517 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Fappani, con domicilio digitale presso la pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 17/12/2019 - notificato in data 01/03/2020 - con il quale il Ministro dell’interno ha respinto la domanda volta ad ottenere la cittadinanza italiana -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. LU NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 30.5.2020 (dep. il 18.6) -OMISSIS- ha impugnato il decreto in epigrafe con cui il Ministero dell’interno ha respinto la sua istanza volta all’acquisto della cittadinanza italiana, deducendo i seguenti motivi:
(i) “ Omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/1990 ”
(ii) “Motivazione apparente del provvedimento impugnato. Difetto di motivazione. Violazione di legge (art. 3 l. 241/1990)”
(iii) “Eccesso di potere rilevabile nel difetto d’istruttoria e nell’errato utilizzo della discrezionalità amministrativa; violazione di legge ed eccesso di potere per mancata rispondenza al canone della proporzionalità”.
2. Il Ministero si è costituito in resistenza e, su ordine del Tribunale (ord. n. -OMISSIS- del 16.12.2024), ha depositato una relazione riservata concernente gli elementi informativi dei servizi di sicurezza posti a fondamento del diniego gravato.
3. All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
4 . Il ricorso è infondato.
5 . In via generale, deve evidenziarsi che già in altre occasioni la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che « nei casi in cui il diniego di cittadinanza è fondato su ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il provvedimento è sufficientemente motivato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, quando consente di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione nell'adozione dell'atto, non essendo necessario che vengano espressamente indicate tutte le fonti ed i fatti accertati sulla base dei quali è stato reso il parere negativo» ; che « il richiamo agli elementi sfavorevoli contenuti nell’informativa dei servizi segreti costituisca una motivazione per relationem atta a giustificare il diniego della naturalizzazione» ; che « in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, data la natura delle informazioni in parola, correttamente l’amministrazione omette di indicarne il contenuto ha precisato che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati» e che quindi in conclusione « il provvedimento di diniego della richiesta cittadinanza italiana non deve necessariamente riportare analiticamente le notizie che potrebbero in qualche modo compromettere l'attività preventiva o di controllo da parte degli organi a ciò preposti, essendo sufficiente l'indicazione delle ragioni del diniego senza dover indicare tutte le valutazioni interne che hanno condotto al giudizio di pericolosità sociale del richiedente » (così Tar Lazio, V- bis , 17 gennaio 2025, n. 902, che richiama tra l’altro Consiglio di Stato, III, 8 ottobre 2021, n. 6720, 28 dicembre 2022, n. 11387 e 11 maggio 2023, n. 4765).
6 . Sempre in termini generali, va poi ricordato che la giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato che « l'amministrazione gode di un'ampia sfera di discrezionalità circa la possibilità di concedere o meno la cittadinanza, con valutazione che si estende non solo alla capacità dello straniero di ottimale inserimento nella comunità nazionale nei profili dell'apporto lavorativo e dell'integrazione economica e sociale, ma anche in ordine all'assenza di "vulnus" per le condizioni di sicurezza dello Stato » (cfr. ancora una volta Consiglio di Stato, III, 8 ottobre 2021, n. 6720); che quando il diniego di concessione della cittadinanza « trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo per la sicurezza dello Stato» (cfr. Consiglio di Stato, III, 28 dicembre 2022, n. 11387); e che alla luce di ciò « è del tutto idonea, per la giustificazione del diniego di cittadinanza, la valutazione del rapporto di parentela con un soggetto contiguo, simpatizzante o comunque idealmente vicino o in contatto con un movimento potenzialmente in grado di minare interessi vitali del nostro Stato» (cfr. Consiglio di Stato, III, 18 aprile 2023, n. 3902 e 28 novembre 2023, n. 10220).
7 . Tanto premesso in termini generali, deve osservarsi che nel caso di specie il provvedimento gravato e la nota acquisita in via istruttoria da questo Tribunale danno conto in maniera sufficiente delle non irragionevoli motivazioni per cui l’amministrazione ha ritenuto di non accogliere la richiesta della richiedente.
Al riguardo, deve infatti osservarsi che la nota ministeriale, versata in atti secondo modalità idonee a preservare la riservatezza delle informazioni e a garantire comunque il diritto di difesa, riporta un’adeguata indicazione delle risultanze informative relative al ricorrente (in particolare, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) che – alla luce giurisprudenza citata supra e stante il mancato svolgimento di deduzioni sul punto da parte del ricorrente – sono del tutto idonee a giustificare il provvedimento impugnato.
8 . In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9. Le spese processuali – tenuto conto di tutte le circostanze del caso – devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V- bis (s) , definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI RU, Presidente
Benedetto Nappi, Consigliere
LU NA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU NA | TI RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.