Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2003, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 66778 VINT IA INI VINALVE C E TTY SVL ISI 'N 9861/7/98 ISNIS IV ANCIZVALSIDAN VA N 0 2 247/0 3 DMI DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA _TributariaJuteress anatocistici Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20968/99Presidente Dott.. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron.5452 Dott. Massimo ODDO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud.14/06/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Dott. Antonino DI BLASI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 6 6778 sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
DILAT SPA;
intimato CommissioneavversO la sentenza n. 477/98 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 26/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2002 udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe 2708 -1- FALCONE;
uditɔ per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE BELLIS, che ha chiesto di rinunciare al ricorso con riserva di formalizzazione;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo;
in subordine l'estinzione del ricorso. -2- ESENTE D AI SENSI EDEGISTRAZIONE Svolgimento del processo 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL N. 5 MATERIA TRIBUTARIA La Dilat s.p.a. ha chiesto gli interessi di cui all'art. 38 bis d.p.r. n. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso l'Amministrazione Finanziaria deducendo un unico motivo. (tarsivamente, L'Avvocato dello Stato in udienza ha dichiarato di rinunziare al ricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 bis d.p.r. n.633/72; violazione e falsa applicazione dell'art. 1283 c.c. e di principi generali in materia di rimborso di tributi, in relazione agli articoli 50 e 62 d.lgs. n.546/92 ed all'art. 360 c.p.c., in quanto gli interessi anatocistici nella specie non sono dovuti. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, espresso con le sentenze nn.552,1094 e 9273/99, 2079, 2081, 2082, 2083, 5910, 5911, 7245, 10628/00, 3179, 5790, 7408 e 14396/01. Non essendo emersi elementi di novità, questo orientamento va confermato. Nulla va disposto per le spese non avendo la controparte svolto attività difensive.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 14.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Francesco Cristarella Orestano Dr. Giuseppe م Отива джоба IL CANCELLIERE C1. NA AN NA use DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 FEB. 2003 CANCELLIERE C1 Oggi NA SA 2