TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2899 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
24/11/1958,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara MUNARINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale di Vicenza voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori CP_1
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Controparte_2
Comune di Firenze (FI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Il signor verserà la somma mensile di 350,00 Euro a titolo di contributo CP_2
al mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), entro il giorno 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato alla figlia alle seguenti coordinate bancarie IT 74 G 08669 60110 015000969440, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nell'allegato D del
Protocollo del Tribunale di Vicenza che si ha qui per integralmente riportato.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla signora Controparte_1
3. Nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale, sita in 36011 – SI
(VI), via Louis Pasteur,11, scale 2, int. 2, di proprietà esclusiva della signora che ivi continuerà a vivere unitamente alla figlia avendo il CP_1 Per_1
signor trasferito altrove la residenza. CP_2
4. I coniugi dichiarano di avere regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale.
5. Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude
2 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Firenze in data
16/09/2000.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 144/2024 pubblicata in data 17/01/2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Firenze il 16/09/2000 alle Controparte_1 Controparte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze al n. 510, parte II,
serie A, anno 2000;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 29/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2899 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a [...] l'[...] Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
24/11/1958,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara MUNARINI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
1 In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono che il Tribunale di Vicenza voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori CP_1
e , ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del
[...] Controparte_2
Comune di Firenze (FI) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
2. Il signor verserà la somma mensile di 350,00 Euro a titolo di contributo CP_2
al mantenimento per la figlia maggiorenne non economicamente Per_1
autosufficiente (importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat), entro il giorno 15 di ogni mese direttamente sul conto corrente intestato alla figlia alle seguenti coordinate bancarie IT 74 G 08669 60110 015000969440, oltre al 50% delle spese straordinarie così come indicate nell'allegato D del
Protocollo del Tribunale di Vicenza che si ha qui per integralmente riportato.
L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla signora Controparte_1
3. Nulla in merito all'assegnazione della casa coniugale, sita in 36011 – SI
(VI), via Louis Pasteur,11, scale 2, int. 2, di proprietà esclusiva della signora che ivi continuerà a vivere unitamente alla figlia avendo il CP_1 Per_1
signor trasferito altrove la residenza. CP_2
4. I coniugi dichiarano di avere regolato in separata sede ogni altra questione patrimoniale.
5. Spese e competenze di lite compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude
2 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/08/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Firenze in data
16/09/2000.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Tribunale Ordinario di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 144/2024 pubblicata in data 17/01/2024 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di Controparte_2
l'obbligo di corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente, la somma mensile di euro 350,00 a titolo di contributo per il suo mantenimento, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
4 a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in Firenze il 16/09/2000 alle Controparte_1 Controparte_2
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Firenze al n. 510, parte II,
serie A, anno 2000;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 29/4/2025
Il Giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
5