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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/11/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERNESTINA Parte_1 C.F._1
PISCOPO, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. ERNESTINA PISCOPO
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 C.F._2
RE e dell'avv. SERENA BRANCA domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori avv. DANIELA RE e avv. SERENA BRANCA CONVENUTA nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
b) Pronunciare la separazione tra coniugi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campomarino di procedere all'annotazione della sentenza anche parziale e provvedere alle ulteriori incombenze;
c) Assegnare la casa familiare al SI. in virtù dell'allocazione di presso di sé, o in Pt_1 R_ subordine assegnare i piani superiori al ricorrente e la tavernetta alla resistente, con conseguente obbligo di pagamento delle utenze e varie a carico del sig se unico assegnatario oppure per Pt_1 due terzi a carico del sig ed un terzo a carico della se assegnatari l'uno dei due piani Pt_1 CP_1 superiori e l'altra della zona tavernetta con pari divisione del pagamento delle bollette per utenze;
pagina 1 di 6 d) disporre l'obbligo in capo al SI. di provvedere interamente al mantenimento della figlia Pt_1
, nonché alle spese straordinarie, ciò fino al reperimento di una occupazione lavorativa da R_ parte della SI.ra , da tale momento le spese straordinarie saranno ripartite 50% come da CP_1 protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e la verserà assegno di mantenimento per la CP_1 figlia di euro 300,00 mensili;
e) disporre che il SI. incameri il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
f) non darsi luogo all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti;
g) in subordine imporre al l'obbligo di versare a favore della coniuge la somma di Euro Pt_1 100,00 a titolo di assegno alimentare;
h) Porre spese e competenze del presente giudizio a carico della convenuta”.
Per la convenuta: “
1. Autorizzare essi coniugi vivere separati e quindi pronunciare la separazione personale,
2. Porre a carico del ricorrente, sig. , l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 esponente , sig.ra , entro e non oltre il 10 di ogni mese, ai sensi dell'art. 156 c.c. , un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento, rivalutabile come per legge, da determinarsi nella misura di almeno 1\3 del reddito dell'obbligato, e comunque nella diversa misura, maggiore o minore, che si riterrà adeguata, a far data dalla domanda, considerata la pacifica ed incolpevole situazione di debolezza economica della esponente.
3. rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare di Via Cuoco n. 91, Campomarino, avanzata dal ricorrente, nella qualità di genitore con cui la figlia universitaria avrebbe deciso R_ di rimanere ad abitare, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, stante, nella specie, il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 337 sexies c.c. per disporre l'assegnazione in godimento con deroga alle regole della proprietà.
4. Rigettare la richiesta di utilizzazione separata, avanzata in via subordinata dal ricorrente, con attribuzione a sé del piano terra e del piano mansardato e alla esponente del locale seminterrato.
5. In via meramente subordinata, laddove si ritenga che la figlia universitaria , abbia ancora un R_ collegamento stabile con la casa familiare, nonostante stia a Chieti e che debba prevalere il suo interesse a conservare l'habitat rispetto anche alla salute psicofisica della esponente, che ne è proprietaria e non ha altro alloggio dove abitare, né è in grado economicamente di procurarselo, disporre che il ricorrente possa rimanere ad abitare nel piano seminterrato, mentre la figlia , se R_ e quando torna, può liberamente usufruire del piano terra e del piano mansardato, dove resterà ad abitare la esponente, disposta a condividerlo con lei.
6. In ragione della sperequazione economica fra l'esponente ed il ricorrente e della insussistente capacità contributiva della esponente, stabilire che nulla ella è tenuta a versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , potendo, però quest'ultima avanzare domanda per godere R_ direttamente dell'assegno unico universale a lei relativo.
7. Adottare ogni altro provvedimento opportuno ed utile.
8. Vittoria di competenze di causa”.
In data 12/11/2025, il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 7/03/2025, ha proposto domanda di separazione personale Parte_1 dalla moglie , formulando le conclusioni analiticamente riportate in epigrafe. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata si è costituita in giudizio, proponendo le conclusioni trascritte in epigrafe.
Fallito il tentativo di conciliazione e adottate le statuizioni sulle richieste di provvedimenti temporanei e urgenti, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno rassegnato ribadendo quelle formulate con i rispettivi atti di costituzione in giudizio, riportate in epigrafe.
All'esito della discussione, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e in data 12/11/2025 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, pure in epigrafe trascritte.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dal grave ed insanabile dissidio tra i coniugi, emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente e tuttora perdurante.
Riguardo all'assegnazione dell'uso della casa familiare e al mantenimento della moglie, devono ribadirsi le considerazioni tutte svolte con l'ordinanza del 30/08/2025.
Ed invero, il Collegio condivide l'autorevole e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 30/05/2025, n. 14458; Cass. civ., Sez. VI, 17/06/2019, n. 16134; Cass. civ. Sez. I, 22/03/2012 n. 4555). Nel caso che ne occupa, dalle dichiarazioni rese dalla figlia maggiorenne , studentessa universitaria, è emerso che la stessa è iscritta al primo anno R_ della facoltà di scienze dell'educazione e filosofia all'Università degli Studi di Chieti e, pur non essendo soggetta all'obbligo di frequenza dei corsi, vive a Chieti in un appartamento condotto in locazione, che condivide con un'altra studentessa, ha frequentato regolarmente le lezioni universitarie ed è tornata a casa “in alcuni fine settimana, non tutti” e intende regolarsi allo stesso modo anche nel prossimo anno. Di conseguenza, pur aggiungendo i rientri in famiglia nei periodi di vacanza e festività, all'attualità la presenza di nella casa familiare è meramente saltuaria e non prevalente rispetto R_ alla sua permanenza nella sede universitaria, donde la qualificazione in termini di ospitalità e non di coabitazione con i genitori. In assenza di convivenza stabile della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente con i genitori, quindi, non devono essere adottati provvedimenti riguardo alla casa familiare, il cui godimento resta disciplinato dalle regole ordinarie in tema di proprietà, possesso e detenzione (cfr.: Cass., Sez. VI, 3-6-2014, n. 12346; Cass., Sez. I, 18-9-2013, n. 21334; Cass., Sez. I, 22-3-2012, n. 4555; Cass., Sez. I, 20-4-2011, n. 9079; Cass., Sez. I, 21-1-2011, n. 1491).
Relativamente ai rapporti economico-patrimoniali fra i coniugi, giova evidenziare che la moglie è proprietaria della casa familiare, acquistata, peraltro, con il contributo economico del marito, che sostiene per intero il pagamento delle rate (€ 299,70 mensili) di restituzione del mutuo concessogli per l'acquisto, mentre il marito è proprietario di un altro immobile concesso in locazione per il canone pagina 3 di 6 mensile di € 100,00 e percepisce una retribuzione mensile netta di Euro 1.700,00 circa. La moglie non ha maturato un'esperienza lavorativa specifica ma possiede il diploma di ragioniera programmatrice e la patologia di cui soffre (disturbo bipolare II), qualificata dal medico curante come “non grave” e non soggetta a “recidive frequenti”, non ha determinato un'invalidità comportante incapacità al lavoro. Il giudizio espresso in senso contrario dal medico curante non solo non costituisce formale riconoscimento dell'invalidità ma è in contrasto con le affermazioni dello stesso medico, sopra riportate, che attestano l'entità non grave della patologia e il carattere non frequente delle recidive. A ciò deve aggiungersi, inoltre, che le dimensioni della casa familiare, realizzata su più piani agevolmente divisibili, eccedono di gran lunga le necessità abitative della convenuta e consentono, quindi, di locarne una porzione terzi. Il marito, infine, sostiene per intero il mantenimento della figlia
, ivi incluso il costo della locazione dell'appartamento in Chieti (€ 300,00 mensili), e dovrà R_ procurarsi un'altra abitazione. Alla stregua di tali elementi quindi, si stima equo escludere l'assegno per il mantenimento della moglie.
Riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne , studentessa universitaria, la quale non ha R_ ancora raggiunto l'indipendenza economica, giova evidenziare che l'art. 337 septies c. c., nel prevedere la regola generale del versamento dell'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente “direttamente all'avente diritto”, non solo presuppone la domanda giudiziale di quest'ultimo ma consente una deroga, espressa attraverso l'inciso “salvo diversa determinazione del giudice”. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha sempre fatto riferimento alla convivenza come elemento fondativo della legittimazione concorrente del genitore che richiede iure proprio l'attribuzione dell'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 8/07/2022, n. 21749, che contiene richiami ai precedenti). Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità non solo ha sottolineato che “la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio”, ma ha anche precisato che “la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” e che, nei casi oggetto delle sentenze citate, nei quali la convivenza era stata specificamente dedotta a sostegno della richiesta di riconoscimento dell'assegno de quo, “Si trattava, quindi, di valutare non la prevalenza temporale dell'effettiva presenza di ciascuna delle figlie presso l'abitazione materna, quanto piuttosto se tale casa costituisse un punto di riferimento stabile al quale le giovani facevano sistematico ritorno in funzione della Pa verifica del fatto che la fosse la figura di riferimento per le figlie per il loro corrente sostentamento e colei che provvedeva materialmente alle loro esigenze” e, “Poiché, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessità del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne” (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 22/11/2024, n. 30179; Cass. civ., Sez. I, 31/12/2020, n. 29977). Ne deriva che la convivenza non costituisce condizione dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento, in favore del genitore, dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, ma rappresenta solo un elemento di fatto (un “indizio univoco” o “un parametro di rilevanza indiziaria”) idoneo a far emergere la situazione di più intensa comunanza fra il figlio maggiorenne e uno dei genitori che, invece, integra la vera e propria condizione della detta azione e, cioè, l'essere, il genitore pagina 4 di 6 richiedente, la figura di riferimento per il figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvede materialmente alle sue esigenze. Ciò significa, logicamente, che la legittimazione concorrente del genitore richiedente può essere riconosciuta sussistente anche quando, pur in assenza di convivenza, permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il predetto genitore, legame ravvisabile quando quest'ultimo costituisca la figura di riferimento stabile per il figlio, provvedendo con continuità alle sue esigenze di mantenimento.
Ciò posto, è agevole rilevare che nel caso di specie, pur non essendovi una situazione di convivenza tra la figlia maggiorenne e il ricorrente, è pacifico, tra le parti, che anche dopo il trasferimento R_ della ragazza a Chieti per motivi di studio sia stato il a provvedere alle sue quotidiane esigenze Pt_1 di mantenimento, ivi incluso il pagamento delle tasse universitarie e delle spese di vitto e alloggio, mentre la madre si è limitata a manifestare, in questa sede giudiziale, la disponibilità a versarle l'importo della quota dell'assegno unico universale da lei percepito.
Alla stregua dei precedenti rilievi, dunque, deve ritenersi provato il permanere di un più intenso legame fra il ricorrente e la figlia maggiorenne , per la quale il padre costituiva e costituisce tuttora la R_ figura di riferimento principale e colui che provvede a fornirle quanto le occorre per il suo mantenimento fuori sede, onde deve essere riconosciuta, in assenza di domanda giudiziale della figlia, la legittimazione concorrente del padre a richiedere il contributo materno al mantenimento della figlia maggiorenne. Tale contributo, peraltro, attese le sopra indicate condizioni economiche dei coniugi, deve essere limitato alla quota dell'assegno unico universale spettante alla madre. L'assegno unico universale, perciò, deve essere attribuito per intero (100%) al , con decorrenza dalla data della Pt_1 presente decisione, non risultando che egli abbia già lasciato la casa familiare, e con diritto alla ripetizione degli importi che fossero stati già percepiti da per i mesi di novembre 2025 Controparte_1 e i successivi. Al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia provvederà per R_ intero il padre, fino a quando la madre non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, e a partire da tale momento dette spese saranno sostenute da entrambi i genitori in proporzione dei rispettivi redditi.
Alla pronunzia accedono le statuizioni consequenziali.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 7/03/2025 da contro Parte_1 [...]
nonché sulla riconvenzionale spiegata da quest'ultima, con l'intervento del P.M. in Sede, CP_1 disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Controparte_1
HI, e , nato il [...] a [...]; Parte_1
b) attribuisce per intero (100%) a , con decorrenza dal mese di novembre Parte_1 2025, l'assegno unico universale per la figlia maggiorenne , con diritto Persona_2 alla ripetizione degli importi che fossero stati già percepiti da per i mesi di Controparte_1 novembre 2025 e i successivi;
c) pone le spese straordinarie necessarie per la figlia per intero a carico del padre, R_ fino a quando la madre non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, e a partire da tale momento a carico di entrambi i genitori in proporzione dei rispettivi redditi;
d) rigetta, nel resto, le domande rispettivamente proposte da entrambe le parti;
e) compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.
pagina 5 di 6 Così deciso in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 170/2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ERNESTINA Parte_1 C.F._1
PISCOPO, domiciliato presso l'indirizzo PEC del difensore avv. ERNESTINA PISCOPO
RICORRENTE e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DANIELA Controparte_1 C.F._2
RE e dell'avv. SERENA BRANCA domiciliato presso gli indirizzi PEC dei difensori avv. DANIELA RE e avv. SERENA BRANCA CONVENUTA nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “a) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
b) Pronunciare la separazione tra coniugi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Campomarino di procedere all'annotazione della sentenza anche parziale e provvedere alle ulteriori incombenze;
c) Assegnare la casa familiare al SI. in virtù dell'allocazione di presso di sé, o in Pt_1 R_ subordine assegnare i piani superiori al ricorrente e la tavernetta alla resistente, con conseguente obbligo di pagamento delle utenze e varie a carico del sig se unico assegnatario oppure per Pt_1 due terzi a carico del sig ed un terzo a carico della se assegnatari l'uno dei due piani Pt_1 CP_1 superiori e l'altra della zona tavernetta con pari divisione del pagamento delle bollette per utenze;
pagina 1 di 6 d) disporre l'obbligo in capo al SI. di provvedere interamente al mantenimento della figlia Pt_1
, nonché alle spese straordinarie, ciò fino al reperimento di una occupazione lavorativa da R_ parte della SI.ra , da tale momento le spese straordinarie saranno ripartite 50% come da CP_1 protocollo vigente presso l'intestato Tribunale e la verserà assegno di mantenimento per la CP_1 figlia di euro 300,00 mensili;
e) disporre che il SI. incameri il 100% dell'assegno unico;
Pt_1
f) non darsi luogo all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento a favore dei coniugi, essendo entrambi economicamente indipendenti e autosufficienti;
g) in subordine imporre al l'obbligo di versare a favore della coniuge la somma di Euro Pt_1 100,00 a titolo di assegno alimentare;
h) Porre spese e competenze del presente giudizio a carico della convenuta”.
Per la convenuta: “
1. Autorizzare essi coniugi vivere separati e quindi pronunciare la separazione personale,
2. Porre a carico del ricorrente, sig. , l'obbligo di corrispondere in favore della Parte_1 esponente , sig.ra , entro e non oltre il 10 di ogni mese, ai sensi dell'art. 156 c.c. , un Controparte_1 assegno mensile di mantenimento, rivalutabile come per legge, da determinarsi nella misura di almeno 1\3 del reddito dell'obbligato, e comunque nella diversa misura, maggiore o minore, che si riterrà adeguata, a far data dalla domanda, considerata la pacifica ed incolpevole situazione di debolezza economica della esponente.
3. rigettare la richiesta di assegnazione della casa familiare di Via Cuoco n. 91, Campomarino, avanzata dal ricorrente, nella qualità di genitore con cui la figlia universitaria avrebbe deciso R_ di rimanere ad abitare, per tutte le ragioni illustrate in narrativa, stante, nella specie, il difetto dei requisiti richiesti dall'art. 337 sexies c.c. per disporre l'assegnazione in godimento con deroga alle regole della proprietà.
4. Rigettare la richiesta di utilizzazione separata, avanzata in via subordinata dal ricorrente, con attribuzione a sé del piano terra e del piano mansardato e alla esponente del locale seminterrato.
5. In via meramente subordinata, laddove si ritenga che la figlia universitaria , abbia ancora un R_ collegamento stabile con la casa familiare, nonostante stia a Chieti e che debba prevalere il suo interesse a conservare l'habitat rispetto anche alla salute psicofisica della esponente, che ne è proprietaria e non ha altro alloggio dove abitare, né è in grado economicamente di procurarselo, disporre che il ricorrente possa rimanere ad abitare nel piano seminterrato, mentre la figlia , se R_ e quando torna, può liberamente usufruire del piano terra e del piano mansardato, dove resterà ad abitare la esponente, disposta a condividerlo con lei.
6. In ragione della sperequazione economica fra l'esponente ed il ricorrente e della insussistente capacità contributiva della esponente, stabilire che nulla ella è tenuta a versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , potendo, però quest'ultima avanzare domanda per godere R_ direttamente dell'assegno unico universale a lei relativo.
7. Adottare ogni altro provvedimento opportuno ed utile.
8. Vittoria di competenze di causa”.
In data 12/11/2025, il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. pagina 2 di 6 Con ricorso depositato il 7/03/2025, ha proposto domanda di separazione personale Parte_1 dalla moglie , formulando le conclusioni analiticamente riportate in epigrafe. Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata si è costituita in giudizio, proponendo le conclusioni trascritte in epigrafe.
Fallito il tentativo di conciliazione e adottate le statuizioni sulle richieste di provvedimenti temporanei e urgenti, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno rassegnato ribadendo quelle formulate con i rispettivi atti di costituzione in giudizio, riportate in epigrafe.
All'esito della discussione, il Giudice relatore delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione e in data 12/11/2025 il P.M. ha rassegnato le proprie conclusioni, pure in epigrafe trascritte.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dal grave ed insanabile dissidio tra i coniugi, emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente e tuttora perdurante.
Riguardo all'assegnazione dell'uso della casa familiare e al mantenimento della moglie, devono ribadirsi le considerazioni tutte svolte con l'ordinanza del 30/08/2025.
Ed invero, il Collegio condivide l'autorevole e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale: “La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)” (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 30/05/2025, n. 14458; Cass. civ., Sez. VI, 17/06/2019, n. 16134; Cass. civ. Sez. I, 22/03/2012 n. 4555). Nel caso che ne occupa, dalle dichiarazioni rese dalla figlia maggiorenne , studentessa universitaria, è emerso che la stessa è iscritta al primo anno R_ della facoltà di scienze dell'educazione e filosofia all'Università degli Studi di Chieti e, pur non essendo soggetta all'obbligo di frequenza dei corsi, vive a Chieti in un appartamento condotto in locazione, che condivide con un'altra studentessa, ha frequentato regolarmente le lezioni universitarie ed è tornata a casa “in alcuni fine settimana, non tutti” e intende regolarsi allo stesso modo anche nel prossimo anno. Di conseguenza, pur aggiungendo i rientri in famiglia nei periodi di vacanza e festività, all'attualità la presenza di nella casa familiare è meramente saltuaria e non prevalente rispetto R_ alla sua permanenza nella sede universitaria, donde la qualificazione in termini di ospitalità e non di coabitazione con i genitori. In assenza di convivenza stabile della figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente con i genitori, quindi, non devono essere adottati provvedimenti riguardo alla casa familiare, il cui godimento resta disciplinato dalle regole ordinarie in tema di proprietà, possesso e detenzione (cfr.: Cass., Sez. VI, 3-6-2014, n. 12346; Cass., Sez. I, 18-9-2013, n. 21334; Cass., Sez. I, 22-3-2012, n. 4555; Cass., Sez. I, 20-4-2011, n. 9079; Cass., Sez. I, 21-1-2011, n. 1491).
Relativamente ai rapporti economico-patrimoniali fra i coniugi, giova evidenziare che la moglie è proprietaria della casa familiare, acquistata, peraltro, con il contributo economico del marito, che sostiene per intero il pagamento delle rate (€ 299,70 mensili) di restituzione del mutuo concessogli per l'acquisto, mentre il marito è proprietario di un altro immobile concesso in locazione per il canone pagina 3 di 6 mensile di € 100,00 e percepisce una retribuzione mensile netta di Euro 1.700,00 circa. La moglie non ha maturato un'esperienza lavorativa specifica ma possiede il diploma di ragioniera programmatrice e la patologia di cui soffre (disturbo bipolare II), qualificata dal medico curante come “non grave” e non soggetta a “recidive frequenti”, non ha determinato un'invalidità comportante incapacità al lavoro. Il giudizio espresso in senso contrario dal medico curante non solo non costituisce formale riconoscimento dell'invalidità ma è in contrasto con le affermazioni dello stesso medico, sopra riportate, che attestano l'entità non grave della patologia e il carattere non frequente delle recidive. A ciò deve aggiungersi, inoltre, che le dimensioni della casa familiare, realizzata su più piani agevolmente divisibili, eccedono di gran lunga le necessità abitative della convenuta e consentono, quindi, di locarne una porzione terzi. Il marito, infine, sostiene per intero il mantenimento della figlia
, ivi incluso il costo della locazione dell'appartamento in Chieti (€ 300,00 mensili), e dovrà R_ procurarsi un'altra abitazione. Alla stregua di tali elementi quindi, si stima equo escludere l'assegno per il mantenimento della moglie.
Riguardo al mantenimento della figlia maggiorenne , studentessa universitaria, la quale non ha R_ ancora raggiunto l'indipendenza economica, giova evidenziare che l'art. 337 septies c. c., nel prevedere la regola generale del versamento dell'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente “direttamente all'avente diritto”, non solo presuppone la domanda giudiziale di quest'ultimo ma consente una deroga, espressa attraverso l'inciso “salvo diversa determinazione del giudice”. È vero che la giurisprudenza di legittimità ha sempre fatto riferimento alla convivenza come elemento fondativo della legittimazione concorrente del genitore che richiede iure proprio l'attribuzione dell'assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 8/07/2022, n. 21749, che contiene richiami ai precedenti). Tuttavia, la più recente giurisprudenza di legittimità non solo ha sottolineato che “la legittimazione iure proprio del genitore a richiedere l'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente economicamente, che non abbia formulato autonoma richiesta giudiziale, sussiste quand'anche costui si allontani per motivi di studio dalla casa genitoriale, qualora detto luogo rimanga in concreto un punto di riferimento stabile al quale fare sistematico ritorno e sempre che il genitore anzidetto sia quello che, pur in assenza di coabitazione abituale o prevalente, provveda materialmente alle esigenze del figlio, anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio”, ma ha anche precisato che “la coabitazione può assurgere a univoco indice del fatto che permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il genitore con cui questi abita e che sia quest'ultimo la figura di riferimento per il corrente sostentamento del primo e colui che provvede materialmente alle sue esigenze” e che, nei casi oggetto delle sentenze citate, nei quali la convivenza era stata specificamente dedotta a sostegno della richiesta di riconoscimento dell'assegno de quo, “Si trattava, quindi, di valutare non la prevalenza temporale dell'effettiva presenza di ciascuna delle figlie presso l'abitazione materna, quanto piuttosto se tale casa costituisse un punto di riferimento stabile al quale le giovani facevano sistematico ritorno in funzione della Pa verifica del fatto che la fosse la figura di riferimento per le figlie per il loro corrente sostentamento e colei che provvedeva materialmente alle loro esigenze” e, “Poiché, di norma, è il genitore con il quale il figlio abita a provvedere materialmente ai bisogni ed alle necessità del figlio stesso, la coabitazione si configura, nelle ipotesi che più frequentemente ricorrono, come un parametro fattuale di rilevanza indiziaria, idoneo a giustificare la deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo al mantenimento al figlio maggiorenne” (cfr.: Cass. civ., Sez. I, 22/11/2024, n. 30179; Cass. civ., Sez. I, 31/12/2020, n. 29977). Ne deriva che la convivenza non costituisce condizione dell'azione diretta ad ottenere il riconoscimento, in favore del genitore, dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne non indipendente economicamente, ma rappresenta solo un elemento di fatto (un “indizio univoco” o “un parametro di rilevanza indiziaria”) idoneo a far emergere la situazione di più intensa comunanza fra il figlio maggiorenne e uno dei genitori che, invece, integra la vera e propria condizione della detta azione e, cioè, l'essere, il genitore pagina 4 di 6 richiedente, la figura di riferimento per il figlio per il suo corrente sostentamento e colui che provvede materialmente alle sue esigenze. Ciò significa, logicamente, che la legittimazione concorrente del genitore richiedente può essere riconosciuta sussistente anche quando, pur in assenza di convivenza, permanga un più intenso legame di comunanza fra il figlio maggiorenne e il predetto genitore, legame ravvisabile quando quest'ultimo costituisca la figura di riferimento stabile per il figlio, provvedendo con continuità alle sue esigenze di mantenimento.
Ciò posto, è agevole rilevare che nel caso di specie, pur non essendovi una situazione di convivenza tra la figlia maggiorenne e il ricorrente, è pacifico, tra le parti, che anche dopo il trasferimento R_ della ragazza a Chieti per motivi di studio sia stato il a provvedere alle sue quotidiane esigenze Pt_1 di mantenimento, ivi incluso il pagamento delle tasse universitarie e delle spese di vitto e alloggio, mentre la madre si è limitata a manifestare, in questa sede giudiziale, la disponibilità a versarle l'importo della quota dell'assegno unico universale da lei percepito.
Alla stregua dei precedenti rilievi, dunque, deve ritenersi provato il permanere di un più intenso legame fra il ricorrente e la figlia maggiorenne , per la quale il padre costituiva e costituisce tuttora la R_ figura di riferimento principale e colui che provvede a fornirle quanto le occorre per il suo mantenimento fuori sede, onde deve essere riconosciuta, in assenza di domanda giudiziale della figlia, la legittimazione concorrente del padre a richiedere il contributo materno al mantenimento della figlia maggiorenne. Tale contributo, peraltro, attese le sopra indicate condizioni economiche dei coniugi, deve essere limitato alla quota dell'assegno unico universale spettante alla madre. L'assegno unico universale, perciò, deve essere attribuito per intero (100%) al , con decorrenza dalla data della Pt_1 presente decisione, non risultando che egli abbia già lasciato la casa familiare, e con diritto alla ripetizione degli importi che fossero stati già percepiti da per i mesi di novembre 2025 Controparte_1 e i successivi. Al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la figlia provvederà per R_ intero il padre, fino a quando la madre non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, e a partire da tale momento dette spese saranno sostenute da entrambi i genitori in proporzione dei rispettivi redditi.
Alla pronunzia accedono le statuizioni consequenziali.
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione giudiziale proposta con ricorso depositato il 7/03/2025 da contro Parte_1 [...]
nonché sulla riconvenzionale spiegata da quest'ultima, con l'intervento del P.M. in Sede, CP_1 disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a Controparte_1
HI, e , nato il [...] a [...]; Parte_1
b) attribuisce per intero (100%) a , con decorrenza dal mese di novembre Parte_1 2025, l'assegno unico universale per la figlia maggiorenne , con diritto Persona_2 alla ripetizione degli importi che fossero stati già percepiti da per i mesi di Controparte_1 novembre 2025 e i successivi;
c) pone le spese straordinarie necessarie per la figlia per intero a carico del padre, R_ fino a quando la madre non avrà reperito una stabile occupazione lavorativa, e a partire da tale momento a carico di entrambi i genitori in proporzione dei rispettivi redditi;
d) rigetta, nel resto, le domande rispettivamente proposte da entrambe le parti;
e) compensa integralmente, fra le parti, le spese processuali.
pagina 5 di 6 Così deciso in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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