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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/09/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1567/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania (CT) Via C.F._1
Firenze n.103, presso lo studio dell'Avv. Ersilia Calabro', con c.f.:
[...]
, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
C.F._2
- appellante/appellato
, nata a [...] il [...], c.f.: CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Seminara, C.F._3 giusta procura in atti;
appellante/appellata
CONTRO con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_2
C.F. e P.I. in persona del Procuratore Speciale P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giaconia
[...] C.F._4
, giusta procura in atti;
[...]
-appellata-
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Agente per la Controparte_4 riscossione per la Provincia di Catania evocava in giudizio dinanzi al Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 2
Tribunale di Catania e al fine di sentire Parte_1 CP_1 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di vendita contenuto nella negoziazione assistita del 18/6/15, autenticato dal Notaio Per_1 in pari data e trascritto il 30 giugno 2015, con il quale
[...] Parte_1
aveva trasferito in favore di la piena proprietà della
[...] CP_1 metà indivisa della villetta familiare su tre livelli, sita in Viagrande, via
Giuseppe Garibaldi n. 36, costituita da piano primo sottostrada, piano terra e piano primo sottotetto, meglio identificati in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta
[...] contestando la pretesa attorea ritenuta infondata in fatto e diritto CP_1 poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c.. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con il favore delle spese e compensi di causa.
L'altro convenuto non si costituiva, benché regolarmente citato.
Con provvedimento del 17 gennaio 2020, attesa la necessità di un'istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 1893/2024 pubbl. il
17/04/2024 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda, con condanna dei convenuti, in solido, alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, con atti separati, ritualmente notificati il 18/11/24, proponevano appello e deducendone Parte_1 CP_1
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno agli appelli ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Veniva disposta la riunione dei fascicoli di cui ai separati atti d'appello.
Si costituiva , resistendo agli appelli, dei quali Controparte_2 chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 7/4/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza.
Con ordinanza del 10/7/25, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame entrambi gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto integrati i Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 3
presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., in violazione degli artt.115 e 116 cpc e degli art. 2729 e 2901 c.c. nonché omesso di pronunciarsi sulla tardività e inammissibilità della produzione documentale effettuata da all'udienza del 27/11/2020, in uno al deposito delle CP_2 note per la trattazione cartolare della suddetta udienza.
1.1) Il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva.
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori.
E' chiaro che non è praticabile la via di un indiscriminato divieto per il debitore di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio, pena un'inaccettabile diminuzione della libertà negoziale.
Una cosa, tuttavia, è vendere un immobile, un'altra provvedere all'alienazione sistematica, anche se a titolo oneroso e per un prezzo corrispondente al valore di mercato, del proprio patrimonio immobiliare, fino al punto da mettere in pericolo il soddisfacimento dei propri creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 4
lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 5
cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Passando a esaminare i motivi di appello, per quanto attiene al credito vantato dall' , recentemente la Suprema Corte è tornata Controparte_5 ad esprimersi sulla nozione di credito oggetto di tutela da parte del creditore, chiarendo che anche il credito eventuale, possa far sorgere, in capo al creditore, il diritto di esperire l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ( ex plurimis Cass. 25331/23).
Pertanto, l'estratto di ruolo è pienamente valido ai fini probatori e costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito (Cass. n. 12883/2020).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta il rapporto di credito dell' per euro per 161.028,03, oltre oneri ed Controparte_5 accessori di legge, nei confronti di , in forza degli avvisi di Parte_2 accertamento nn. TYS01B102676/2014 (euro 101.896,78) e
TYS01B102677/2014 (euro 59.131,25), entrambi sottesi agli estratti di ruolo allegati dall' stessa al ricorso introduttivo. CP_2
Non è di per sé necessario, ai fini della prova del credito, documentare l'effettiva notifica degli avvisi di accertamento, in quanto il credito risulta provato dalla documentazione prodotta dall' in uno al Controparte_5 ricorso introduttivo e nessuna rilevanza, ai fini che ci occupano, ha la documentazione depositata successivamente (ricevute di notifica), non potendo l'alienante non conoscere, per l'attività imprenditoriale svolta in forma societaria, la sussistenza di debiti tributari.
In particolare risulta provato il credito vantato dall' pari Controparte_5
a €.161.028,03, relativo al mancato pagamento di irpef, e iva per gli anni
2009 e 2010, nonchè alla cartella di pagamento n.29320170043532576 relativa a sanzioni per l'anno 2014; cartella, quest'ultima la cui notifica non è contestata.
Per quanto sopra, non vi è dubbio che il credito vantato sia anteriore all'atto dispositivo derivante dalla convenzione di negoziazione assistita del 18 giugno 2015 contenente gli accordi patrimoniali che i coniugi hanno concluso Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 6
in occasione dell'instaurazione di un regime di vita separata con il trasferimento di diritti su beni immobili in favore di , atto CP_1 autenticato dal Notaio il 18 giugno 2015, trascritto il 30 Persona_1 giugno 2015, con il quale ha trasferito in favore di Parte_1 [...] la piena proprietà della metà indivisa della villetta familiare sita in CP_1
Viagrande, via Giuseppe Garibaldi n. 36, con il pagamento da parte della di un conguaglio in denaro pari a €. 25.000,00. CP_1
La detta negoziazione contenente accordi in esecuzione dell'obbligo di mantenimento è da ritenersi quale atto caratterizzato da causa onerosa, in considerazione del fatto che si è obbligata a corrispondere a CP_1
un conguaglio in denaro, pari a euro 25.000,00, per Parte_1 compensare il maggior valore dell'immobile ceduto rispetto a quanto pattuito per il mantenimento, nonché l'assunzione del pagamento dei ratei residui di muto fondiario.
Riguardo all'eventus damni, per come sovente ribadito dalla Cassazione, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Nessuna prova è stata fornita dal Fornaio in tal senso.
Inoltre, risulta in atti che, contestualmente all'atto dispositivo che oggi ci occupa, il Fornaio effettuava una cessione di ramo d'azienda a una società facente capo alla moglie e alla figlia.
Appare chiaro, pertanto, che con gli atti dispositivi di cui sopra il Fornaio abbia inteso rendere infruttuosa l'eventuale esecuzione sui propri beni, non potendo, lo stesso, non essere consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai propri creditori attraverso l'alienazione dell'unico bene di proprietà. Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 7
Per quanto attiene, invece, al partecipatio fraudis della appaiono CP_1 elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, a tal fine, l'alterazione dell'assetto del patrimonio familiare mediante forme anomale;
il peculiare rapporti di coniugio tra le parti del negozio dispositivo;
le anomalie temporali
(la disposizione patrimoniale è successiva al sorgere del credito e contemporanea alla cessione di ramo d'azienda a società facente capo alla moglie e alla figlia).
Per quanto sopra, appare chiaro che la non poteva non essere a CP_1 conoscenza, delle difficoltà economiche in cui versava il marito.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
3.) Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( €. 161.028,03 e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1893/2024, resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Catania in data17/4/24, che conferma;
condanna gli appellanti in solido, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellata , che si Controparte_2 liquidano in complessivi €. 12.154,00, di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 8
€. 1.911,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase di trattazione ed €. 5.103,00 fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 9 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1567/24 R.G., avente come oggetto: Azione revocatoria ordinaria
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania (CT) Via C.F._1
Firenze n.103, presso lo studio dell'Avv. Ersilia Calabro', con c.f.:
[...]
, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
C.F._2
- appellante/appellato
, nata a [...] il [...], c.f.: CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosaria Seminara, C.F._3 giusta procura in atti;
appellante/appellata
CONTRO con sede in Roma via Giuseppe Grezar n. 14, Controparte_2
C.F. e P.I. in persona del Procuratore Speciale P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Giaconia
[...] C.F._4
, giusta procura in atti;
[...]
-appellata-
Con ordinanza del 10/7/25 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., Agente per la Controparte_4 riscossione per la Provincia di Catania evocava in giudizio dinanzi al Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 2
Tribunale di Catania e al fine di sentire Parte_1 CP_1 dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c., dell'atto di vendita contenuto nella negoziazione assistita del 18/6/15, autenticato dal Notaio Per_1 in pari data e trascritto il 30 giugno 2015, con il quale
[...] Parte_1
aveva trasferito in favore di la piena proprietà della
[...] CP_1 metà indivisa della villetta familiare su tre livelli, sita in Viagrande, via
Giuseppe Garibaldi n. 36, costituita da piano primo sottostrada, piano terra e piano primo sottotetto, meglio identificati in ricorso.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta
[...] contestando la pretesa attorea ritenuta infondata in fatto e diritto CP_1 poiché carente dei requisiti previsti dall'art. 2901 c.c.. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda con il favore delle spese e compensi di causa.
L'altro convenuto non si costituiva, benché regolarmente citato.
Con provvedimento del 17 gennaio 2020, attesa la necessità di un'istruttoria non sommaria, veniva disposto il mutamento del rito.
Espletata l'istruttoria della causa, con sentenza n. 1893/2024 pubbl. il
17/04/2024 il Tribunale di Catania accoglieva la domanda, con condanna dei convenuti, in solido, alle spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, con atti separati, ritualmente notificati il 18/11/24, proponevano appello e deducendone Parte_1 CP_1
l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda, per le ragioni esposte in seno agli appelli ed il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Veniva disposta la riunione dei fascicoli di cui ai separati atti d'appello.
Si costituiva , resistendo agli appelli, dei quali Controparte_2 chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 7/4/25, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza.
Con ordinanza del 10/7/25, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con il proposto gravame entrambi gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice ritenuto integrati i Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 3
presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dall'art. 2901 c.c., in violazione degli artt.115 e 116 cpc e degli art. 2729 e 2901 c.c. nonché omesso di pronunciarsi sulla tardività e inammissibilità della produzione documentale effettuata da all'udienza del 27/11/2020, in uno al deposito delle CP_2 note per la trattazione cartolare della suddetta udienza.
1.1) Il gravame è infondato per le ragioni che seguono.
L'azione revocatoria ordinaria è prevista dagli artt. 2901-2904 c.c..; non è un caso che essa sia collocata nel codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
La ratio sottesa alla disciplina tratteggiata nei predetti articoli è, infatti, la creazione di uno strumento diretto alla tutela del diritto del creditore, cioè volto alla conservazione della generica garanzia, rappresentata per il creditore, dal patrimonio del debitore, ai sensi e agli effetti dell'art. 2740 c.c.
Per l'art. 2740 c.c., infatti, il debitore “risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”; ciò significa che i suoi beni vengono a trovarsi in una condizione - sia pur potenziale - di soggezione, in cui si manifesta la responsabilità patrimoniale, e che costituisce il presupposto dell'azione esecutiva.
Tale responsabilità, non priva il debitore del potere di disporre dei propri beni, ed è per questo motivo che gli atti di disposizione compiuti sono in linea di principio pienamente validi ed efficaci, anche nei confronti dei creditori.
E' chiaro che non è praticabile la via di un indiscriminato divieto per il debitore di compiere atti di disposizione del proprio patrimonio, pena un'inaccettabile diminuzione della libertà negoziale.
Una cosa, tuttavia, è vendere un immobile, un'altra provvedere all'alienazione sistematica, anche se a titolo oneroso e per un prezzo corrispondente al valore di mercato, del proprio patrimonio immobiliare, fino al punto da mettere in pericolo il soddisfacimento dei propri creditori.
L'azione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pertanto, presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, l'effettività del danno, inteso come Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 4
lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, la ricorrenza, in capo al debitore stesso della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori e la consapevolezza del pregiudizio, da parte del terzo acquirente, nel caso di atti a titolo oneroso.
In considerazione del fatto che il creditore è soggetto terzo rispetto all'atto dispositivo di cui chiede l'inefficacia, risultando problematico offrire attraverso mezzi probatori diretti la dimostrazione dell' atteggiamento soggettivo del debitore e eventualmente del terzo, richiesto nel caso in cui si tratti di atto a titolo oneroso, la prova del consilium fraudis, così come dello stato psicologico del terzo (scienza damni e partecipatio fraudis), può essere fornita attraverso l'utilizzo di elementi presuntivi e la valutazione del giudice su tali presunzioni semplici (conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto), se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte, ritenere integrato il presupposto del consilium fraudis del debitore e della partecipatio fraudis del terzo, solo ed esclusivamente nel caso in cui risulti provata la sussistenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, tali cioè da essere considerati alla stregua di presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2729 c.c..
In linea generale possono essere considerati elementi indiziari dai quali i desumere l'elemento soggettivo in capo al debitore e al terzo ( in caso di atto a titolo oneroso) : - peculiari rapporti che legano i soggetti dell'atto dispositivo, di parentela (come nel caso di trasferimento da padre a figlio), di affinità o di convivenza, rapporti lavorativi - le ambigue modalità di pagamento, ovvero se non sia stata data prova del pagamento;
- sperequazione tra prezzo pattuito e valore di mercato (prezzo irrisorio o esiguo rispetto al valore del bene); - anomalie temporali, ad es. la tempestività con cui il debitore si spoglia dell'intero compendio immobiliare per sottrarlo all'aggressione dei creditori o lo stretto intervallo tra la messa in mora da parte del creditore e la disposizione del patrimonio da parte del debitore;
- concatenazione temporale tra vari eventi per il breve periodo in Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 5
cui sono stati compiuti e la vendita contestuale di una pluralità di beni;
in tale ipotesi si afferma che l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio sono in re ipsa ( ex plurimis Cass n. 22824/2022).
Passando a esaminare i motivi di appello, per quanto attiene al credito vantato dall' , recentemente la Suprema Corte è tornata Controparte_5 ad esprimersi sulla nozione di credito oggetto di tutela da parte del creditore, chiarendo che anche il credito eventuale, possa far sorgere, in capo al creditore, il diritto di esperire l'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ( ex plurimis Cass. 25331/23).
Pertanto, l'estratto di ruolo è pienamente valido ai fini probatori e costituisce prova idonea dell'entità e della natura del credito (Cass. n. 12883/2020).
Nel caso che ci occupa, dalla documentazione in atti risulta il rapporto di credito dell' per euro per 161.028,03, oltre oneri ed Controparte_5 accessori di legge, nei confronti di , in forza degli avvisi di Parte_2 accertamento nn. TYS01B102676/2014 (euro 101.896,78) e
TYS01B102677/2014 (euro 59.131,25), entrambi sottesi agli estratti di ruolo allegati dall' stessa al ricorso introduttivo. CP_2
Non è di per sé necessario, ai fini della prova del credito, documentare l'effettiva notifica degli avvisi di accertamento, in quanto il credito risulta provato dalla documentazione prodotta dall' in uno al Controparte_5 ricorso introduttivo e nessuna rilevanza, ai fini che ci occupano, ha la documentazione depositata successivamente (ricevute di notifica), non potendo l'alienante non conoscere, per l'attività imprenditoriale svolta in forma societaria, la sussistenza di debiti tributari.
In particolare risulta provato il credito vantato dall' pari Controparte_5
a €.161.028,03, relativo al mancato pagamento di irpef, e iva per gli anni
2009 e 2010, nonchè alla cartella di pagamento n.29320170043532576 relativa a sanzioni per l'anno 2014; cartella, quest'ultima la cui notifica non è contestata.
Per quanto sopra, non vi è dubbio che il credito vantato sia anteriore all'atto dispositivo derivante dalla convenzione di negoziazione assistita del 18 giugno 2015 contenente gli accordi patrimoniali che i coniugi hanno concluso Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 6
in occasione dell'instaurazione di un regime di vita separata con il trasferimento di diritti su beni immobili in favore di , atto CP_1 autenticato dal Notaio il 18 giugno 2015, trascritto il 30 Persona_1 giugno 2015, con il quale ha trasferito in favore di Parte_1 [...] la piena proprietà della metà indivisa della villetta familiare sita in CP_1
Viagrande, via Giuseppe Garibaldi n. 36, con il pagamento da parte della di un conguaglio in denaro pari a €. 25.000,00. CP_1
La detta negoziazione contenente accordi in esecuzione dell'obbligo di mantenimento è da ritenersi quale atto caratterizzato da causa onerosa, in considerazione del fatto che si è obbligata a corrispondere a CP_1
un conguaglio in denaro, pari a euro 25.000,00, per Parte_1 compensare il maggior valore dell'immobile ceduto rispetto a quanto pattuito per il mantenimento, nonché l'assunzione del pagamento dei ratei residui di muto fondiario.
Riguardo all'eventus damni, per come sovente ribadito dalla Cassazione, il suo accertamento non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore
(ex plurimis Cass n. 26310/2021).
Incombe, pertanto, sul debitore l'onere probatorio di dimostrare che il patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 16221/19).
Nessuna prova è stata fornita dal Fornaio in tal senso.
Inoltre, risulta in atti che, contestualmente all'atto dispositivo che oggi ci occupa, il Fornaio effettuava una cessione di ramo d'azienda a una società facente capo alla moglie e alla figlia.
Appare chiaro, pertanto, che con gli atti dispositivi di cui sopra il Fornaio abbia inteso rendere infruttuosa l'eventuale esecuzione sui propri beni, non potendo, lo stesso, non essere consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato ai propri creditori attraverso l'alienazione dell'unico bene di proprietà. Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 7
Per quanto attiene, invece, al partecipatio fraudis della appaiono CP_1 elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, a tal fine, l'alterazione dell'assetto del patrimonio familiare mediante forme anomale;
il peculiare rapporti di coniugio tra le parti del negozio dispositivo;
le anomalie temporali
(la disposizione patrimoniale è successiva al sorgere del credito e contemporanea alla cessione di ramo d'azienda a società facente capo alla moglie e alla figlia).
Per quanto sopra, appare chiaro che la non poteva non essere a CP_1 conoscenza, delle difficoltà economiche in cui versava il marito.
Alla luce di quanto fin qui argomentato, corretta e ben motivata appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata.
3.) Le spese seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia ( €. 161.028,03 e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta gli appelli proposti da Parte_1
e avverso la sentenza n. 1893/2024, resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Catania in data17/4/24, che conferma;
condanna gli appellanti in solido, alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado, in favore dell'appellata , che si Controparte_2 liquidano in complessivi €. 12.154,00, di cui €. 2.977,00 per la fase di studio, Corte di Appello di Catania – prima sezione civile 8
€. 1.911,00 fase introduttiva, €. 2.163,00 fase di trattazione ed €. 5.103,00 fase decisionale, oltre accessori di legge, se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico degli appellanti, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 9 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro