TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 26/11/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 749/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 749/2025 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Garione Barbara
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Gronchi Simonetta
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo in udienza e hanno concluso come da verbale di udienza del
25.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in data 5.7.2008 in Parte_1 CP_1 CP_1
Crescentino, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune, parte I, n. 8, anno 2008.
In data 3.3.2008 è nata la figlia Per_1
Con gli atti introduttivi del presente giudizio le parti hanno chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione e la regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia ancora minorenne.
Le parti, dopo il deposito degli atti introduttivi, hanno raggiunto all'udienza del 25.11.2025 un accordo separativo nei termini che seguono: il sig. rinuncia alla domanda di mantenimento per sé, si CP_1 impegna a versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 200,00 mensili oltre al 40% delle spese straordinarie, ivi comprese le spese per il materiale scolastico e per
l'abbonamento ai mezzi pubblici;
la sig.ra si accollerà il 60% delle spese straordinarie e l'intero Pt_1 costo delle spese per l'equitazione della figlia;
l'assegno unico sarà versato interamente alla madre, il padre vi rinuncia e, dal punto di vista fiscale, la figlia risulterà interamente in carico alla madre;
l'affido della figlia sarà condiviso con collocazione presso la madre, le visite del padre alla figlia saranno concordate tra i predetti, in autonomia; le parti hanno chiesto l'immediata spedizione della causa a sentenza.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della figlia prossima alla maggiore età, sia in punto di modalità di Per_1 esercizio del diritto di visita da parte permanenza presso il genitore non collocatario, possono essere accolte le conclusioni rassegnate dalle parti nei propri atti introduttivi, pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
pagina 2 di 4 Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
In particolare, viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori e risiederà, anche ai fini Per_1 anagrafici, presso l'abitazione materna. Vista l'età della ragazza (17 anni) la permanenza presso il padre potrà essere concordata direttamente tra e il convenuto. Per_1
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Viene disposta l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. della casa precedentemente adibita ad abitazione familiare con gli arredi ivi compresi, alla ricorrente, quale proprietaria dell'immobile e genitore collocatario.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento di considerata la condizione economica Per_1 di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità all'accordo raggiunto in udienza, che il Tribunale valuta positivamente, deve disporsi che il padre,
, versi favore della madre, , un contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia pari a complessivi € 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Come da accordo delle parti, la ricorrente è autorizzata a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale.
Le spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Tribunale di Vercelli, sono poste a carico della ricorrente nella misura del 60% e del convenuto nella misura del 40%. La ricorrente sosterrà l'intero costo delle spese per l'equitazione della figlia
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come richiesto peraltro dalle parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 749/2025 r.g. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio civile in data 5.7.2008 in Crescentino, con CP_1 atto trascritto nei registri di stato civile del Comune, parte I, n. 8, anno 2008.
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE che la figlia sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori, risieda, anche Per_1 ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna, e frequenti il padre previo accordo con il medesimo.
4) ASSEGNA ex art. 337 sexies c.c. la casa precedentemente adibita ad abitazione familiare con gli arredi ivi compresi, alla ricorrente , quale proprietaria dell'immobile e genitore Parte_1 collocatario.
5) DISPONE che versi favore di un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento indiretto della figlia pari a complessivi euro 200,00 entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) DISPONE che le parti concorrano, in ragione del 60% la ricorrente e del 40% il resistente, nel pagamento delle spese straordinarie per la figlia, con rinvio alla disciplina del Tribunale di
Vercelli.
7) AUTORIZZA la ricorrente a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale.
8) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, in data 26.11.2025 nella camera di consiglio del Tribunale.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE EST. dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 749/2025 R.G. promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Garione Barbara
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
C.F. Controparte_1 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Gronchi Simonetta
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Le parti hanno raggiunto un accordo in udienza e hanno concluso come da verbale di udienza del
25.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in data 5.7.2008 in Parte_1 CP_1 CP_1
Crescentino, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune, parte I, n. 8, anno 2008.
In data 3.3.2008 è nata la figlia Per_1
Con gli atti introduttivi del presente giudizio le parti hanno chiesto al Tribunale la pronuncia di separazione e la regolamentazione delle condizioni di affidamento della figlia ancora minorenne.
Le parti, dopo il deposito degli atti introduttivi, hanno raggiunto all'udienza del 25.11.2025 un accordo separativo nei termini che seguono: il sig. rinuncia alla domanda di mantenimento per sé, si CP_1 impegna a versare a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di € 200,00 mensili oltre al 40% delle spese straordinarie, ivi comprese le spese per il materiale scolastico e per
l'abbonamento ai mezzi pubblici;
la sig.ra si accollerà il 60% delle spese straordinarie e l'intero Pt_1 costo delle spese per l'equitazione della figlia;
l'assegno unico sarà versato interamente alla madre, il padre vi rinuncia e, dal punto di vista fiscale, la figlia risulterà interamente in carico alla madre;
l'affido della figlia sarà condiviso con collocazione presso la madre, le visite del padre alla figlia saranno concordate tra i predetti, in autonomia; le parti hanno chiesto l'immediata spedizione della causa a sentenza.
PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronuncia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile.
AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI VISITA
Sia quanto all'affidamento della figlia prossima alla maggiore età, sia in punto di modalità di Per_1 esercizio del diritto di visita da parte permanenza presso il genitore non collocatario, possono essere accolte le conclusioni rassegnate dalle parti nei propri atti introduttivi, pienamente rispondenti alle esigenze di tutela della prole e conformi al principio di bigenitorialità.
pagina 2 di 4 Tali conclusioni non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a tutelare i soggetti coinvolti e meritano quindi accoglimento.
Inoltre, il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, ne consente di stimare non necessaria l'audizione diretta.
In particolare, viene affidata in via condivisa a entrambi i genitori e risiederà, anche ai fini Per_1 anagrafici, presso l'abitazione materna. Vista l'età della ragazza (17 anni) la permanenza presso il padre potrà essere concordata direttamente tra e il convenuto. Per_1
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Viene disposta l'assegnazione ex art. 337 sexies c.c. della casa precedentemente adibita ad abitazione familiare con gli arredi ivi compresi, alla ricorrente, quale proprietaria dell'immobile e genitore collocatario.
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Quanto agli obblighi contributivi e di mantenimento di considerata la condizione economica Per_1 di entrambe le parti così come dalle stesse documentata ed in particolare per il profilo concernente non solo i redditi da ciascuna percepiti ma anche gli oneri economici su ciascuna gravanti, in conformità all'accordo raggiunto in udienza, che il Tribunale valuta positivamente, deve disporsi che il padre,
, versi favore della madre, , un contributo al mantenimento della Controparte_1 Parte_1 figlia pari a complessivi € 200,00 mensili entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Come da accordo delle parti, la ricorrente è autorizzata a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale.
Le spese straordinarie, con rinvio alla disciplina del Tribunale di Vercelli, sono poste a carico della ricorrente nella misura del 60% e del convenuto nella misura del 40%. La ricorrente sosterrà l'intero costo delle spese per l'equitazione della figlia
SPESE PROCESSUALI
In ragione dell'accoglimento delle istanze come sopra avanzate da entrambe le parti da parte del
Tribunale, il quale potrà pronunciarsi in senso conforme, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese processuali, come richiesto peraltro dalle parti.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 749/2025 r.g. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) PRONUNCIA la separazione personale ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio civile in data 5.7.2008 in Crescentino, con CP_1 atto trascritto nei registri di stato civile del Comune, parte I, n. 8, anno 2008.
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
3) DISPONE che la figlia sia affidata in via condivisa a entrambi i genitori, risieda, anche Per_1 ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna, e frequenti il padre previo accordo con il medesimo.
4) ASSEGNA ex art. 337 sexies c.c. la casa precedentemente adibita ad abitazione familiare con gli arredi ivi compresi, alla ricorrente , quale proprietaria dell'immobile e genitore Parte_1 collocatario.
5) DISPONE che versi favore di un contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento indiretto della figlia pari a complessivi euro 200,00 entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) DISPONE che le parti concorrano, in ragione del 60% la ricorrente e del 40% il resistente, nel pagamento delle spese straordinarie per la figlia, con rinvio alla disciplina del Tribunale di
Vercelli.
7) AUTORIZZA la ricorrente a percepire in via esclusiva l'assegno unico universale.
8) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Vercelli, in data 26.11.2025 nella camera di consiglio del Tribunale.
IL PRESIDENTE dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE EST. dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4