Articolo 27 ter del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Articolo 27 bisArticolo 27 quater
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25 febbraio 2026
Art. 27-ter. (Corsi per la nomina a vice ispettore) 1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all' articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , nonche' alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.
2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.
3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell'articolo 62.
4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.
5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.
6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3. I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate. (41)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
((42)) ------------ AGGIORNAMENTO (41)
La L. 4 aprile 2025, n. 42 , ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge". ------------ AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 , ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "In deroga all' articolo 27-ter del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2026
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