TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/06/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4748 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il PA C.F._1
10/07/1974,
e
C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
20/05/1969,
entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Serini e Fiorello Zaupa
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i sig.ri e ribadiscono di non volersi PA Parte_2
riconciliare e pertanto insistono per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo e qui di seguito riportate:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e PA Parte_2
, uniti in matrimonio con rito concordatario in ED NT, con atto
[...]
trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune all'anno 1999, Parte 2, Serie
A, atto n. 19 e, per l'effetto, autorizzare gli stessi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
2. nulla riguardo al mantenimento reciproco, dichiarandosi entrambi i coniugi economicamente autosufficienti e in grado ciascuno di provvedere al proprio sostentamento;
3. Riguardo agli ulteriori aspetti di carattere economico e patrimoniale, ivi compreso il contributo una tantum che il padre si impegna a riconoscere alla figlia maggiorenne
, i coniugi dichiarano di essersi accordati nei termini di cui al ricorso introduttivo Per_1
e, trattandosi di determinazioni funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, ad essi rimandano espressamente;
4. Spese e competenze compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 23/12/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
2 premesso di aver contratto matrimonio in ED NT (VI) in data 04.09.1999,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 01.04.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. , i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo Parte_2
di corrispondere direttamente alla figlia , maggiorenne ma non completamente Per_1
autosufficiente, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa un contributo una
tantum di euro 23.000,00; ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e PA
, uniti in matrimonio in ED NT (VI) in data Parte_2
04.09.1999 con atto trascritto al n. 19, parte II, serie A, anno 1999 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ED
NT (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 24.6.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4