Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 975/2023 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 975/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), parte rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
SPELTA ROBERTO ( ), BARBAGLIA NICOLETTA C.F._2
( ) come da procura in calce a atto di citazione, con domicilio C.F._3 eletto presso il loro studio via Montenapoleone 8 Milano - parte attrice opponente - CONCLUDE come da atto di citazione : “1. - Nel merito: previa ogni più opportuna declaratoria, rigettare ogni domanda ex adverso avanzata in quanto infondata in fatto e diritto e segnatamente annullare
e/o revocare per le ragioni di cui in narrativa il d.i. opposto. 2. - In via subordinata nel merito: previa ogni opportuna declaratoria, revocato il d.i. opposto, condannare il Sig. alla minor somma che Parte_1 sarà ritenuta dovuta o di giustizia anche in ragione di quanto esposto al punto III.- Con vittoria di spese e compensi di lite”
E
- ( , parte rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4 dall'Avv. GARZIA FRANCESCA ( ), come da procura a margine C.F._5 di/in calce a comparsa di costituzione e risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA CRISPI 9 AREZZO - parte convenuta opposta -
1
Noleggio
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il Sig. premesso che: aveva ricevuto notificazione del Pt_1
decreto n 170/23, emesso dal Tribunale di Arezzo, con cui era stato ingiunto il pagamento di € 10.209,73 oltre spese competenze, in favore della ex moglie a titolo Controparte_1
di ratei residui di noleggio di autovettura, come da contratto. Nel proporre opposizione, de- duceva quali motivi: adempimento del debito mediante pagamenti in contanti sul c/c della ricorrente, mancata restituzione ad essa della cauzione, al termine del contratto, come previ- sto dagli accordi in sede di divorzio;
dichiarazione della stessa di non esserle nulla dovuto, in relazione alla vicenda del leasing/noleggio a lungo termine;
in subordine, era dovuta la minor somma di € 5.651,05. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'acco- glimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta confermava il proprio credito. Eccepiva l'inefficacia della dichiarazione del 02/12/22, predisposta unilateralmente dall'opponente, che le aveva richiesto in via fraudolenta la sottoscrizione, ai fini della restituzione del deposito cauzio- nale. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
Il procedimento di opposizione a D.I., disciplinato dagli artt. 645 e segg. del c.p.c. costituisce e dà luogo ad un normale giudizio civile, nel quale si trasforma il processo pro- mosso nelle forme monitorie speciali, volto ad accertare la pretesa fatta valere in dette forme, cioè l'esistenza del credito vantato ed azionato dal ricorrente-opposto.
2 La fase prevista dall'art. 645 del c.p.c. dà luogo ad un giudizio sul diritto soggettivo di credito e non ad un giudizio impugnatorio sull'atto - decreto ingiuntivo (Cass., III, n. 15037 del 2005; Cass., II, 9927, del 2004; Cass., n. 5055 del 1999; Cass., n. 3671 del 1999; Cass., n. 361
del 1988). Introduce un processo ordinario di cognizione diretto ad accertare l'esistenza del diritto di fatto valere con il ricorso per ingiunzione: tra l'altro la Sentenza che decide sull'op- posizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione, ove riscontri che le relative condizioni, pur se non al momento della presentazione del ricorso, sussistono al momento della decisione.
Nel giudizio di opposizione ciascuna parte conserva tutti gli oneri probatori previsti dall'art.
2.697 c.c., tenuto conto che il debitore diviene attore in opposizione (rectius oppo- nente), mentre il creditore assume la veste di convenuto in opposizione (rectius opposto).
Restano applicabili tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni e alle facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della stessa alle condizioni ordinarie.
Sono applicabili al procedimento gli artt. 183 e ss. del cpc.
In particolare, in quest'ultima fase di giudizio il convenuto opposto, ricorrente nella precedente e parte opposta, convenuta in senso formale, conserva la posizione sostanziale di attore, come tale onerato di fornire la prova del credito di cui ha richiesto - ed ottenuto – il riconoscimento. Una volta che abbia dimostrato l'esistenza del credito in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 del c.c. (Cass., SU, 07.07.1993 n. 7448) - per la quale, giova osservare, non sono sufficienti le prove fornite nella fase monitoria - spetterà all'attore opponente-convenuta in senso sostanziale-dimostrare la fondatezza delle eccezioni alla pre- tesa dell'avversario, costituenti oggetto e sostanza dei motivi di opposizione. Insomma, il creditore deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa mentre il debitore, che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui l' eccezione si fonda. E' onere primario di parte ricorrente-opposta dare la prova del credito. Solamente nell'ipotesi in cui la parte opposta riesca in tale intento, sarà allora onere di parte attrice-opponente provare le proprie eccezioni, ossia i fatti impeditivi ed estintivi del diritto.
Tutto ciò premesso, in merito all'onere di parte opposta si deve tuttavia osservare che l' art. 115, c. I del c.p.c. prevede, nella sua nuova formulazione prevista dall'art. 45, c. XIV,
L. 18/06/2009 n. 69, con decorrenza per i giudizi instaurati dopo la data suddetta (art. 58, c.
3 I, disp. trans.), fra cui è il presente, che "…il giudice deve porre a fondamento della decisione…i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita".
Secondo univoco orientamento giurisprudenziale, “il fatto non contestato non ha bi- sogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” (sul punto Cassazione civile, sez. III,
05 marzo 2009, n. 5356, Cassazione civile Sez. III, 10 novembre 2010, n. 22837). La ratio del principio di non contestazione, difatti, va ricercata nelle superiori esigenze di semplifica- zione del processo e di economia processuale, ed anche, nella responsabilità o auto-respon- sabilità delle parti nell'allegazione dei fatti di causa. Non deve ignorarsi, peraltro, che la
Cassazione più recente non ha esitato a ritenerlo protetto da rilievo costituzionale, quale strumento per garantire un “giusto processo”.
Fra i fatti non specificatamente contestati tali fatti vi sono, sicuramente, i fatti addotti dal convenuto opposto a sostegno della propria pretesa creditoria, ossia la previsione, tra le condizioni di divorzio, della responsabilità dell'opponente per il pagamento dei ratei di lea- sing della vettura BMW per cui è causa.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, preliminare ad ogni altra considera- zione è l'allegazione per la quale l'opposta a rilasciato, in data 02/12/2022, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex Art 21 e 47, d.p.r. 28/12/2000 N. 445, “di aver ricevuto a far data 18/03/2021 da AD UM…1) l'importo di € 9101,62 in rate mensili da 413,71 € circa 2) corrispettivo di sanzioni amministrative del C.D.S. 3) varie ed eventuali oneri derivanti dall'utilizzo dell'auto BMW X1 targata F Z833JM in contanti a pagamento di quanto dovuto e risultante da sentenza del tribunale di Arezzo (AR) numero 2441/2020 R. G. del 18/03/2021. Pertanto rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro a pretendere per quanto concerne le rate versate del noleggio pattuito con (doc. 2 opponente). CP_2
Tale dichiarazione, successiva alla sentenza di divorzio, configura quietanza libera- toria, la quale forma oggetto di un vero e proprio diritto che il debitore vanta nei confronti del creditore, a comprova (documentale) del pagamento del proprio debito (art. 1199 del c.c.).
Tale atto configura ed ha natura di confessione stragiudiziale (art. 2735 del c.c.) di un fatto estintivo dell'obbligazione, dotata di efficacia di prova legale ex Art 2733 del c.c., e tale efficacia probatoria, attribuita dalla legge, è piena e completa se essa – come nel caso di
4 specie – indica tanto l'obbligazione quanto il relativo fatto estintivo (Cass., Ord. n. 23.459 del
26/08/2021).
Il creditore può impugnare la dichiarazione unilaterale solo dimostrando che esso è stato determinato da errore di fatto violenza, essendo insufficiente la prova della non veridi- cità della dichiarazione (Cass., III, n. 5945 del 28/02/2023). Dimostrazione che, nel caso che occupa, la parte opposta – a ciò onerata – non solo non ha offerto, ma neppure ha richiesto di offrire, limitandosi ad allegare, senza tuttavia offrire alcun sostegno di tipo probatorio, che la dichiarazione sarebbe stata preconfezionata, nella fiducia che l'ex marito (Maresciallo dei Carabinieri) stesse tutelando i suoi interessi.
Anche a ritenere il valore della liberatoria in questione a titolo di mero valore di scienza o di opinione, la domanda dell'opposta non merita accoglimento. Ed infatti, la stessa opposta ha dato conto del pagamento da parte dell'opponente, mediante addebito sul proprio c/c (doc. 7), dell'importo di € 5.939,73 il quale, al netto della nota di credito del 16/12/22
(doc. 10), copre perfettamente il saldo delle fatture emesse dall'l'impresa concedente RV
(docc. 8, 9), e messe nei confronti della stessa opposta.
Per quanto concerne, infine, la restituzione del deposito cauzionale, appare evidente che, se negli accordi separazione/divorzio risulta certamente che esso “alla scadenza del con- tratto di locazione rientrerà per intero nella disponibilità della Sig. ” (doc. 4, punto 9 com- CP_1
parsa di costituzione e risposta); appare altresì evidente che detto deposito debba essere resti- tuito all'opposta dalla società di leasing che lo detiene e non anche dall'opponente il quale, nella relativa clausola, non si è assunto una responsabilità in proposito.
Infine, nessun valore probatorio possono avere i messaggi valenza probatoria hanno i messaggi Telegram datati 21/12/2022 e 29/12/2022 (docc. 12, 13 comparsa), inviati dall op- ponente all'opposta, in quanto non univoci e generici in relazione all'obbligazione e allo stesso riconoscimento di un debito.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta opposta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi delle fasi di giudizio effettivamente espletate (studio, introduttiva, decisionale - valore minimo) nell'am- bito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate in
5 complessivi €2547, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo N. 170/2023, emesso dal Tribunale di Arezzo in fa- vore di;
Controparte_1
- Condanna alle spese di giudizio per € 2.547,00 oltre acces- Controparte_1
sori, come da motivazione;
Arezzo, 21/01/2025
Il giudice
Fabrizio Pieschi
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