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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/07/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 862 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni Parte_1 (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023, il ricorrente premetteva: - Di aver lavorato, dal 2002 al 2020, dapprima alle dipendenze della e poi della CP_3 [...]
come carropontista ed autista di mezzi pesanti, all'interno dello stabilimento CP_4 dell'AST – Acciai Speciali Terni S.p.a di Terni (Cfr. all.to 3 al ricorso - estratto CP_ contributivo e anamnesi lavorativa;
- Che, come operatore carropontista, ha CP_1 lavorato stando all'interno di una cabina, raggiunta tramite una scaletta di metallo e posta a circa 15 metri da terra, situata sopra al gancio di sollevamento, seguendo il carico in ogni spostamento;
- Di dover stare, quindi, sempre rivolto con inclinazione del busto in avanti a 30 gradi per guardare al di sotto della cabina e ciò per tutte le otto ore di lavoro;
- Di subire, dalla cabina, le oscillazioni del carroponte ad ogni ribaltamento del carico;
- Di aver condotto anche la motopala, ovvero una scavatrice, utilizzata per spostare rottame, metalli frantumati e tornitura all'interno dello stabilimento AST ed anche tale mezzo era privo di ammortizzatori e veniva condotto su terreni pieni di buche e sconnessi;
- Di essere stato, dal 2017 al 2020, anche autista di BE, mezzi pesanti senza ammortizzatori, forniti di carrelli elevatori utilizzati per la movimentazione di materiale di acciaio, da prelevare e collocare in grandi “ceste”, percorrendo terreni pieni di buche e non asfaltati;
- Di aver fatto parte, dal 2002 al 2012 e nell'anno 2016, della quarta squadra e di aver osservato un orario di lavoro di almeno 40 ore settimanali;
- Di essere stato esposto, in ragione delle lavorazioni indicate, ai rischi lavorativi quali: vibrazioni a tutto il corpo e mantenimento di posture incongrue, per quasi la totalità del turno lavorativo;
- Che tale esposizione ha cagionato l'insorgenza della patologia a carico della colonna;
- Di aver presentato all' , in data 07.05.2021, domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia spondilodiscopatia del tratto lombare; - Che l' , con nota del 05.04.2022, archiviava la richiesta, ritenendo la Pt_2 documentazione presentata insufficiente per esprimere un parere medico legale;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, definita negativamente dall' , che ritenendo il rischio lavorativo non idoneo a provocare la malattia, CP_1 confermava il giudizio già espresso (Cfr. All.ti 5-8 al ricorso). Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare l'esistenza della malattia
“Spondilodiscopatie del tratto lombare” e dichiarare la stessa di origine professionale e che dalla stessa è derivato un grado di inabilità pari al 10%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (spondilodiscopatie del rachide lombare) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. Pt_2 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza
2 della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciate (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, come carropontista ed autista di mezzi pesanti (cfr. Anamnesi lavorativa ed Estratto contributivo, all.to 3 al ricorso). Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dal ricorrente hanno confermato le lavorazioni dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste , collega di parte ricorrente dal 2002, Testimone_1 ha dichiarato: “Io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme per la dal 2002 CP_3 al 2016 poi siamo passati entrambi alla il ricorrente con mansioni di CP_4 carropontista alle dipendenze dell' e poi come autista di trattori stradali (che CP_3 trasportano ceste per forni di produzione acciaio) BE e motopale alle dipendenze della sempre all'interno dell'AST Terni S.p.a.”. In merito alle lavorazioni CP_4 svolte nello specifico dal ricorrente, il teste ha precisato: “Confermo che il ricorrente alle dipendenze della guidava carroponti a cavalletto che corrono su binari a terra. CP_3 Confermo le modalità di raggiungimento della cabina all'interno della quale operava il ricorrente come autista di carroponte e le modalità di guida del carroponte nel senso che per prelevare il rottame posto all'interno delle fosse, che erano profonde, nello stabilimento dell'AST il ricorrente doveva sporgersi in avanti all'interno della cabina. Infatti, posso riferire che la cabina del carroponte si trovava a circa 15 metri sopra il pavimento mentre le fosse da cui prelevare il rottame a circa 10 metri al di sotto del pavimento”. Riguardo la guida di mezzi pesanti da parte del ricorrente, il teste ha ulteriormente dichiarato: “Confermo che il ricorrente guidava anche la motopala sempre all'interno dello stabilimento AST per spostare e prelevare rottami e metalli di vario genere. Posso
3 confermare che all'interno dello stabilimento AST ci sono numerose buche anche di 15 cm. Confermo anche la mansione di autista di mezzi BE e le modalità di esecuzione come descritte in capitolo. Il BE ha ruote piene che non ammortizzano, il sedile è molleggiato ma il terreno dell'AST è accidentato come sopra ho specificato pieno di buche”. Il teste in merito all'orario di lavoro ed alle lavorazioni svolte ha, inoltre, precisato che: “Il ricorrente svolge mansioni in quarta squadra. Il ricorrente osserva il seguente orario: 4 notti di 8 ore, poi due giorni di riposo e poi 4 giorni di 2 turno dalle 14.00 alle 22.00 e poi un giorno di riposo e poi 4 giorni di primo dalle 6.00 alle 14.00 e poi un giorno di riposo.”. (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16.05.2024). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte ricorrente,
[...]
, collega dello stesso dal 2001/2002 al 2016 presso la e poi presso la Tes_2 CP_3
sempre all'interno dell'AST Terni S.p.a. CP_4 In particolare, riguardo le mansioni svolte dal ricorrente, il teste ha dichiarato che:
“…il ricorrente alle dipendenze della guidava carroponti a cavalletto CP_6 che corrono su binari a terra…Il ricorrente con il carroponte doveva spostare il rottame da una buca per metterlo dentro una cesta;
le buche avevano una profondità di 8/9 metri all'interno dello stabilimento dell'AST e quindi il ricorrente doveva sporgersi in avanti all'interno della cabina per vedere cosa doveva prelevare dalla fossa…il ricorrente guidava anche la motopala sempre all'interno dello stabilimento AST per spostare e prelevare rottami e metalli di vario genere. I mezzi avevano ammortizzatori all'interno ma le ruote erano lisce e quindi si sentiva di più il terreno che era pieno di buche. Confermo anche la mansione di autista di mezzi BE si tratta di una motrice che trasporta una cesta grande e poi con un altro mezzo Sineboghen guidato da altro operaio si riempie la cesta prelevando il materiale da mucchi sempre all'interno dell'AST. Il ricorrente per riempire la cesta, dove si mettono più materiali, girava con il mezzo all'interno dello stesso reparto percorrendo più chilometri che però non so quantificare. Il BE ha ruote piene che non ammortizzano, il sedile è ad aria ma il terreno dell'AST è pieno di buche”. Il teste confermava, altresì, l'orario di lavoro ed i turni osservati da “…4 Pt_1 notti di 8 ore, poi due giorni di riposo e poi 4 giorni di 2 turno dalle 14.00 alle 22.00 e poi un giorno di riposo e poi 4 giorni di primo dalle 6.00 alle 14.00 e poi un giorno di riposo (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 05.12.2024). Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor sulla base della Persona_2 documentazione agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Spondilodiscopatie del tratto lombare”. Il CTU, riguardo la patologia riscontrata, ha spiegato che “Per artrosi si intende un'artropatia cronica, a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente in modificazioni delle altre strutture che compongono l'articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula). Clinicamente l'artrosi si manifesta con dolore, limitazione funzionale, atteggiamenti viziosi. L'artrosi si instaura in un'articolazione quando in essa si verifica, per fattori generali o locali, uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali. Si distingue un'artrosi primaria (riferibile solo a fattori generali) ed un'artrosi secondaria (da cause locali). (…) Le principali localizzazioni dell'artrosi sono all'anca, alla colonna
4 vertebrale e al ginocchio. Alla colonna vertebrale si localizza frequentemente al tratto cervicale e lombare. (C. “Le spondiloartropatie del rachide dorso-lombare Tes_3 come malattia professionale non tabellata” Sovrintendenza Medica Generale. CP_1 Edizione ). (cfr. CTU in atti). CP_7 Riguardo l'etiologia, il CTU ha evidenziato che la patologia riscontrata a carico del ricorrente sia ritenuta, unanimemente, di origine multifattoriale. Ha precisato, invero, il CTU che: “Tra i fattori che vengono ritenuti rilevanti nel predisporre o nello scatenare le manifestazioni artrosiche (età, sesso, fattori genetici, obesità ecc.): “Un fattore importante, se non preponderante, all'origine dell'artrosi è quello di tipo meccanico, legato alle modalità con cui il carico si distribuisce alle varie sedi articolari o a livello delle diverse zone della cartilagine articolare. Una sollecitazione meccanica eccessiva può derivare da più cause: malformazioni articolari congenite o acquisite, sindromi da ipermobilità, attività professionali o pratiche sportive che comportano un microtraumatismo cronico. (M. Galeazzi, R. Marcolongo: “Malattie Reumatiche”. 2013)”. CP_8 Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente nell'arco della sua vita lavorativa, ha concluso che: “…la patologia degenerativa artrosica della colonna lombare può essere riconosciuta come di derivazione lavorativa”. Il CTU ha, così, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dalla patologia professionale accertata, stimandolo - in ragione della moderata entità radiologica e della modesta sintomatologia dolorosa e funzionale - nella misura del 7% (sette per cento), con richiamo alla voce tabellare delle menomazioni ex DM Lavoro del 12/07/2000, n. 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico- strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”. FINO al 25%”). Operato poi il cumulo con le invalidità pregresse, già accertate e riconosciute nella misura del 2%, il CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 9% (nove per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07.05.2021). Orbene, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata Spondilodiscopatie del tratto lombare, pari al 7% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse (percentuale del 2%), complessivamente pari al 9%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (07.05.2021). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
5 L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Spondilodiscopatie del tratto lombare, di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 7% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente pari al 9%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07.05.2021), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 3 luglio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 862 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Terni Parte_1 (TR), Via XX Settembre n. 15, presso lo studio dell'avv. Eliana Senatore che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Ricorrente CONTRO
, con sede legale in Roma, via IV Novembre n. 144, in persona del Direttore CP_1 Reggente della Direzione Centrale Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa CP_2 che agisce ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1 Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del Notaio i Roma del 17 dicembre 2010, rep. n. 87595 ed elettivamente domiciliato in Terni, Per_1 via Turati n.18/20, presso l'Avvocatura INAIL di Terni Resistente OGGETTO: riconoscimento malattia professionale - cumulo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023, il ricorrente premetteva: - Di aver lavorato, dal 2002 al 2020, dapprima alle dipendenze della e poi della CP_3 [...]
come carropontista ed autista di mezzi pesanti, all'interno dello stabilimento CP_4 dell'AST – Acciai Speciali Terni S.p.a di Terni (Cfr. all.to 3 al ricorso - estratto CP_ contributivo e anamnesi lavorativa;
- Che, come operatore carropontista, ha CP_1 lavorato stando all'interno di una cabina, raggiunta tramite una scaletta di metallo e posta a circa 15 metri da terra, situata sopra al gancio di sollevamento, seguendo il carico in ogni spostamento;
- Di dover stare, quindi, sempre rivolto con inclinazione del busto in avanti a 30 gradi per guardare al di sotto della cabina e ciò per tutte le otto ore di lavoro;
- Di subire, dalla cabina, le oscillazioni del carroponte ad ogni ribaltamento del carico;
- Di aver condotto anche la motopala, ovvero una scavatrice, utilizzata per spostare rottame, metalli frantumati e tornitura all'interno dello stabilimento AST ed anche tale mezzo era privo di ammortizzatori e veniva condotto su terreni pieni di buche e sconnessi;
- Di essere stato, dal 2017 al 2020, anche autista di BE, mezzi pesanti senza ammortizzatori, forniti di carrelli elevatori utilizzati per la movimentazione di materiale di acciaio, da prelevare e collocare in grandi “ceste”, percorrendo terreni pieni di buche e non asfaltati;
- Di aver fatto parte, dal 2002 al 2012 e nell'anno 2016, della quarta squadra e di aver osservato un orario di lavoro di almeno 40 ore settimanali;
- Di essere stato esposto, in ragione delle lavorazioni indicate, ai rischi lavorativi quali: vibrazioni a tutto il corpo e mantenimento di posture incongrue, per quasi la totalità del turno lavorativo;
- Che tale esposizione ha cagionato l'insorgenza della patologia a carico della colonna;
- Di aver presentato all' , in data 07.05.2021, domanda amministrativa per il CP_1 riconoscimento dell'origine professionale della malattia spondilodiscopatia del tratto lombare; - Che l' , con nota del 05.04.2022, archiviava la richiesta, ritenendo la Pt_2 documentazione presentata insufficiente per esprimere un parere medico legale;
- Di aver proposto opposizione avverso tale provvedimento di diniego, definita negativamente dall' , che ritenendo il rischio lavorativo non idoneo a provocare la malattia, CP_1 confermava il giudizio già espresso (Cfr. All.ti 5-8 al ricorso). Parte ricorrente contestava tale valutazione e, pertanto, conveniva l' CP_1 davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare l'esistenza della malattia
“Spondilodiscopatie del tratto lombare” e dichiarare la stessa di origine professionale e che dalla stessa è derivato un grado di inabilità pari al 10%, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, di condannare l' alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate. Con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' , deducendo: - che le lavorazioni svolte dal CP_1 ricorrente non risultano essere comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
- che non risulta, comunque, che la malattia denunciata dal ricorrente (spondilodiscopatie del rachide lombare) abbia origine professionale, stante la non idoneità del rischio morbigeno per durata, frequenza e intensità, così come risultante dal DVR aziendale, nonché dalla cartella sanitaria e di rischio. L' concludeva, quindi, per il rigetto della domanda. Pt_2 L'istruttoria si articolava nell'escussione dei testi indicati dal ricorrente e, all'esito, nell'espletamento di consulenza medico legale al fine di valutare l'esistenza della malattia denunciata, la sua eziologia e la sussistenza di postumi di invalidità permanente. Quindi, sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta, la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui appresso.
In materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie contratte nell'esercizio CP_1 e a causa dell'attività lavorativa indicata nelle tabelle allegate all'art. 4 (art. 3). La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali sia obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nell'indicata tabella, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66), purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura superiore al 10% (art. 74, così come modificato in conseguenza della sentenza
2 della Corte Costituzionale 24 maggio 1977 n. 93). Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Nella fattispecie in esame, l' ha archiviato in via amministrativa la pratica CP_1 di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stato esposto lo stesso ricorrente e la patologia denunciate (cfr. documenti all.ti al fascicolo di parte ricorrente). L'indagine a cui è chiamato il giudice nell'accertamento della natura professionale di una malattia differisce a seconda che questa sia o meno “tabellata”. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta, “con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' . Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata la CP_1 prova del nesso causale è a carico del lavoratore (cfr. Cassazione civile sez. lav., 05/09/2017, n. 20769) e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità (cfr. Cassazione civile sez. lav., 08/10/2007, n. 21021; 21/06/2006, n. 14308; 01/03/2006, n. 4520; 11/06/2004, n. 11128; 25/05/2004, n. 10042). Dalla documentazione allegata al ricorso, è emersa conferma che il ricorrente ha lavorato per i periodi da egli indicati, come carropontista ed autista di mezzi pesanti (cfr. Anamnesi lavorativa ed Estratto contributivo, all.to 3 al ricorso). Le dichiarazioni testimoniali rese dai testi indicati dal ricorrente hanno confermato le lavorazioni dallo stesso dedotte in ricorso. In particolare, il teste , collega di parte ricorrente dal 2002, Testimone_1 ha dichiarato: “Io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme per la dal 2002 CP_3 al 2016 poi siamo passati entrambi alla il ricorrente con mansioni di CP_4 carropontista alle dipendenze dell' e poi come autista di trattori stradali (che CP_3 trasportano ceste per forni di produzione acciaio) BE e motopale alle dipendenze della sempre all'interno dell'AST Terni S.p.a.”. In merito alle lavorazioni CP_4 svolte nello specifico dal ricorrente, il teste ha precisato: “Confermo che il ricorrente alle dipendenze della guidava carroponti a cavalletto che corrono su binari a terra. CP_3 Confermo le modalità di raggiungimento della cabina all'interno della quale operava il ricorrente come autista di carroponte e le modalità di guida del carroponte nel senso che per prelevare il rottame posto all'interno delle fosse, che erano profonde, nello stabilimento dell'AST il ricorrente doveva sporgersi in avanti all'interno della cabina. Infatti, posso riferire che la cabina del carroponte si trovava a circa 15 metri sopra il pavimento mentre le fosse da cui prelevare il rottame a circa 10 metri al di sotto del pavimento”. Riguardo la guida di mezzi pesanti da parte del ricorrente, il teste ha ulteriormente dichiarato: “Confermo che il ricorrente guidava anche la motopala sempre all'interno dello stabilimento AST per spostare e prelevare rottami e metalli di vario genere. Posso
3 confermare che all'interno dello stabilimento AST ci sono numerose buche anche di 15 cm. Confermo anche la mansione di autista di mezzi BE e le modalità di esecuzione come descritte in capitolo. Il BE ha ruote piene che non ammortizzano, il sedile è molleggiato ma il terreno dell'AST è accidentato come sopra ho specificato pieno di buche”. Il teste in merito all'orario di lavoro ed alle lavorazioni svolte ha, inoltre, precisato che: “Il ricorrente svolge mansioni in quarta squadra. Il ricorrente osserva il seguente orario: 4 notti di 8 ore, poi due giorni di riposo e poi 4 giorni di 2 turno dalle 14.00 alle 22.00 e poi un giorno di riposo e poi 4 giorni di primo dalle 6.00 alle 14.00 e poi un giorno di riposo.”. (Cfr. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16.05.2024). Di analogo tenore le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte ricorrente,
[...]
, collega dello stesso dal 2001/2002 al 2016 presso la e poi presso la Tes_2 CP_3
sempre all'interno dell'AST Terni S.p.a. CP_4 In particolare, riguardo le mansioni svolte dal ricorrente, il teste ha dichiarato che:
“…il ricorrente alle dipendenze della guidava carroponti a cavalletto CP_6 che corrono su binari a terra…Il ricorrente con il carroponte doveva spostare il rottame da una buca per metterlo dentro una cesta;
le buche avevano una profondità di 8/9 metri all'interno dello stabilimento dell'AST e quindi il ricorrente doveva sporgersi in avanti all'interno della cabina per vedere cosa doveva prelevare dalla fossa…il ricorrente guidava anche la motopala sempre all'interno dello stabilimento AST per spostare e prelevare rottami e metalli di vario genere. I mezzi avevano ammortizzatori all'interno ma le ruote erano lisce e quindi si sentiva di più il terreno che era pieno di buche. Confermo anche la mansione di autista di mezzi BE si tratta di una motrice che trasporta una cesta grande e poi con un altro mezzo Sineboghen guidato da altro operaio si riempie la cesta prelevando il materiale da mucchi sempre all'interno dell'AST. Il ricorrente per riempire la cesta, dove si mettono più materiali, girava con il mezzo all'interno dello stesso reparto percorrendo più chilometri che però non so quantificare. Il BE ha ruote piene che non ammortizzano, il sedile è ad aria ma il terreno dell'AST è pieno di buche”. Il teste confermava, altresì, l'orario di lavoro ed i turni osservati da “…4 Pt_1 notti di 8 ore, poi due giorni di riposo e poi 4 giorni di 2 turno dalle 14.00 alle 22.00 e poi un giorno di riposo e poi 4 giorni di primo dalle 6.00 alle 14.00 e poi un giorno di riposo (Cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 05.12.2024). Confermata quindi dalle prove orali e dalla documentazione prodotta la verosimile esposizione del ricorrente al rischio di contrarre la patologia oggetto del ricorso, veniva disposta consulenza medico legale. Il CTU nominato, dottor sulla base della Persona_2 documentazione agli atti e dell'obiettività clinica rilevata, ha accertato che il ricorrente è affetto da “Spondilodiscopatie del tratto lombare”. Il CTU, riguardo la patologia riscontrata, ha spiegato che “Per artrosi si intende un'artropatia cronica, a carattere evolutivo, consistente inizialmente in alterazioni regressive della cartilagine articolare e secondariamente in modificazioni delle altre strutture che compongono l'articolazione (tessuto osseo, sinovia, capsula). Clinicamente l'artrosi si manifesta con dolore, limitazione funzionale, atteggiamenti viziosi. L'artrosi si instaura in un'articolazione quando in essa si verifica, per fattori generali o locali, uno squilibrio tra resistenza della cartilagine e sollecitazioni funzionali. Si distingue un'artrosi primaria (riferibile solo a fattori generali) ed un'artrosi secondaria (da cause locali). (…) Le principali localizzazioni dell'artrosi sono all'anca, alla colonna
4 vertebrale e al ginocchio. Alla colonna vertebrale si localizza frequentemente al tratto cervicale e lombare. (C. “Le spondiloartropatie del rachide dorso-lombare Tes_3 come malattia professionale non tabellata” Sovrintendenza Medica Generale. CP_1 Edizione ). (cfr. CTU in atti). CP_7 Riguardo l'etiologia, il CTU ha evidenziato che la patologia riscontrata a carico del ricorrente sia ritenuta, unanimemente, di origine multifattoriale. Ha precisato, invero, il CTU che: “Tra i fattori che vengono ritenuti rilevanti nel predisporre o nello scatenare le manifestazioni artrosiche (età, sesso, fattori genetici, obesità ecc.): “Un fattore importante, se non preponderante, all'origine dell'artrosi è quello di tipo meccanico, legato alle modalità con cui il carico si distribuisce alle varie sedi articolari o a livello delle diverse zone della cartilagine articolare. Una sollecitazione meccanica eccessiva può derivare da più cause: malformazioni articolari congenite o acquisite, sindromi da ipermobilità, attività professionali o pratiche sportive che comportano un microtraumatismo cronico. (M. Galeazzi, R. Marcolongo: “Malattie Reumatiche”. 2013)”. CP_8 Il CTU, quindi, all'esito della valutazione dei vari fattori di rischio lavorativi cui è stato esposto il ricorrente nell'arco della sua vita lavorativa, ha concluso che: “…la patologia degenerativa artrosica della colonna lombare può essere riconosciuta come di derivazione lavorativa”. Il CTU ha, così, proceduto alla determinazione dello stato invalidante derivante dalla patologia professionale accertata, stimandolo - in ragione della moderata entità radiologica e della modesta sintomatologia dolorosa e funzionale - nella misura del 7% (sette per cento), con richiamo alla voce tabellare delle menomazioni ex DM Lavoro del 12/07/2000, n. 193 (“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico- strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare”. FINO al 25%”). Operato poi il cumulo con le invalidità pregresse, già accertate e riconosciute nella misura del 2%, il CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 9% (nove per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07.05.2021). Orbene, ritiene il Tribunale che il perito del giudice abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché, sia rispetto all'origine professionale delle patologie denunciate sia rispetto alla determinazione dello stato invalidante, possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente, stante anche la non contestazione delle parti in causa. In base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata Spondilodiscopatie del tratto lombare, pari al 7% e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse (percentuale del 2%), complessivamente pari al 9%, deve essere riconosciuto al ricorrente un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 38 del 2000, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (07.05.2021). Sulla somma da corrispondere è dovuta la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo.
5 L' , soccombente, deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le CP_1 spese di lite come liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che la malattia Spondilodiscopatie del tratto lombare, di cui è affetto il ricorrente, è di origine lavorativa e che dalla stessa è derivata una menomazione psicofisica quantificata nella misura del 7% e, operato il cumulo con le pregresse menomazioni, complessivamente pari al 9%;
- Condanna, per l'effetto, l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, CP_1 un indennizzo erogato in capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera a), D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07.05.2021), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- Condanna, inoltre, l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate CP_1 con separato decreto. Lì, 3 luglio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
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