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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3813/2021 R.G., pendente tra , il e il Parte_1 Parte_2 [...]
con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Parte_3
Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3813/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2375/2021 del
Tribunale di NT MA PU VE, pubblicata in data 7 luglio
2021, notificata il 13 luglio 2021, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
a Vico (CE) il 18.08.1972 ed ivi residente a[...] –
Terza Traversa, n° 13, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. MA Vittoria Mobilia (C.F.:
, con la stessa elettivamente domiciliato in C.F._2
Benevento, alla Via Giustiniani, n° 21;
APPELLANTE
E
(C.F.: P.IVA: Parte_2 P.IVA_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 CP_1
difeso, giusta delibera di G.C. 127/2021 nonché determina dirigenziale n.1086/2021, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. MA Annunziata Chiarizio (C.F.: , con CodiceFiscale_3
la quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Meridionale 7, presso lo studio dell'avv. Marcello Falcone;
pag. 2/20 APPELLATO
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona Parte_3 P.IVA_3
del Presidente p.t. , con sede in Caserta alla Via Controparte_2
Lamberti, Fabbricato A4 ex Saint Gobain, in virtù di Ordinanza n. 43 bis, protocollo n. 2021/013538 del 09 dicembre 2021, rappresentato e difeso, giusta procura come in atti, all'avv. IN De LU (C.F.
), con lo stesso elettivamente domiciliato in C.F._4
Caserta, alla Via Leonetti, 27°;
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da pretesa calunnia.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza impugnata, n. 2375/2021, del 03.06.2021, pubblicata il 07.07.2021, pronunciata dal Tribunale di NT MA
PU VE, Giudice dott.ssa Schiattarella, in relazione al procedimento recante n. 2029/2018 del R.G., perché infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto di quanto precisato al punto 1):
- disporre la rimessione della causa in istruttoria e, dunque, ammettere tutti gli incombenti istruttori articolati in primo grado da parte appellante nella memoria 183 VI comma c.p.c., II termine, depositata il
20.09.2018, da intendersi in questa sede richiamati e trascritti, al fine di provare i profili di responsabilità civile in capo ai soggetti convenuti;
pag. 3/20 - in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione della regola generale di cui all'art. 2043 c.c. da parte dei soggetti appellati, ciascuno per le rispettive responsabilità, nonché la responsabilità dell'appellato
ai sensi dell'art. 2049 c.c. (salva diversa qualificazione della Parte_3
fattispecie dedotta in giudizio), con conseguente riconoscimento del diritto del sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1
patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, come infra quantificati o nella diversa misura che sarà ritenuta di diritto in applicazione del potere equitativo del Giudice ex artt. 1226 e 2059 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare il ed il Parte_2
(C.I.T.L.), in solido tra loro o ciascuno Parte_3
per quanto di propria competenza e responsabilità, al pagamento in favore del sig. , della somma complessiva non Parte_1
inferiore ad € 200.000,00, per le causali di cui in motivazione o di quella diversa che sarà ritenuta di diritto in applicazione del potere equitativo del Giudice ex artt. 1226 e 2059 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare le controparti alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Per il : “1) in via preliminare, rigettare Parte_2
integralmente il formulato appello, in quanto inammissibile, palesemente infondato, in fatto e diritto, confermando la sentenza del giudice di prime pag. 4/20 cure; 2) in ogni caso, rigettare le formulate istanze istruttorie, in quanto inammissibili e non pertinenti;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali, come per legge.”.
Per il appellato: “per il rigetto dell'appello formulato dal sig. Parte_3
data l'inammissibilità dello stesso e la sua Parte_1
infondatezza nel merito, nonché per la conferma della sentenza resa dal giudice di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, reclamato e concluso in quanto infondato in fatto e diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 22.2.2018, Parte_1
conveniva in giudizio il ed il Parte_2 [...]
, deducendo che: - in qualità di Presidente e Parte_3
legale rappresentante dell'A.S.D. Real , aveva in Pt_2 Parte_2
custodia e gestione il campo sportivo comunale di , Parte_2
sito in località Torre, come da contratto rep. n° 6, del 21.07.2011, per la durata di tre anni, in forza del quale gli interventi ordinari di manutenzione dell'impianto sportivo erano a carico dell'associazione sportiva concessionaria, mentre quelli straordinari restavano a carico del , quale Ente concedente;
- in data Parte_2
06.03.2014, i Carabinieri di effettuavano, Parte_2
unitamente a personale del consorzio idrico, un sopralluogo presso pag. 5/20 l'impianto sportivo sopra descritto, contestando al gestore la manomissione delle condotte idriche, afferenti all'impianto, finalizzate a realizzare un'indebita sottrazione d'acqua; -la verifica si svolgeva in maniera superficiale da parte dei dipendenti del e senza che Parte_3
prima di allora vi fosse stato un precedente sopralluogo da parte del volto ad accertare la regolarità della condotta idrica Pt_2
dell'impianto sportivo di proprietà comunale;
-in conseguenza dell'accertamento compiuto, in data 07.03.2016, esso istante veniva tratto in arresto, con l'imputazione dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n.
2 del codice penale;
- con Ordinanza del 07.03.2014, il Tribunale di
NT MA PU VE convalidava l'arresto del , il quale Parte_1
veniva processato per direttissima e rimesso in libertà all'esito dell'udienza del 07.03.2014; - tali fatti venivano diffusi e portati a conoscenza dei lettori, unitamente alle generalità complete di esso attore, dagli organi di stampa, locali e nazionali, nonché dai giornali online;
- il , con nota prot. Controparte_3
n° 4121, del 21.03.2014, gli notificava il provvedimento con il quale comminava un'ammenda pari ad € 3.570,10; - esso istante, a causa dell'ingiusta sottoposizione alla misura detentiva ed al processo penale, era risultato molto frustrato emotivamente, con ripercussioni sul proprio vivere quotidiano sia privato sia professionale;
- al fine di salvaguardare il buon nome dell'Associazione sportiva, formalizzava le proprie dimissioni dalla carica;
-negli anni perdeva le cospicue somme ed il tempo investito nell'associazione sportiva;
- il procedimento penale a cui veniva sottoposto, si concludeva con la Sentenza n.
pag. 6/20 804/2016, con cui il Tribunale di NT MA PU VE lo assolveva dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva accertarsi la Parte_1
responsabilità per i fatti narrati in capo al Parte_2
ed al citato, con conseguente condanna dei medesimi al
[...] Parte_3
risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il , il quale Parte_2
contestava la fondatezza della domanda, deducendo di aver correttamente ottemperato agli obblighi di custodia su di esso incombenti, e che, pur se “il , come Parte_2
erroneamente sostenuto dall'attore nell'atto di citazione, avesse fatto denuncia alle autorità competenti, le pretese di parte attrice avrebbero ugualmente incontrato un ostacolo insormontabile al loro accoglimento poiché la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043
c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa”.
Si costituiva, altresì, il , il quale Parte_3
concludeva per il rigetto della domanda, evidenziandone i profili di infondatezza.
Con la memoria di cui all'art. 183, VI comma, secondo termine c.p.c., depositata in data 20.09.2018, parte attrice formulava richieste istruttorie di prova testimoniale, oltre a chiedere l'acquisizione del pag. 7/20 fascicolo penale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ed a depositare documentazione.
La causa veniva decisa, senza il compimento di attività istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di NT MA
PU VE così provvedeva: “
1. rigetta la domanda della parte attrice;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali
a favore delle parti convenute che liquida per ognuna in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge”.
§ 2.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale rigettava la domanda proposta da , evidenziando che per entrambi i fatti Parte_1
addebitati ai convenuti, rappresentati dal “non aver provveduto con la necessaria diligenza ai controlli per la verifica della regolarità della condotta idrica;
aver eseguito un accertamento errato fonte del procedimento penale”, la domanda era infondata.
Quanto alla contestata attività di mancanza di controlli all'impianto idrico, la quale avrebbe potuto esser addebitata solo al convenuto il Giudice di prime cure riteneva che tra la dedotta omissione Pt_2
e il danno lamentato dall'istante, consistente nell'indebita sottoposizione a procedimento penale, mancasse il nesso di causalità.
Inoltre, il primo Giudice evidenziava che “all'esito del procedimento penale è emerso che proprio il era l'autore dell'illecito e Pt_2
beneficiario dell'ingiusto profitto”.
pag. 8/20 Rispetto al secondo comportamento illecito addotto dall'istante a fondamento della domanda, il Tribunale escludeva la sussistenza di alcuna responsabilità in capo ad entrambi i convenuti, ritenendo, in primo luogo, che non emergeva dagli atti di causa che gli stessi avessero presentato la denuncia per il furto dell'acqua.
Inoltre, il Giudice, richiamando i principi affermati in materia dalla S.C., evidenziava che la proposizione della denuncia è un comportamento che, per esser posto a fondamento della responsabilità civile del denunciante, deve esser tale che la denuncia contenga sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo del reato di calunnia e l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia spetta al preteso danneggiato.
In ultimo, il Tribunale affermava che la condotta del tecnico del
, il quale aveva partecipato agli accertamenti delle Forze Parte_3
dell'ordine incaricate, non poteva essere fonte di responsabilità poiché
“l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone alla condotta in parola, escludendo la configurabilità di un nesso causale con il danno eventualmente subito da chi si afferma leso”.
§ 3.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata in data 13.07.2021 ai fini di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, con atto notificato in data 10.09.2021, nel rispetto del termine di trenta giorni, il quale, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, sarebbe venuto a scadere il 13 settembre 2021, , instando Parte_1
pag. 9/20 per la riforma della stessa, in accoglimento dei motivi di seguito analiticamente oggetto di trattazione.
Si costituiva il , il quale evidenziava Parte_2
l'infondatezza del gravame e concludeva per il rigetto dello stesso.
Si costituiva, altresì, il , il quale Parte_3
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, perché proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., evidenziava la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere l'appellante prospettato questioni nuove, e contestava, nel merito, la fondatezza dell'appello.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
31.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del
Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 4.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato . Parte_3
pag. 10/20 Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
§ 5.
Passando al merito, occorre in primo luogo chiarire che il , Parte_1
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per esser stato sottoposto al procedimento penale, poi conclusosi con assoluzione con formula piena, a causa della mancata esecuzione dei controlli sulle condotte idriche da parte dell'ente Comunale e del convenuto, nonché Parte_3
a causa dell'erroneo accertamento svolto dal geometra , CP_4
dipendente del , il quale unitamente alle Forze dell'ordine Parte_3
procedenti aveva addebitato le opere eseguite per bypassare il contatore dell'acqua al gestore del campo sportivo.
Inoltre, nell'ascrivere ai convenuti le condotte de quibus, il Parte_1
sosteneva che questi avrebbero dovuto diligentemente porre in essere i controlli sull'impianto idrico “prima di denunciare il fatto alle competenti Autorità”, evidenziando che “solo a seguito della denunciata attività illecita” attribuita incolpevolmente allo stesso, il procedimento pag. 11/20 penale aveva avuto impulso, tanto che la responsabilità dei convenuti derivava altresì dalla “rilevazione delle circostanze sostanziali e formali sottese all'apertura procedimento penale”.
§ 6.
Ciò posto, il Collegio rileva che la sentenza di primo grado non sia stata appellata nella parte in cui il Tribunale escludeva la responsabilità di entrambi i pretesi danneggianti, per aver proposto alle competenti autorità una denuncia avente i caratteri sia oggettivi sia soggettivi del reato di calunnia, avendo ritenuto che l'istante non avesse dimostrato che era stata proposta tale denuncia ed evidenziato che, dalla sentenza n. 804/2016 del Tribunale penale di NT MA PU VE, risultava che il procedimento aveva avuto impulso ufficioso.
L'odierno appellante, a pagina 18 dell'atto di citazione in appello, sosteneva che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado non si fondava sull'eventuale natura calunniosa della denuncia, ma sui comportamenti omissivi, negligenti e colpevoli degli appellati, i quali avrebbero dovuto essere ritenuti come eziologicamente connessi alla ingiusta sottoposizione dello stesso a procedimento penale, con ciò dimostrando acquiescenza rispetto alla decisione del Tribunale che escludeva la responsabilità del e del per aver Pt_2 Parte_3
presentato una denuncia calunniosa.
Pertanto, il capo di sentenza, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente ad una denuncia di reato avente i pag. 12/20 caratteri della calunnia, deve ritenersi coperto dal giudicato per acquiescenza.
§ 7.
Passando all'analisi dei motivi d'appello, con il primo motivo,
[...]
censurava la sentenza nella parte in cui aveva Parte_1
escluso, a suo dire erroneamente e senza fornire alcuna motivazione, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di omessa esecuzione dei controlli sull'impianto idrico, imputabile al e l'inizio del Pt_2
procedimento penale a carico dell'odierno appellante.
Il primo Giudice, secondo la prospettazione dell'odierno istante, cadeva in contraddizione in quanto, pur riconoscendo che l'allaccio abusivo era stato realizzato circa 20 anni prima per servire i servizi igienici del mercato comunale e che proprio il era stato l'autore Pt_2
dell'illecito, come emerso nel giudizio penale, illogicamente aveva escluso il nesso eziologico con l'arresto del e la sua ingiusta Parte_1
sottoposizione al procedimento penale.
In particolare, l'appellante evidenziava che l'impianto sportivo era di proprietà del Comune concedente, il quale aveva l'onere di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, inclusi quelli relativi all'impianto idrico, nonché di ottemperare all'obbligo di vigilanza e controllo sulla struttura di sua proprietà. L'esiguo consumo idrico avrebbe dovuto indurre, a dire dell'appellante, il ad effettuare Pt_2
i dovuti controlli, in esecuzione di obblighi di legge e contrattuali.
§ 8.
pag. 13/20 Con il secondo motivo d'appello, l'istante censurava la sentenza nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del Parte_3
(C.I.T.L.).
La difesa dell'appellante evidenziava che il era tenuto Parte_3
all'esecuzione dei controlli sull'impianto idrico, come previsto
Regolamento del Servizio Acquedotto, approvato dal C.d.A. del C.I.T.L. nella seduta del 07.12.2010, n° 294, e che gli stessi erano stati del tutto omessi per molti anni, posto che solo dopo 15/20 anni dalla realizzazione dell'opera abusiva era stata disposta l'ispezione.
§ 9.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
La condotta di omesso controllo, contestata dal ad entrambi Parte_1
gli appellati, non è un antecedente causale dell'evento dannoso, consistente nella sottoposizione dell'odierno appellante a giudizio penale per furto aggravato.
La decisione impugnata si rivela, invero, in parte qua corretta siccome conforme al principio secondo cui: “In tema di responsabilità civile, il problema della causalità omissiva postula l'individuazione dell'obbligo giuridico, specifico o generico, che impone la tenuta della condotta omessa, e non è possibile ricostruire la serie causale sulla base della almeno iniziale applicazione del principio della cosiddetta equivalenza condizionale ("conditio sine qua non"), senza domandarsi se tale oggettiva mancanza si ricolleghi all'esistenza in capo al soggetto
pag. 14/20 asseritamente danneggiante di un obbligo, giuridico o specifico, di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui si constata la mancanza. La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con
l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare (vedi Cass. sez. un. pen. n.
30328 del 2002, RV 222138 e 222139)” (Cass. Civ. Sentenza n. 20328 del
20/09/2006).
Infatti, pur volendo ammettere che, come sostenuto dall'istante, sia il sia il erano tenuti ad eseguire le attività di controllo Pt_2 Parte_3
delle tubazioni della rete idrica, tali obblighi, in ogni caso, non erano funzionali ad evitare che terzi (nella specie il gestore dell'impianto comunale a servizio del quale le tubazioni erano poste) fossero sottoposti ingiustamente a processo penale per furto aggravato di acqua.
Sebbene si possa affermare che la condotta di omesso controllo della rete idrica da parte del e del sia ascrivibile al Pt_2 Parte_3
novero delle condizioni senza le quali, con ragionevole probabilità,
l'evento dannoso non si sarebbe verificato, in quanto se fosse stato pag. 15/20 eliminato il bypass illegittimamente realizzato dallo stesso Ente pubblico, in esito all'esecuzione dei dovuti controlli, è ragionevole ritenere che il non sarebbe stato ingiustamente sottoposto a Parte_1
processo penale, rileva il Collegio che tale condizione non possa essere considerata causa dell'evento in quanto tra le finalità dell'attività di controllo della rete idrica certamente non rientra quella volta a scongiurare che le autorità competenti sottopongano a processo penale gli stessi utenti ingiustamente accusati.
§ 10.
L'appellante censurava, altresì, il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla responsabilità del ai sensi dell'art. 2049 Parte_3
c.c., in quanto il Tribunale, pur avendo riconosciuto che il nesso causale astrattamente avrebbe potuto intercorrere tra "l'erroneo accertamento effettuato dai carabinieri e dal tecnico del " e il Parte_3
procedimento penale, aveva escluso la responsabilità del Parte_3
sostenendo che il dipendente del era paragonabile ad un Parte_3
“estraneo” che aveva partecipato all'accertamento della Polizia
Giudiziaria.
In particolare, l'appellante evidenziava che l'accertamento condotto dal geom. , dipendente del , era stato Persona_1 Parte_3
superficiale ed inadeguato, in quanto il successivo sopralluogo effettuato su iniziativa della difesa dell'imputato, svoltosi in contraddittorio tra le parti il successivo 07.04.2014, aveva fatto emergere che il bypass metallico serviva la fiera comunale e i bagni del mercato, non le docce del campo sportivo, rilevando altresì che le pag. 16/20 tubature erano vetuste per poter essere state installate dal gestore dell'impianto.
In ultimo, il lamentava che il Tribunale aveva, dapprima, Parte_1
rigettato le istanze istruttorie, salvo, poi, adombrare nella motivazione della gravata sentenza un'omissione probatoria da parte sua, nella parte in cui sosteneva che l'accertamento eseguito dai Carabinieri, unitamente al dipendente del appellato, "non è stato Parte_3
prodotto agli atti di causa del presente giudizio".
Sul punto, la difesa dell'istante deduceva che il fascicolo penale era stato depositato in copia, ma soprattutto evidenziava che aveva avanzato una specifica istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tale fascicolo non accolta dal Giudice.
§ 11.
Il motivo che precede è anch'esso infondato.
Il Tribunale, richiamando il principio di diritto affermato dalla S.C., con la sentenza n. 6036/2018, escludeva che il fatto del preposto potesse essere eziologicamente connesso all'evento dannoso, in quanto realizzatosi nella fase delle indagini in cui “l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone” alla condotta dell'agente.
In realtà, il primo Giudice nel qualificare il dipendente del Parte_3
come “estraneo” ha inteso escludere che la posizione dello stesso fosse quella di “agente o ufficiale delegato” che, nello svolgimento pag. 17/20 dell'attività investigativa, abbia commesso errori o omissioni, soggetti rispetto ai quali la sentenza richiamata affermava il principio suddetto.
Tuttavia, il Tribunale applicava tale principio, stante l'identità di ratio, anche al geometra dipendente del ed estraneo alle Forze Parte_3
dell'ordine, a cui erano state delegate le indagini, che eseguiva l'ispezione presso le tubature per cui è causa.
In ultimo, va rilevato che la richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. del fascicolo del giudizio penale non è ammissibile in quanto l'ordine di esibizione è un mezzo di prova attivabile solo in via residuale, previa dimostrazione della parte interessata dell'impossibilità di acquisire la documentazione altrimenti.
Va, invero, fatta applicazione del consolidato principio secondo cui
“Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (Cass. Civ. Sentenza n. 19475 del 06/10/2005; nonché più di recente Cass. Civ. Sentenza n. 14374 del 24/05/2023).
Nel caso di specie, essendo stato finanche parte del procedimento penale, l'odierno appellante poteva agevolmente procurarsi copia degli atti ad esso relativi, come, del resto, mostrava di avere fatto, depositandoli nel fascicolo di causa.
Peraltro, l'istanza si rivela anche generica, avendo la parte del tutto omesso di chiarire quale documento, tra quelli relativi al giudizio pag. 18/20 penale, esso, in tesi, non era stato in grado di acquisire e quale rilevanza esso avrebbe potuto avere ai fini della decisione.
§ 12.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di entrambe le parti appellate, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, e con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto, complessità delle questioni controverse.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
IN De LU, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 19/20 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione notificato il 10.09.2021 al
[...] [...]
ed al , avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IN De
LU;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott.ssa ). Persona_2
pag. 20/20
VIII sezione civile
Nel processo civile d'appello, iscritto al n. 3813/2021 R.G., pendente tra , il e il Parte_1 Parte_2 [...]
con ordinanza depositata il 14.07.2025, questa Parte_3
Corte così disponeva: “Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegna termine sino al 31/10/2025 per il deposito di note illustrative e conclusive”.
La Corte, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e visti gli atti di causa, decideva la lite come da sentenza che segue, procedendo al contestuale deposito della stessa, che tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere - - dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3813/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 2375/2021 del
Tribunale di NT MA PU VE, pubblicata in data 7 luglio
2021, notificata il 13 luglio 2021, pendente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
a Vico (CE) il 18.08.1972 ed ivi residente a[...] –
Terza Traversa, n° 13, rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. MA Vittoria Mobilia (C.F.:
, con la stessa elettivamente domiciliato in C.F._2
Benevento, alla Via Giustiniani, n° 21;
APPELLANTE
E
(C.F.: P.IVA: Parte_2 P.IVA_1
, in persona del pro tempore, rappresentato e P.IVA_2 CP_1
difeso, giusta delibera di G.C. 127/2021 nonché determina dirigenziale n.1086/2021, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. MA Annunziata Chiarizio (C.F.: , con CodiceFiscale_3
la quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Meridionale 7, presso lo studio dell'avv. Marcello Falcone;
pag. 2/20 APPELLATO
NONCHE'
(P.IVA: ), in persona Parte_3 P.IVA_3
del Presidente p.t. , con sede in Caserta alla Via Controparte_2
Lamberti, Fabbricato A4 ex Saint Gobain, in virtù di Ordinanza n. 43 bis, protocollo n. 2021/013538 del 09 dicembre 2021, rappresentato e difeso, giusta procura come in atti, all'avv. IN De LU (C.F.
), con lo stesso elettivamente domiciliato in C.F._4
Caserta, alla Via Leonetti, 27°;
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da pretesa calunnia.
Conclusioni:
per l'appellante: “1) accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, riformare la Sentenza impugnata, n. 2375/2021, del 03.06.2021, pubblicata il 07.07.2021, pronunciata dal Tribunale di NT MA
PU VE, Giudice dott.ssa Schiattarella, in relazione al procedimento recante n. 2029/2018 del R.G., perché infondata in fatto ed in diritto;
2) per l'effetto di quanto precisato al punto 1):
- disporre la rimessione della causa in istruttoria e, dunque, ammettere tutti gli incombenti istruttori articolati in primo grado da parte appellante nella memoria 183 VI comma c.p.c., II termine, depositata il
20.09.2018, da intendersi in questa sede richiamati e trascritti, al fine di provare i profili di responsabilità civile in capo ai soggetti convenuti;
pag. 3/20 - in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione della regola generale di cui all'art. 2043 c.c. da parte dei soggetti appellati, ciascuno per le rispettive responsabilità, nonché la responsabilità dell'appellato
ai sensi dell'art. 2049 c.c. (salva diversa qualificazione della Parte_3
fattispecie dedotta in giudizio), con conseguente riconoscimento del diritto del sig. al risarcimento di tutti i danni patiti e Parte_1
patiendi, patrimoniali e non patrimoniali, come infra quantificati o nella diversa misura che sarà ritenuta di diritto in applicazione del potere equitativo del Giudice ex artt. 1226 e 2059 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
- per l'effetto, condannare il ed il Parte_2
(C.I.T.L.), in solido tra loro o ciascuno Parte_3
per quanto di propria competenza e responsabilità, al pagamento in favore del sig. , della somma complessiva non Parte_1
inferiore ad € 200.000,00, per le causali di cui in motivazione o di quella diversa che sarà ritenuta di diritto in applicazione del potere equitativo del Giudice ex artt. 1226 e 2059 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dal dovuto e fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare le controparti alla refusione delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Per il : “1) in via preliminare, rigettare Parte_2
integralmente il formulato appello, in quanto inammissibile, palesemente infondato, in fatto e diritto, confermando la sentenza del giudice di prime pag. 4/20 cure; 2) in ogni caso, rigettare le formulate istanze istruttorie, in quanto inammissibili e non pertinenti;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario ed oneri fiscali, come per legge.”.
Per il appellato: “per il rigetto dell'appello formulato dal sig. Parte_3
data l'inammissibilità dello stesso e la sua Parte_1
infondatezza nel merito, nonché per la conferma della sentenza resa dal giudice di primo grado, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario ed accessori.
Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto, reclamato e concluso in quanto infondato in fatto e diritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 22.2.2018, Parte_1
conveniva in giudizio il ed il Parte_2 [...]
, deducendo che: - in qualità di Presidente e Parte_3
legale rappresentante dell'A.S.D. Real , aveva in Pt_2 Parte_2
custodia e gestione il campo sportivo comunale di , Parte_2
sito in località Torre, come da contratto rep. n° 6, del 21.07.2011, per la durata di tre anni, in forza del quale gli interventi ordinari di manutenzione dell'impianto sportivo erano a carico dell'associazione sportiva concessionaria, mentre quelli straordinari restavano a carico del , quale Ente concedente;
- in data Parte_2
06.03.2014, i Carabinieri di effettuavano, Parte_2
unitamente a personale del consorzio idrico, un sopralluogo presso pag. 5/20 l'impianto sportivo sopra descritto, contestando al gestore la manomissione delle condotte idriche, afferenti all'impianto, finalizzate a realizzare un'indebita sottrazione d'acqua; -la verifica si svolgeva in maniera superficiale da parte dei dipendenti del e senza che Parte_3
prima di allora vi fosse stato un precedente sopralluogo da parte del volto ad accertare la regolarità della condotta idrica Pt_2
dell'impianto sportivo di proprietà comunale;
-in conseguenza dell'accertamento compiuto, in data 07.03.2016, esso istante veniva tratto in arresto, con l'imputazione dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n.
2 del codice penale;
- con Ordinanza del 07.03.2014, il Tribunale di
NT MA PU VE convalidava l'arresto del , il quale Parte_1
veniva processato per direttissima e rimesso in libertà all'esito dell'udienza del 07.03.2014; - tali fatti venivano diffusi e portati a conoscenza dei lettori, unitamente alle generalità complete di esso attore, dagli organi di stampa, locali e nazionali, nonché dai giornali online;
- il , con nota prot. Controparte_3
n° 4121, del 21.03.2014, gli notificava il provvedimento con il quale comminava un'ammenda pari ad € 3.570,10; - esso istante, a causa dell'ingiusta sottoposizione alla misura detentiva ed al processo penale, era risultato molto frustrato emotivamente, con ripercussioni sul proprio vivere quotidiano sia privato sia professionale;
- al fine di salvaguardare il buon nome dell'Associazione sportiva, formalizzava le proprie dimissioni dalla carica;
-negli anni perdeva le cospicue somme ed il tempo investito nell'associazione sportiva;
- il procedimento penale a cui veniva sottoposto, si concludeva con la Sentenza n.
pag. 6/20 804/2016, con cui il Tribunale di NT MA PU VE lo assolveva dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva accertarsi la Parte_1
responsabilità per i fatti narrati in capo al Parte_2
ed al citato, con conseguente condanna dei medesimi al
[...] Parte_3
risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio il , il quale Parte_2
contestava la fondatezza della domanda, deducendo di aver correttamente ottemperato agli obblighi di custodia su di esso incombenti, e che, pur se “il , come Parte_2
erroneamente sostenuto dall'attore nell'atto di citazione, avesse fatto denuncia alle autorità competenti, le pretese di parte attrice avrebbero ugualmente incontrato un ostacolo insormontabile al loro accoglimento poiché la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043
c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa”.
Si costituiva, altresì, il , il quale Parte_3
concludeva per il rigetto della domanda, evidenziandone i profili di infondatezza.
Con la memoria di cui all'art. 183, VI comma, secondo termine c.p.c., depositata in data 20.09.2018, parte attrice formulava richieste istruttorie di prova testimoniale, oltre a chiedere l'acquisizione del pag. 7/20 fascicolo penale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ed a depositare documentazione.
La causa veniva decisa, senza il compimento di attività istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di NT MA
PU VE così provvedeva: “
1. rigetta la domanda della parte attrice;
2. condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali
a favore delle parti convenute che liquida per ognuna in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso totale ed oltre accessori come per legge”.
§ 2.
Con la sentenza di primo grado, il Tribunale rigettava la domanda proposta da , evidenziando che per entrambi i fatti Parte_1
addebitati ai convenuti, rappresentati dal “non aver provveduto con la necessaria diligenza ai controlli per la verifica della regolarità della condotta idrica;
aver eseguito un accertamento errato fonte del procedimento penale”, la domanda era infondata.
Quanto alla contestata attività di mancanza di controlli all'impianto idrico, la quale avrebbe potuto esser addebitata solo al convenuto il Giudice di prime cure riteneva che tra la dedotta omissione Pt_2
e il danno lamentato dall'istante, consistente nell'indebita sottoposizione a procedimento penale, mancasse il nesso di causalità.
Inoltre, il primo Giudice evidenziava che “all'esito del procedimento penale è emerso che proprio il era l'autore dell'illecito e Pt_2
beneficiario dell'ingiusto profitto”.
pag. 8/20 Rispetto al secondo comportamento illecito addotto dall'istante a fondamento della domanda, il Tribunale escludeva la sussistenza di alcuna responsabilità in capo ad entrambi i convenuti, ritenendo, in primo luogo, che non emergeva dagli atti di causa che gli stessi avessero presentato la denuncia per il furto dell'acqua.
Inoltre, il Giudice, richiamando i principi affermati in materia dalla S.C., evidenziava che la proposizione della denuncia è un comportamento che, per esser posto a fondamento della responsabilità civile del denunciante, deve esser tale che la denuncia contenga sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo del reato di calunnia e l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia spetta al preteso danneggiato.
In ultimo, il Tribunale affermava che la condotta del tecnico del
, il quale aveva partecipato agli accertamenti delle Forze Parte_3
dell'ordine incaricate, non poteva essere fonte di responsabilità poiché
“l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone alla condotta in parola, escludendo la configurabilità di un nesso causale con il danno eventualmente subito da chi si afferma leso”.
§ 3.
Avverso la sentenza di primo grado, notificata in data 13.07.2021 ai fini di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello, con atto notificato in data 10.09.2021, nel rispetto del termine di trenta giorni, il quale, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, sarebbe venuto a scadere il 13 settembre 2021, , instando Parte_1
pag. 9/20 per la riforma della stessa, in accoglimento dei motivi di seguito analiticamente oggetto di trattazione.
Si costituiva il , il quale evidenziava Parte_2
l'infondatezza del gravame e concludeva per il rigetto dello stesso.
Si costituiva, altresì, il , il quale Parte_3
eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, perché proposto in violazione dell'art. 342 c.p.c., evidenziava la violazione dell'art. 345 c.p.c., per avere l'appellante prospettato questioni nuove, e contestava, nel merito, la fondatezza dell'appello.
All'esito di plurimi rinvii per la precisazione delle conclusioni, la Corte, come da ordinanza depositata il 14.07.2025, dinanzi riportata, disponeva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., mediante concessione alle parti del termine fino al
31.10.2025 per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il fascicolo veniva, inoltre, scardinato dal ruolo del precedente Consigliere relatore ed assegnato alla relazione del
Consigliere dott. M. Sacchi.
Scaduti i termini accordati alle parti, sulle conclusioni dalle stesse rassegnate nelle note rispettivamente depositate, la causa era decisa dal Collegio.
§ 4.
Deve preliminarmente disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellato . Parte_3
pag. 10/20 Invero, con riguardo alla dedotta inosservanza del disposto di cui all'art. 342 c.p.c., l'appello in esame è da ritenersi ammissibile, poiché consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, risultando circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulate, sotto il profilo qualitativo, diverse e chiare ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la (astratta) idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
§ 5.
Passando al merito, occorre in primo luogo chiarire che il , Parte_1
con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, chiedeva il risarcimento dei danni subiti per esser stato sottoposto al procedimento penale, poi conclusosi con assoluzione con formula piena, a causa della mancata esecuzione dei controlli sulle condotte idriche da parte dell'ente Comunale e del convenuto, nonché Parte_3
a causa dell'erroneo accertamento svolto dal geometra , CP_4
dipendente del , il quale unitamente alle Forze dell'ordine Parte_3
procedenti aveva addebitato le opere eseguite per bypassare il contatore dell'acqua al gestore del campo sportivo.
Inoltre, nell'ascrivere ai convenuti le condotte de quibus, il Parte_1
sosteneva che questi avrebbero dovuto diligentemente porre in essere i controlli sull'impianto idrico “prima di denunciare il fatto alle competenti Autorità”, evidenziando che “solo a seguito della denunciata attività illecita” attribuita incolpevolmente allo stesso, il procedimento pag. 11/20 penale aveva avuto impulso, tanto che la responsabilità dei convenuti derivava altresì dalla “rilevazione delle circostanze sostanziali e formali sottese all'apertura procedimento penale”.
§ 6.
Ciò posto, il Collegio rileva che la sentenza di primo grado non sia stata appellata nella parte in cui il Tribunale escludeva la responsabilità di entrambi i pretesi danneggianti, per aver proposto alle competenti autorità una denuncia avente i caratteri sia oggettivi sia soggettivi del reato di calunnia, avendo ritenuto che l'istante non avesse dimostrato che era stata proposta tale denuncia ed evidenziato che, dalla sentenza n. 804/2016 del Tribunale penale di NT MA PU VE, risultava che il procedimento aveva avuto impulso ufficioso.
L'odierno appellante, a pagina 18 dell'atto di citazione in appello, sosteneva che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado non si fondava sull'eventuale natura calunniosa della denuncia, ma sui comportamenti omissivi, negligenti e colpevoli degli appellati, i quali avrebbero dovuto essere ritenuti come eziologicamente connessi alla ingiusta sottoposizione dello stesso a procedimento penale, con ciò dimostrando acquiescenza rispetto alla decisione del Tribunale che escludeva la responsabilità del e del per aver Pt_2 Parte_3
presentato una denuncia calunniosa.
Pertanto, il capo di sentenza, che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno conseguente ad una denuncia di reato avente i pag. 12/20 caratteri della calunnia, deve ritenersi coperto dal giudicato per acquiescenza.
§ 7.
Passando all'analisi dei motivi d'appello, con il primo motivo,
[...]
censurava la sentenza nella parte in cui aveva Parte_1
escluso, a suo dire erroneamente e senza fornire alcuna motivazione, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di omessa esecuzione dei controlli sull'impianto idrico, imputabile al e l'inizio del Pt_2
procedimento penale a carico dell'odierno appellante.
Il primo Giudice, secondo la prospettazione dell'odierno istante, cadeva in contraddizione in quanto, pur riconoscendo che l'allaccio abusivo era stato realizzato circa 20 anni prima per servire i servizi igienici del mercato comunale e che proprio il era stato l'autore Pt_2
dell'illecito, come emerso nel giudizio penale, illogicamente aveva escluso il nesso eziologico con l'arresto del e la sua ingiusta Parte_1
sottoposizione al procedimento penale.
In particolare, l'appellante evidenziava che l'impianto sportivo era di proprietà del Comune concedente, il quale aveva l'onere di eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, inclusi quelli relativi all'impianto idrico, nonché di ottemperare all'obbligo di vigilanza e controllo sulla struttura di sua proprietà. L'esiguo consumo idrico avrebbe dovuto indurre, a dire dell'appellante, il ad effettuare Pt_2
i dovuti controlli, in esecuzione di obblighi di legge e contrattuali.
§ 8.
pag. 13/20 Con il secondo motivo d'appello, l'istante censurava la sentenza nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del Parte_3
(C.I.T.L.).
La difesa dell'appellante evidenziava che il era tenuto Parte_3
all'esecuzione dei controlli sull'impianto idrico, come previsto
Regolamento del Servizio Acquedotto, approvato dal C.d.A. del C.I.T.L. nella seduta del 07.12.2010, n° 294, e che gli stessi erano stati del tutto omessi per molti anni, posto che solo dopo 15/20 anni dalla realizzazione dell'opera abusiva era stata disposta l'ispezione.
§ 9.
I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
La condotta di omesso controllo, contestata dal ad entrambi Parte_1
gli appellati, non è un antecedente causale dell'evento dannoso, consistente nella sottoposizione dell'odierno appellante a giudizio penale per furto aggravato.
La decisione impugnata si rivela, invero, in parte qua corretta siccome conforme al principio secondo cui: “In tema di responsabilità civile, il problema della causalità omissiva postula l'individuazione dell'obbligo giuridico, specifico o generico, che impone la tenuta della condotta omessa, e non è possibile ricostruire la serie causale sulla base della almeno iniziale applicazione del principio della cosiddetta equivalenza condizionale ("conditio sine qua non"), senza domandarsi se tale oggettiva mancanza si ricolleghi all'esistenza in capo al soggetto
pag. 14/20 asseritamente danneggiante di un obbligo, giuridico o specifico, di tenere la condotta che avrebbe determinato gli effetti di cui si constata la mancanza. La preliminare individuazione di siffatto obbligo deve precedere il momento di apprezzamento successivo della causalità omissiva, che, com'è noto, consiste nell'accertare se l'evento sia effettivamente ricollegabile in tutto od in parte all'omissione, nel senso che esso non si sarebbe verificato se l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (e, dunque, anche escludendo il rilievo di concause che abbiano potuto rendere irrilevante l'omissione), con
l'ulteriore avvertenza che l'evento dannoso dev'essere anche riconducibile alla tipologia di eventi che l'obbligo specifico o generico di tenere la condotta omessa intendeva evitare (vedi Cass. sez. un. pen. n.
30328 del 2002, RV 222138 e 222139)” (Cass. Civ. Sentenza n. 20328 del
20/09/2006).
Infatti, pur volendo ammettere che, come sostenuto dall'istante, sia il sia il erano tenuti ad eseguire le attività di controllo Pt_2 Parte_3
delle tubazioni della rete idrica, tali obblighi, in ogni caso, non erano funzionali ad evitare che terzi (nella specie il gestore dell'impianto comunale a servizio del quale le tubazioni erano poste) fossero sottoposti ingiustamente a processo penale per furto aggravato di acqua.
Sebbene si possa affermare che la condotta di omesso controllo della rete idrica da parte del e del sia ascrivibile al Pt_2 Parte_3
novero delle condizioni senza le quali, con ragionevole probabilità,
l'evento dannoso non si sarebbe verificato, in quanto se fosse stato pag. 15/20 eliminato il bypass illegittimamente realizzato dallo stesso Ente pubblico, in esito all'esecuzione dei dovuti controlli, è ragionevole ritenere che il non sarebbe stato ingiustamente sottoposto a Parte_1
processo penale, rileva il Collegio che tale condizione non possa essere considerata causa dell'evento in quanto tra le finalità dell'attività di controllo della rete idrica certamente non rientra quella volta a scongiurare che le autorità competenti sottopongano a processo penale gli stessi utenti ingiustamente accusati.
§ 10.
L'appellante censurava, altresì, il vizio di omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla responsabilità del ai sensi dell'art. 2049 Parte_3
c.c., in quanto il Tribunale, pur avendo riconosciuto che il nesso causale astrattamente avrebbe potuto intercorrere tra "l'erroneo accertamento effettuato dai carabinieri e dal tecnico del " e il Parte_3
procedimento penale, aveva escluso la responsabilità del Parte_3
sostenendo che il dipendente del era paragonabile ad un Parte_3
“estraneo” che aveva partecipato all'accertamento della Polizia
Giudiziaria.
In particolare, l'appellante evidenziava che l'accertamento condotto dal geom. , dipendente del , era stato Persona_1 Parte_3
superficiale ed inadeguato, in quanto il successivo sopralluogo effettuato su iniziativa della difesa dell'imputato, svoltosi in contraddittorio tra le parti il successivo 07.04.2014, aveva fatto emergere che il bypass metallico serviva la fiera comunale e i bagni del mercato, non le docce del campo sportivo, rilevando altresì che le pag. 16/20 tubature erano vetuste per poter essere state installate dal gestore dell'impianto.
In ultimo, il lamentava che il Tribunale aveva, dapprima, Parte_1
rigettato le istanze istruttorie, salvo, poi, adombrare nella motivazione della gravata sentenza un'omissione probatoria da parte sua, nella parte in cui sosteneva che l'accertamento eseguito dai Carabinieri, unitamente al dipendente del appellato, "non è stato Parte_3
prodotto agli atti di causa del presente giudizio".
Sul punto, la difesa dell'istante deduceva che il fascicolo penale era stato depositato in copia, ma soprattutto evidenziava che aveva avanzato una specifica istanza di acquisizione ex art. 210 c.p.c. di tale fascicolo non accolta dal Giudice.
§ 11.
Il motivo che precede è anch'esso infondato.
Il Tribunale, richiamando il principio di diritto affermato dalla S.C., con la sentenza n. 6036/2018, escludeva che il fatto del preposto potesse essere eziologicamente connesso all'evento dannoso, in quanto realizzatosi nella fase delle indagini in cui “l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone” alla condotta dell'agente.
In realtà, il primo Giudice nel qualificare il dipendente del Parte_3
come “estraneo” ha inteso escludere che la posizione dello stesso fosse quella di “agente o ufficiale delegato” che, nello svolgimento pag. 17/20 dell'attività investigativa, abbia commesso errori o omissioni, soggetti rispetto ai quali la sentenza richiamata affermava il principio suddetto.
Tuttavia, il Tribunale applicava tale principio, stante l'identità di ratio, anche al geometra dipendente del ed estraneo alle Forze Parte_3
dell'ordine, a cui erano state delegate le indagini, che eseguiva l'ispezione presso le tubature per cui è causa.
In ultimo, va rilevato che la richiesta di acquisizione ex art. 210 c.p.c. del fascicolo del giudizio penale non è ammissibile in quanto l'ordine di esibizione è un mezzo di prova attivabile solo in via residuale, previa dimostrazione della parte interessata dell'impossibilità di acquisire la documentazione altrimenti.
Va, invero, fatta applicazione del consolidato principio secondo cui
“Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa” (Cass. Civ. Sentenza n. 19475 del 06/10/2005; nonché più di recente Cass. Civ. Sentenza n. 14374 del 24/05/2023).
Nel caso di specie, essendo stato finanche parte del procedimento penale, l'odierno appellante poteva agevolmente procurarsi copia degli atti ad esso relativi, come, del resto, mostrava di avere fatto, depositandoli nel fascicolo di causa.
Peraltro, l'istanza si rivela anche generica, avendo la parte del tutto omesso di chiarire quale documento, tra quelli relativi al giudizio pag. 18/20 penale, esso, in tesi, non era stato in grado di acquisire e quale rilevanza esso avrebbe potuto avere ai fini della decisione.
§ 12.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore di entrambe le parti appellate, delle spese processuali del presente grado, che si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre
2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in epoca successiva a detta data, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e bassa complessità, e con riconoscimento dei compensi tabellari medi, da ritenersi adeguati al numero, oggetto, complessità delle questioni controverse.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv.
IN De LU, dichiaratosi antistatario.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 19/20 definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con atto di citazione notificato il 10.09.2021 al
[...] [...]
ed al , avverso la Parte_2 Parte_3
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 9.991,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. IN De
LU;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 31/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato interamente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott.ssa ). Persona_2
pag. 20/20