Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/03/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pag. 1 a 26 Repubblica Italiana 47/2026 In Nome del Popolo Italiano La Corte dei conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello Composta dai Sigg. magistrati:
Dott. SI LV Presidente Dott. Fabio Gaetano Galeffi Consigliere Dott. NN Comite Consigliere relatore Dott.ssa Stefania Petrucci Consigliere Dott.ssa Beatrice Meniconi Consigliere ha pronunciato la seguente Sentenza
sulla citazione in appello iscritta al n. 61410/R.G., proposta da OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dall’Avv. Tartaglia EL RE, con domicilio digitale, ex art. 28, co. 2 c.g.c.,
all’indirizzo p.e.c. angelofiore.tartaglia@avvocato.pe.it e domicilio fisico eletto presso lo studio del medesimo a Roma, in viale delle Medaglie d’Oro n. 266:
appellante contro
la Procura presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e la Procura generale presso la Corte dei conti:
appellate avverso e per l’annullamento e/o la riforma della sentenza n. 41/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Pag. 2 a 26 regionale per il Lazio, pubblicata il 29 gennaio 2024 e notificata il 30 gennaio seguente.
Visti: l’appello, gli atti tutti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 febbraio 2026, con l’assistenza del segretario dott.ssa Scippa Serena, il Cons. relatore Comite NN, l’Avv. Tartaglia EL RE, per Omissis, e il V.P.G. dott. Stolfi Giulio, per l’Ufficio del pubblico ministero.
Svolgimento del processo I. Con la sentenza descritta nei suoi estremi in epigrafe, la Corte regionale per il Lazio, con riguardo a una fattispecie di retribuzioni percepite
“in violazione degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e buona fede”, ha condannato Omissis al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma di € 7.500,00, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre agli interessi di legge e alle spese di giustizia, queste ultime liquidate dalla segreteria in € 202,47.
II. I fatti. La Procura della Repubblica presso il Tribunale militare di Roma, con nota fatta pervenire il 5 dicembre 2022, ha informato la Procura regionale per il Lazio di questa Corte dell’avvenuto esercizio dell’azione penale nei confronti del Ten. Col. dell’E.I. Omissis, effettivo, all’epoca dei fatti, al Comando Trasporti e Materiali di Roma, per “simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate”. Dalla documentazione allegata emergeva, infatti, che “durante l’assenza dal servizio per riposo medico e per convalescenza, accordati in forza di diversi certificati, l’Ufficiale conseguiva un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, datato 29 ottobre 2016, e partecipava a diverse gare podistiche, e nello specifico: alla <Gara dei Santi> a Roma, in data 1° novembre 2016, Pag. 3 a 26 alla Fiumicino Half Marathon – <Maratonina di Fiumicino>, in data 13 novembre 2016, alla <17^ Corriamo al Tiburtino>, in data 20 novembre 2016 e alla <Best Woman> di Fiumicino, in data 4 dicembre 2016, tutte della distanza di 10.000 metri
(e oltre)”. Il Requirente militare ha contestato perciò al Omissis che, “al fine di sottrarsi temporaneamente all’obbligo del servizio (…), simulava infermità inesistenti le quali costituivano a loro volta artifici e raggiri tali da indurre in errore l’Amministrazione militare sull’esistenza del suo diritto a percepire la retribuzione per il periodo di assenza, procurando a se stesso un ingiusto profitto consistente nella retribuzione indebitamente corrispostagli al lordo della imposizione fiscale
(quantificata in € 15.052,89)”. Anche la successiva acquisizione documentale del Procuratore contabile, del 2 e del 24 febbraio 2023, ha confermato che il 22 settembre 2016 l’Ufficiale ha subito un sinistro stradale mentre era alla guida di un motociclo. Trasportato presso l’ospedale San Filippo Neri di Roma, è stato sottoposto alle cure del caso e dimesso il giorno successivo, con diagnosi di “trauma distrattivo del rachide cervicale, contusione escoriata della costola destra, trauma chiuso toracico” e prognosi di giorni dieci. Lo stesso nelle giornate del 30 settembre, 4 e 18 ottobre 2016 si è recato alle visite di controllo presso il medesimo nosocomio, che lo ha giudicato ancora convalescente e necessitante di riposo rispetto ai diagnosticati esiti dell’incidente. Dal 2 novembre 2016, l’appellante ha iniziato a farsi controllare al Policlinico militare di Roma, in particolare dal dott. Di FO (che ha continuato a consideralo convalescente in esito alle visite del 2, 9, 24 novembre 2016, 5 e 14 dicembre 2016), sino al collocamento in aspettativa per visita collegiale, con dichiarazione di idoneità giunta il 19 gennaio 2017. Nel corso di detto periodo di assenza dal lavoro, precisamente il 29 ottobre 2016, il Omissis si è sottoposto Pag. 4 a 26 alla visita di uno specialista in medicina dello sport (dott. Carpineti),
ottenendo un certificato di idoneità all’attività agonistica per lo sport di atletica leggera che gli consentiva di partecipare alle gare podistiche di 10 Km e oltre, dianzi indicate. La Procura regionale per il Lazio, ritenendo le descritte condotte causa di un possibile danno per l’Ente militare, determinato in € 15.052,99 (pari alle retribuzioni percepite dal 29 ottobre 2016 al 18 gennaio 2017, al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali), con atto preliminare del 24 aprile 2023 ha invitato il convenibile a controdedurre in ordine ai fatti. Il militare ha posto in rilievo dirimente la circostanza che il procedimento penale si è concluso l’8 giugno 2023, con sent. n. 52 del Tribunale militare di Roma, che in sede di giudizio abbreviato lo ha assolto
“perché i relativi fatti non sussistono”. Le argomentazioni proposte, giudicate prive di attitudine persuasiva a superare le contestazioni, hanno indotto la Procura regionale a depositare il 21 giugno 2023 il libello introduttivo, ritenendo la “condotta del Omissis integrare una grave violazione degli obblighi di servizio e dei doveri dei militari che generalmente gravano sul pubblico funzionario, al di là del fatto, qui non rilevante, se nel violare tali obblighi lo stesso funzionario sia incorso (…) in un illecito penale”.
III. La prima decisione ha escluso, preliminarmente, che la sent.
penale n. 52/2023, pronunciata dal Tribunale militare di Roma, faccia stato nel giudizio erariale ex art. 652 c.p.p., in quanto pronunciata in sede di rito abbreviato, e, perciò, al di fuori dal dibattimento. Sostiene, infatti, che in specie “non assume rilievo (…) né l’assoluzione del convenuto dai reati di simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate, né quanto dichiarato dal medico militare in sede penale circa la compatibilità tra i sintomi dichiarati dal Pag. 5 a 26 convenuto in occasione delle visite mediche e la partecipazione all’attività sportiva, né l’archiviazione del procedimento disciplinare, essendo un effetto dell’assoluzione in sede penale”. E ciò in quanto l’odierno giudizio “non verte (…) sulla simulazione e truffa, oggetto della vicenda penale, ma sulla violazione da parte del convenuto degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e di buona fede”. Difatti, “(…) il militare, assente (…) per infermità anche ortopediche, ha violato il periodo di riposo prescritto per partecipare a diverse gare agonistiche di atletica leggera, che hanno necessariamente comportato, a giudizio del Collegio, un prolungamento dello stato di malattia” e un nocumento per l’Ente militare determinato, equitativamente, in € 7.500,00, poiché “(…) non risultava possibile stabilire con certezza il momento in cui l’Ufficiale avrebbe ripreso l’attività ove non avesse partecipato alle (…) gare”.
IV. Si grava della decisione Omissis, che con un unico motivo denuncia: “Erroneità e illogicità dell’impugnata sent. 41/2024 (…). Difetto e/o carenza di istruttoria e/o difetto di motivazione. Travisamento (…) e/o erronea valutazione dei fatti e/o errore sul presupposto per mancata violazione a opera del T.C.
E.I. Omissis degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e di buona fede, nonché, per l’assenza di dolo e/o colpa grave in capo (…) all’appellante. Arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, incongruenza, irragionevolezza.
Violazione, erronea e/o falsa applicazione e interpretazione degli artt. 652 e 653 c.p.p.”. In breve, osserva che la prima sentenza ha disatteso in modo irrazionale e contraddittorio “le risultanze della vicenda penalistica e di quella disciplinare (…) ritenendo (in maniera del tutto arbitraria e in assenza di qualsivoglia valutazione medica congrua e atta a supportare una tale conclusione) che (la)
partecipazione ad attività sportiva ha < (…) necessariamente comportato, a giudizio del Collegio, un prolungamento dello stato della malattia> (…)”, con violazione Pag. 6 a 26 degli obblighi di servizio. Questo, tuttavia, non trova conferme nell’Amministrazione della difesa che non ha “(…) perseguito l’Ufficiale de quo, ritenendo sussistente in capo al medesimo un comportamento consono ai canoni di obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e di buona fede”. Pertanto, è da censurare quanto statuito in prime cure, secondo cui alcun rilievo ha
“l’archiviazione del procedimento disciplinare, essendo un effetto dell’assoluzione in sede penale”, atteso che “delle due l’una, o (come statuito in sentenza in relazione alla vicenda penalistica) la sentenza penale di assoluzione intervenuta (ai sensi dell’art. 653 c.p.p.) non può ritenersi vincolante nel presente giudizio (con la conseguenza che ai sensi dell’art. 652 c.p.p. l’Amministrazione ha deliberatamente e volontariamente riconosciuto la condotta del Omissis quale non integrante alcun illecito disciplinare e, quindi, corretta e coeva con i doveri a cui il militare è chiamato)
oppure, deve ritenersi vincolata l’azione disciplinare (come sempre affermato in sentenza) con conseguente violazione però dell’art. 652 c.p.p., dovendosi di contro riconoscere efficacia alla sentenza penale di assoluzione”. Comunque, sia nell’una che nell’altra ipotesi il risultato non cambia, “dovendosi ritenere del tutto lecita, nonché priva dell’elemento soggettivo e di lesività e/o danno per l’Amministrazione la condotta dell’appellante”. A questo aggiunge l’illogicità di una decisione che con riferimento all’elemento psicologico non lascia comprendere “come sia possibile che un soggetto mosso dall’intenzione di non attenersi affatto alle indicazioni e prescrizioni dei medici curanti, attui uno scrupoloso comportamento di controllo presso appositi organi della medicina militare (…), controllo che non ha mai rilevato un peggioramento della condizione fisica. Anzi come da relazione medico legale di parte, prodotta in appello, l’attività podistica ha svolto una funzione riabilitante del medesimo, consentendo una più rapida ripresa della condizione fisica richiesta in Pag. 7 a 26 ambito militare per lo svolgimento dell’attività lavorativa: <in definitiva riducendo e non allungando i tempi di malattia>”. Tutta la documentazione in atti (sentenza penale n. 52/2023, deposizione del medico militare dott. Di FO, perizia del dott. Giuseppe Troccoli datata 10 marzo 2024) conferma come il Omissis non abbia affatto aggravato la propria condizione fisica: infatti, il lavoratore malato può tranquillamente svolgere attività ludico/sportiva purché ciò non determini un ritardo nella ripresa dell’attività lavorativa ricadendo, il relativo onere probatorio, sia sul dipendente che sul datore di lavoro (Cass. n.
13063/2022, n. 9647/2021). Conclude, in sede istruttoria, per “l’acquisizione di tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del presente giudizio”; nel merito, per il rigetto dell’atto di citazione, con vittoria di spese e onorari.
V. Alla pubblica udienza odierna, i rappresentanti delle parti hanno concluso come da verbale. In particolare, il patrono dell’appellante, previo richiamo della sentenza penale di assoluzione, dell’archiviazione disciplinare e delle relative certificazioni mediche, ha ribadito le argomentazioni a supporto del proscioglimento del proprio assistito, atteso che l’attività sportiva ha una idoneità sicuramente diversa da quella lavorativa e di certo una capacità riabilitativa, come emergente dalla relazione medico-legale prodotta in atti. Il Procuratore generale ha posto in evidenza la diversa prospettiva che contraddistingue la sede penale e quella erariale: nella prima l’imputato è accusato di aver simulato la malattia, nella seconda di aver violato gli obblighi di servizio e le prescrizioni mediche di riposo, causa di un danno pari alle retribuzioni indebitamente percepite. Al termine della discussione la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione Pag. 8 a 26
[1] L’appello è meritevole di parziale accoglimento limitatamente al quantum risarcitorio ascrivibile al militare.
[1.1] Il Collegio, preliminarmente, è chiamato a verificare la conformità a diritto della qualificazione della domanda giudiziale operata dal primo giudice, dalla quale ha fatto derivare l’inesistenza di riflessi della sentenza penale di assoluzione nel giudizio erariale, l’irrilevanza delle dichiarazioni rese dal medico militare in quella sede e dell’archiviazione del procedimento disciplinare.
L’interpretazione e la qualificazione della domanda giudiziale, non diversamente dall’esegesi delle eccezioni e delle deduzioni delle parti, danno luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Quest’ultimo, nell’esercizio di tale potere, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, avendo il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate e dal provvedimento concreto dalla medesima chiesto (ex plurimis, Cass. n. 27428/2005 e n.
31630/2023). Di talché, il giudice deve interpretare la domanda per qualificarla correttamente, in termini logici e con motivazione rispettosa del minimo costituzionale imposto dall’art. 111, co. 6 Cost. (Cass. 19765/2022),
cercando la volontà effettiva; non contano solo le formule simboliche, ma l’intero contesto dell’atto e le argomentazioni delle parti; gli unici limiti che incontra il giudice nell’esercizio di detto potere sono quelli di non poter sostituire d’ufficio a quella esercitata un’azione diversa e di non violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Nella fattispecie all’esame, il primo Collegio ha correttamente Pag. 9 a 26 interpretato la domanda giudiziale avendo certificato - allo stato degli atti nella sua disponibilità (ossia dei diversi certificati medici, della documentazione fatta pervenire dall’Ente militare e di quella a rilievo penale, comprensiva della sent. n. 52/2023, di assoluzione perché il fatto non sussiste), che questa Sezione ritiene più che adeguati ed esaustivi per formare il proprio convincimento tanto da rendere ultronea l’acquisizione di ulteriori elementi probatori sollecitata dall’appellante - che il giudizio “non verte (…)
sulla simulazione e truffa, oggetto della vicenda penale, ma sulla violazione da parte del convenuto degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e di buona fede”.
Detta inosservanza, invero, è evinta dalle indicazioni terapeutiche, in ipotesi di riposo, contenute in alcune certificazioni mediche, in particolare in quella del 18 ottobre 2016 (rilasciata dal dott. De RA LA del presidio ospedaliero San Filippo Neri) che, in ragione della diagnosi di “Edema coscia, trauma cervicale e mano dx” ha prescritto giorni 15 di riposo medico. Ciò malgrado, l’Ufficiale ha contravvenuto a tale prescrizione partecipando, prima dello spirare del tempo destinato al riposo, segnatamente il 1°
novembre 2016, a una gara podistica agonistica sulla distanza di 10.000 metri e il giorno seguente si è recato alla visita medica all’esito della quale sono stati prescritti ulteriori otto giorni di convalescenza. La sentenza impugnata ha ritenuto, pertanto, che “nel caso in esame, il convenuto, assente per malattia per infermità anche ortopediche, ha violato il periodo di riposo prescritto per partecipare a diverse gare agonistiche di atletica leggera, che hanno necessariamente comportato, a giudizio del Collegio, un prolungamento dello stato di malattia”. Sicché, la decisione impugnata ha statuito, con argomentazioni che questa Sezione condivide, che la sentenza penale del Tribunale militare di Roma n. 52, del 12 Pag. 10 a 26 giugno 2023 (irrevocabile al 25 luglio seguente), che ha assolto Omissis dall’imputazione di “simulazione di infermità e truffa militare continuate e aggravate”, non abbia efficacia riflessa nella causa amministrativo-contabile di danno poiché pronunciata in sede di giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p.,
perciò non in sede dibattimentale, e non ricorrendo l’ipotesi prevista all’art.
652, co. 2 c.p.p. ossia della parte civile costituita che abbia accettato tale rito.
Detta disposizione (come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.p.) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale, civile e amministrativo-contabile e non è, quindi, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti nelle predette norme. In specie, poi, tale inefficacia è sancita ancor di più dalla diversità dell’oggetto dell’accertamento intervenuto nella sede penale e in quella erariale. Difatti, come osservato altresì nella sent. n. 52/2023 del Tribunale militare di Roma, in questa sede al militare è contestato di non avere, intenzionalmente, osservato le indicazioni terapeutiche del riposo, evenienza integrante la violazione degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e di buona fede, che impongono di non aggravare la malattia e, comunque, di curarla con attenzione; nella sede penale, all’Ufficiale è stato invece imputato di aver simulato i sintomi che hanno convinto i medici della sussistenza della malattia e hanno indotto in errore l’Amministrazione militare sull’esistenza del suo diritto a percepire la retribuzione per il periodo di assenza. Una tale diversità è, pertanto, alla base del decisum della prima sentenza di non avvalersi e, quindi, di non dover desumere elementi di prova dal suindicato provvedimento penale n. 52/2023 e dalla deposizione del medico militare dott. Di FO ES (uno dei professionisti estensori dei certificati medici Pag. 11 a 26 sulla base dei quali il militare ha fruito del periodo di riposo medico domiciliare e di aspettativa per malattia), facoltà che pure gli è consentita alla stregua del principio per cui le sentenze emesse in altri giudizi, ivi comprese quelle pronunciate da giudici appartenenti a differenti plessi giurisdizionali, costituiscono prove atipiche liberamente utilizzabili dal giudice contabile
(Cass. 9957 e 33949/2025). La deposizione del medico militare dott. Di FO, che escusso in sede penale ha affermato che “ogni deduzione, sia relativamente all’opportunità, da un punto di vista terapeutico, di riprendere l’attività sportiva dopo un certo tempo trascorso dall’incidente; sia relativamente alla compatibilità tra sintomi addotti dall’imputato e le attività sportive da lui svolte, dovrebbe tener conto di un’ampia variabilità soggettiva tale da impedire qualsiasi conclusione univoca, confermando che i sintomi dichiarati dall’imputato potevano ben essere presenti in un soggetto che, in parallelo, svolgeva le attività sportive indicate in imputazione”, se ha rafforzato la motivazione della sentenza penale di assoluzione “per escludere la prova del carattere simulato delle infermità sulla base delle quali l’imputato ha goduto di periodi di aspettativa per convalescenza”, nondimeno da tali dichiarazioni non è dato evincere che l’attività sportiva agonistica, in specie quella praticata su una lunghezza di 10.000 metri, ripetuta in tre diverse competizioni, non abbia allungato il rientro in servizio. Tant’è che lo stesso giudice penale “ritiene che possano sussistere dei dubbi (…) sulla compatibilità fra le attività svolte dall’imputato e le indicazioni terapeutiche (in ipotesi, di riposo)
ricevute dai medici che lo hanno visitato”. Una tale conclusione incide indubbiamente sulla configurazione del nesso di causalità materiale nel processo penale, atteso che ivi la condanna richiede la certezza della colpevolezza dell’imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.),
Pag. 12 a 26 sancendo che la prova deve essere così solida da escludere spiegazioni alternative plausibili: al cospetto di un dubbio razionale, il giudice deve assolvere, garantendo la presunzione di innocenza. In altri termini, non basta che l’imputato sia ‘probabilmente’ colpevole, essendo indispensabile che la prova sia tale da non lasciare spazio a dubbi ragionevoli, non puramente concettuali. Di contro, nel processo contabile (e in quello civile), alla causalità tra condotta ed evento (causalità materiale), si applica il diverso principio del
“più probabile che non” (o della preponderanza dell’evidenza), quale standard probatorio che richiede di accogliere la tesi causale che, basandosi sulle prove, ha un grado di conferma logica superiore all’altra (Cass. S.U. n.
30328/2002). Sicché, e condivisibilmente, la prima Corte ha scelto la tesi più solida basandosi su elementi probabilistici di prova, integranti chiaramente una soglia inferiore rispetto al livello elevato di certezza richiesto nel processo penale.
Pertanto, è da validare quanto statuito dal primo giudice, con riguardo all’oggetto del giudizio erariale, di non desumere elementi di convincimento dal libero apprezzamento della sentenza penale e dalla deposizione testimoniale del dott. Di FO.
Da ultimo, la stessa sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato, pur se non pronunciata a seguito di dibattimento, nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alla pubblica amministrazione quanto all’accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l’imputato non lo ha commesso.
Di talché, quand’anche procedimento penale e disciplinare abbiano diversi presupposti anche per la pronuncia di colpevolezza e pertanto non Pag. 13 a 26 possono dirsi legati se non per le ipotesi fattuali contestate, potendo, perciò, accadere che, anche se assolto in sede penale, il militare possa comunque legittimamente essere considerato responsabile e punito disciplinarmente
(Cons. di Stato, sent. 9816/2023), nel caso di specie la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia riflessa nel giudizio disciplinare avendo ritenuto materialmente non sussistere la simulazione di infermità e la truffa militare. Per tale ragione il Ministero della difesa ha disaminato il giudicato penale e ha definito con l’archiviazione la posizione disciplinare del T.C. Omissis. In detto contesto, l’affermazione del giudice erariale di irrilevanza dell’archiviazione disciplinare in quanto effetto dell’assoluzione penale è del tutto corretta. L’oggetto dell’accertamento rimesso a questo giudice, come integrato dall’inosservanza degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e di buona fede indotta dalla violazione delle prescrizioni di riposo contenute nei certificati medici, non risulta, invece, essere stato contestato al militare in sede disciplinare. In ogni caso, tale procedimento non avrebbe avuto alcuna efficacia riflessa nel giudizio erariale per la diversità dei presupposti delle relative azioni, senza preclusione alcuna a valutarne la capacità persuasiva degli esiti, quale prova atipica liberamente apprezzabile, non evincibile ex se dalla mancata attivazione dello stesso, come preteso dall’appellante.
[1.2] Da ultimo, la Sezione deve effettuare alcune brevi considerazioni sul deposito documentale, giacché l’appellante ha prodotto, unitamente al gravame, il parere medico-legale del dott. Troccoli Giuseppe, datato 10 marzo 2024, di cui richiama taluni passaggi a supporto sia “dell’atteggiamento assolutamente ineccepibile, sul piano della correttezza e della buona fede, tenuto Pag. 14 a 26 dall’Ufficiale”, sia della circostanza che la pratica dell’attività sportiva non abbia prolungato lo stato della malattia. Una tale produzione parrebbe giustificata dai diversi orientamenti che si sono formati sulla ripartizione dell’onere probatorio in queste fattispecie. Difatti, secondo un primo orientamento giurisprudenziale, in virtù del criterio di vicinanza alla fonte di prova, spetterebbe al lavoratore dimostrare la compatibilità delle attività svolte, in specie delle gare competitive alle quali ha partecipato, con lo stato di malattia e, quindi, la loro inidoneità a pregiudicare il regolare recupero delle normali energie psico-fisiche. Secondo tale esegesi, il prestatore di lavoro deve provare di non aver aggravato la malattia e di averla curata con attenzione (Cass. nn. 13063/2022, 9647/2021, 3655/2019). All’opposto, secondo altro indirizzo giurisprudenziale, la prova dell’incidenza dell’attività sportiva nel ritardare o pregiudicare la guarigione ai fini del rilievo sul piano della responsabilità disciplinare e, nel nostro caso, erariale, sarebbe comunque a carico del datore di lavoro e, quindi, del Procuratore regionale (Cass. n. 13063/2022), in virtù della regola generale dettata sul tema dall’art. 2697 c.c., onere probatorio che supererebbe il criterio empirico di vicinanza alla fonte di prova. Se questa è la ragione che ha indotto la parte privata a produrre la relazione medico-legale, nondimeno ravvisa il Collegio che detto onere poteva essere assolto già in prime cure, al fine di garantire sin da tale grado un compiuto contraddittorio. A tal riguardo, l’art. 194 c.g.c.
(non diversamente dall’art. 345, co. 3 c.p.c.) prevede che “nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile”. Si tratta di un divieto di ordine Pag. 15 a 26 pubblico; sicché, l’inammissibilità va rilevata anche d’ufficio dal giudice. In sostanza, anche se la controparte (Procuratore generale) non contesta (o accetta) il nuovo documento, il giudice può e deve rilevarne l’inammissibilità d’ufficio e la mancata contestazione non vale a sanare la tardiva produzione.
Pertanto, non è possibile basarsi esclusivamente sull’assenza di contestazione della controparte (ossia del Procuratore generale in udienza) per ammettere un nuovo documento in appello, essendo necessario giustificarne la tardiva produzione. La giurisprudenza civile è rigorosa nell’ammettere documenti nuovi in appello, sussumendo nell’alveo “della causa non imputabile” le sole ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 26522/2017). È di tutta evidenza che tale regolamentazione restrittiva, avente finalità acceleratorie e di semplificazione del processo, si coniuga con la natura del giudizio di appello come mera revisio prioris instantiae, anziché come iudicium novum.
Perciò, non assume rilievo né il fatto che la produzione del nuovo documento in appello possa rivelarsi, in ipotesi, non lesiva del diritto di difesa di controparte, in quanto non assunto dalla legge come criterio della sua ammissibilità, né la circostanza che l’irrigidimento del divieto di nuovi documenti in appello potrebbe determinare una scollatura tra verità materiale e verità processuale. Difatti, la naturale propensione del processo all’accertamento della verità dei fatti deve sempre conciliarsi con il regime delle preclusioni processuali ascritto ai divieti di ordine pubblico. Dappoi, la soppressione dell’ipotesi della prova indispensabile, quale eccezione al divieto di nova in appello in sede processualcivilistica, altro non ha fatto che accentuare l’onere, già immanente, di tempestiva attivazione delle parti, in attuazione del principio di lealtà processuale che impone di dedurre Pag. 16 a 26 immediatamente tutte le possibili difese. In specie, appare evidente che l’appellante avrebbe potuto produrre nel giudizio di primo grado la perizia medico-legale del dott. Troccoli Giuseppe, non sussistendo al riguardo alcun tipo di preclusione. Tuttavia, la circostanza che la produzione documentale riguardi una perizia tecnica induce, a date condizioni e anche se non vi è stata una consulenza tecnica di ufficio in primo grado da confutare, a una valutazione in termini di ammissibilità, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità. Infatti, la perizia di parte è considerata una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico e non una prova in senso stretto, sicché la sua produzione, di regola, non soggiace al divieto di nuove prove o di nuovi documenti in appello ma alle norme che disciplinano tali atti: il diritto di difesa tecnica non può essere compresso dalle preclusioni processuali quando si tratta di mere allegazioni difensive, così affermando la necessità di rendere effettivo al massimo possibile l’esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. n. 13902/2013, nn. 36596/2021, 4720/2022, 26525/2024). Il principio è stato confermato più volte dalla Suprema Corte (ex aliis, Cass. nn.
32965/2024 e 30996/2025) a condizione che le osservazioni e i rilievi critici si mantengano nell’alveo delle argomentazioni difensive e non implichino la produzione di nuovi mezzi istruttori. In specie, la relazione medico-legale del dott. Troccoli costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, poiché disamina in termini critici l’attendibilità e le valutazioni fatte in sentenza siccome impingenti sulla
“violazione degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e buona fede e sul necessario prolungamento dello stato di malattia in conseguenza della pratica dell’attività sportiva”, sollecitando perciò questo Collegio sulla motivazione Pag. 17 a 26 della decisione, senza introdurre “nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove” (Cass. n. 36596/2021). Ovviamente, resta impregiudicata la condivisibilità, da parte della Sezione, dei rilievi contenuti nella perizia, non ricorrendo l’obbligo di accoglierla né quello di disporre una CTU, ma la facoltà di valutarla ai fini del proprio convincimento che resta, quindi, libero. In questi termini, la perizia è ammissibile.
[2] Nel merito, al T.C. Omissis è contestata la volontaria inosservanza
“degli obblighi di servizio e dei doveri di correttezza e di buona fede” per avere violato le indicazioni terapeutiche di riposo contenute in alcune certificazioni mediche, in particolare in quella del 18 ottobre 2016 (rilasciata dal dott. De RA LA del presidio ospedaliero San Filippo Neri) che, a fronte della diagnosi di “Edema coscia, trauma cervicale e mano dx”, ha prescritto giorni 15 di riposo medico; ciononostante, il 1° novembre 2016 ha partecipato a una competizione podistica sulla distanza di 10.000 metri, recandosi il giorno seguente alla visita medica all’esito della quale gli sono stati prescritti ulteriori otto giorni di convalescenza. La sentenza impugnata ha ritenuto, pertanto, che il militare, “assente per (…) infermità anche ortopediche, ha violato il periodo di riposo prescritto per partecipare a diverse gare agonistiche di atletica leggera, che hanno necessariamente comportato, a giudizio del Collegio, un prolungamento dello stato di malattia”.
Il Collegio ritiene di dover confermare l’ordito e la tesi causale della prima sentenza, poiché fondano su elementi probabilistici che non devono avere il livello di certezza richiesto per la condanna in sede penale. Le argomentazioni spese dal primo giudice sono, pertanto, coerenti e prive delle contraddizioni logico-giuridiche denunciate nel gravame, scaturendo da Pag. 18 a 26 un’organica e complessiva valutazione di tutti gli elementi probatori, tra i quali ha scelto quelli ritenuti più attendibili, secondo criteri razionali, ai fini del proprio convincimento (Cass. 27432/2023).
È utile osservare, preliminarmente, che nel nostro ordinamento non sussiste in capo al lavoratore assente per infortunio o malattia un divieto assoluto di svolgere attività ludica o altra attività lavorativa in proprio o a favore di terzi. Questo perché, anche laddove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella specifica prestazione oggetto del rapporto di lavoro (in specie l’Ufficiale era in servizio al Comando Trasporti e Materiali di Roma), le residue capacità psico-fisiche potrebbero comunque consentire al lavoratore lo svolgimento di altre attività lavorative o ludico-sportive sostanzialmente compatibili con il suo stato morboso. L’assunto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “il lavoratore assente per malattia, che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un’attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona”
(Cass. n. 6047/2018). Sicché, lo svolgimento di tali attività non costituisce, di per sé, violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. La Suprema Corte ha ritenuto, tuttavia, che dette condotte non siano del tutto irrilevanti sul piano disciplinare e che, quindi, possono giustificare il licenziamento – nel caso odierno la restituzione delle retribuzioni percepite indebitamente – per violazione dei principi generali di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., che comunque permangono nonostante la sospensione della prestazione lavorativa, “laddove la diversa Pag. 19 a 26 attività svolta faccia presumere l’inesistenza dell’infermità che giustifica l’assenza
(dimostrando, quindi, una sua fraudolenta simulazione) ovvero sia tale – tenuto conto della natura della malattia denunciata e delle mansioni svolte dal dipendente – da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio” (ex aliis, Cass. n. 13063/2022, n. 13980/2020, n. 21667/2017, n.
24812/2016). Esclusa l’ipotesi che l’attività sportiva praticata dal Omissis faccia presumere l’inesistenza dell’infermità che giustifica l’assenza, attesi gli esiti del procedimento penale a suo carico, in ipotesi assume rilievo la circostanza che il militare non ha rispettato, consapevolmente e volontariamente, il proprio dovere di osservare tutte le cautele, terapeutiche e di riposo, prescritte dal dott. De RA LA nel certificato rilasciato il 18 ottobre 2016 che, nel diagnosticare “Ematoma coscia, trauma cervicale e mano dx” ha prescritto al paziente “FKT e riposo per ulteriori 15 gg. salvo complicazioni”. Pertanto, è stato giudicato ancora convalescente e necessitante di riposo rispetto ai diagnosticati esiti dell’incidente. Ciò nonostante, durante detti periodi di riposo, accordati in forza di svariati certificati, ha partecipato a diverse competizioni podistiche (ben quattro in poco più di un mese) e nello specifico: alla <Gara dei Santi> a Roma, in data 1° novembre 2016, alla Fiumicino Half Marathon – <Maratonina di Fiumicino>, il 13 novembre 2016, alla <17^ Corriamo al Tiburtino>, in data 20 novembre 2016 e alla <Best Woman> di Fiumicino, il 4 dicembre 2016, tutte della distanza di 10.000 metri e oltre. Difatti, il 29 ottobre 2016, il Omissis si è sottoposto a una visita presso uno specialista in medicina dello sport (dott. Carpineti), ottenendo un certificato attestante l’idoneità all’attività agonistica di atletica leggera. Lo specialista, in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri il 14 giugno Pag. 20 a 26 2022, ha dichiarato che per il rilascio della certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica ha sottoposto il Omissis ad accertamenti particolarmente approfonditi, poiché la prova da sforzo dei podisti deve essere più intensa, con sottoposizione ad affaticamento mediante allenamento con cyclette per circa tre minuti, all’esito della quale è eseguito un ulteriore tracciato. Il dott.
De RA, che ha rilasciato il certificato medico del 18 ottobre 2016 con prognosi lavorativa di giorni 15 di riposo, in sede di sommarie informazioni rese ai Carabinieri il 18 gennaio 2021, nel chiarire che la prognosi delle certificazioni è correlata all’attività lavorativa, ha affermato che lo stato di salute del paziente “consentiva qualsiasi attività non gravosa. Difatti lo stesso è venuto in ambulatorio con le sue gambe e, quindi, anche se avvertiva dolorazioni poteva deambulare”. Ha soggiunto poi, a esplicita richiesta sul “se lo stato di salute del paziente visitato era compatibile con la partecipazione a tre gare podistiche da 10, 21 e 10,5 Km”, che “probabilmente avrebbe potuto partecipare in quanto aveva un ematoma senza lesioni muscolari. Non sono in grado al momento di valutare se tale attività fisica avesse potuto o meno influenzare la sua ripresa fisica/organica successiva” (l’enfasi dell’evidenza è del redattore). Dalle dichiarazioni rese, la Sezione evince una presunzione di compatibilità dello stato di salute del militare solo con una moderata attività fisica e, quindi, con attività sportive non gravose, non agonistiche, al fine chiaramente di non pregiudicare il recupero delle energie lavorative, temporaneamente minate dall’infermità, e ristabilire le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati. Perciò, in dette attività si ritiene non possa rientrare la corsa agonistica di 10.000 metri e oltre. Quest’ultima, infatti, è generalmente considerata un’attività che richiede un rilevante impegno fisico Pag. 21 a 26 e cardiovascolare, di cui è conferma nelle s.i.t. del medico sportivo. In breve, le attività sportive non gravose sono solitamente definite come attività amatoriali, motorie o ludico-motorie a basso impatto, che non richiedono sforzi massimali o sub-massimali prolungati. Di talché, contrariamente alle conclusioni rassegnate in perizia dal dott. Troccoli, intese a riconoscere “con criterio di certezza medico-legale, che l’impegno nella specifica attività sportiva praticata dal Ten. Col. Omissis abbia potuto espletare effetti senza dubbio benefici e migliorativi sia nel ridurre l’entità delle lesioni riportate in occasione del sinistro stradale del 22 settembre 2016, sia nel produrre un acceleramento dei tempi di guarigione delle suddette lesioni (…), in definitiva riducendo – e non allungando – i tempi di malattia”, si può affermare, con ragionevole probabilità, che il tipo e la natura agonistica dell’attività podistica svolta abbiano pregiudicato o ritardato, anche potenzialmente (Cass. n. 13063/2022), la guarigione e il rientro in servizio del militare. Difatti, nella certificazione rilasciata il 18 ottobre 2016 è prescritto l’obbligo del riposo, a causa del trauma distrattivo del rachide cervicale e della contusione escoriata della coscia destra, mentre non è riportata l’indicazione terapeutica dello svolgimento di attività fisica agonistica. Il Collegio non disconosce che i criteri per l’idoneità a una specifica attività sportiva siano diversi da quelli afferenti all’idoneità incondizionata al Servizio militare, tuttavia questo non esclude che un’attività podistica di 10.000 metri, non rientrante tra quelle sportive non gravose, sia tale, per il tipo e la natura competitiva, da ritardare, anche potenzialmente, il rientro in servizio e questo anche alla stregua di un convincimento basato su ragionevoli probabilità, quale criterio della preponderanza dell’evidenza, diverso da quello penalistico. Difatti, il giudice Pag. 22 a 26 penale è pervenuto alla conclusione che il militare “ha ripreso a correre dopo 39 giorni dall’incidente: che questo abbia necessariamente inciso negativamente sul decorso degli esiti dell’incidente è conclusione cui non è possibile giungere con certezza e che non è contenuta nei certificati medici presenti in atti”. Una tale definizione, come dianzi riportato, si attaglia al giudizio penale e alla colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, non al giudizio erariale ove si applica il principio meno rigoroso della prevalenza dell’evidenza. In definitiva, sebbene l’attività fisica regolare sia benefica per prevenire e gestire le patologie in questione (trauma distrattivo del rachide cervicale, contusione escoriata della costola destra, trauma chiuso toracico), l’intensità e lo sforzo competitivi della pratica agonistica vanificano il riposo prescritto e incidono sul completo recupero funzionale del lavoratore. A ogni buon conto, che lo svolgimento di detta attività competitiva abbia peggiorato le condizioni fisiche del militare emerge dai seguenti passaggi. Il 13 novembre 2016, il Omissis partecipa alla <Maratonina di Fiumicino> di Km 21; dieci giorni dopo, segnatamente il 24 novembre, è sottoposto alla visita presso il Policlinico militare di Roma, che poneva diagnosi di “lievi postumi di politrauma da incidente della strada. Postumi di trauma contusivo anca dx con esiti di TE TE e trauma distrattivo rachide cervicale” e prognosi di ulteriori otto giorni di riposo. Successivamente, ottiene un certificato medico del proprio medico curante del 2 dicembre 2016 che, in quanto “affetto da postumi di trauma edema cervicale”, prescrive gg. 3 di riposo medico domiciliare. L’ultimo giorno di riposo medico, per l’esattezza il 4 dicembre 2016, l’Ufficiale in questione partecipa a una ulteriore corsa podistica, la “Best Woman di Fiumicino” di 10 Km. Ciò stante, dal verbale delle sommarie Pag. 23 a 26 informazioni, rese ai Carabinieri il 31 dicembre 2020 dal Maggiore medico Di FO ES, alla domanda “l’attività fisica podistica effettuata dal militare mentre era in convalescenza, quali implicazioni potrebbe dare/assumere”, lo stesso rispondeva: “Le implicazioni potrebbero essere quelle di peggiorare la <TE TE> e quindi con il conseguente allungamento dei tempi di riacquisizione della capacità psico-fisica per riacquistare l’idoneità al S.M.I.”. Perciò, detta affezione è stata ritenuta dal medico militare “in fase acuta sicuramente controindicata”, perciò non compatibile con attività sportive agonistiche.
Tuttavia, se pur vero che la diagnosi di “esiti di borsite trocanterica” indica sì che l’infiammazione acuta della borsa sierosa situata sul lato dell’anca è passata o si è stabilizzata, ma anche che persistono delle conseguenze strutturali e funzionali nella zona (indicate dai diversi certificati medici), che chiaramente confliggono con lo svolgimento di attività sportiva competitiva caratterizzata da sforzi massimali prolungati. Del resto, lo stesso dott. Di FO riferiva, in sede di s.i.t., che “la ripresa dell’attività sportiva a seguito di borsite trocanterica deve essere progressiva e graduale”, dichiarazione che porta il Collegio a ribadire l’incompatibilità del quadro clinico del militare con la partecipazione a ben quattro gare di 10 Km e oltre in poco più di un mese, eventi tali da ritardare, con ragionevole probabilità, il completo recupero funzionale e, quindi, il rientro in servizio. Accertato che lo svolgimento dell’attività ludico-sportiva competitiva da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, integra una violazione consapevole degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede con conseguente nocumento per le retribuzioni nelle more percepite in assenza della prestazione lavorativa, il Collegio ritiene, per le Pag. 24 a 26 ragioni esposte dal primo giudice qui condivise, di dover determinare, in accoglimento parziale del gravame, il danno da risarcire, in favore del Ministero della difesa, in € 3.000,00, importo comprensivo della rivalutazione monetaria e da aumentare degli interessi di legge dalla data del 29 gennaio 2024 di pubblicazione della sentenza impugnata. Tale equitativa determinazione appare coerente con le argomentazioni dianzi esposte, per via dell’impossibilità di stabilire con esatta certezza il momento della ripresa dell’attività lavorativa principale, senza l’incidenza delle corse podistiche.
Le spese di giustizia, atteso che l’accoglimento anche in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda non dà luogo a reciproca soccombenza (Cass. 32061/2022) alla cui stregua il giudice “può” compensare le spese (art. 31, co. 3 c.g.c.), seguono la regola della soccombenza e si liquidano, ex art. 31 co. 1 c.g.c., in beneficio dell’Erario statale e a carico dell’appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, definendo il giudizio, accoglie parzialmente l’appello proposto da OMISSIS, iscritto al n.
61410/R.G., e, per l’effetto, in riforma della sent. n. 41/2024 della Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, lo condanna a pagare, in favore del Ministero della difesa, la somma di € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre interessi di legge dal 29 gennaio 2024. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e si liquidano a carico dell’appellante e in favore dell’Erario statale, in € 128,00
(euro centoventotto/00).
Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Pag. 25 a 26 Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, all’esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente F.to NN Comite F.to SI LV Il Collegio, ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2 del d.lgs. 196/2003 (da interpretare e applicare, ai sensi dell’art. 22, co. 1 del d.lgs. 101/2018, alla luce degli artt. 5, 6 e 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata dispone d’ufficio con decreto che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al co. 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata appellante.
Il Presidente F.to SI LV Depositata in Segreteria il 06/03/2026 Il Dirigente F.to SI Biagi In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata appellante.
Roma, lì 06/03/2026 Pag. 26 a 26 Il Dirigente F.to SI Biagi