Articolo 4 della Legge 23 aprile 2003, n. 109
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 giugno 2003
Art. 4. 1. La rubrica del titolo II della parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e' sostituita dalla seguente:
"Titolo II - Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari ed istituti italiani di cultura; istituti scolastici ed educativi all'estero".
Entrata in vigore il 5 giugno 2003
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente