Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 3733/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.CURCI EMILIO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv MOSCARDINO LUCA giusta CP_1 procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: rapporto di agenzia
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 29.3.2023, il ricorrente deduceva di essere stato agente di vendita della (società poi confluita nella ) CP_2 CP_1 dal 15.4.2016. Affermava che il 18.1.2018 la società aveva interrotto il rapporto di agenzia senza alcuna motivazione.
Allegava che dopo che egli aveva contestato il recesso, in data 8.2.2018, aveva ricevuto altra comunicazione di recesso con la quale gli venivano addebitate le ragioni del recesso con interruzione immediata del rapporto.
Lamentava quindi la mancanza di una giusta causa di recesso e allegava che egli stesso ricevuta la seconda comunicazione, in pari data, aveva a sua volta comunicato il recesso dal contratto per giusta causa.
Concludeva chiedendo che la società convenuta fosse condannata al pagamento della somma complessiva di €38.014,12.
Si costituiva la società convenuta la quale confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente, affermando che l'inadempimento era imputabile all'agente nella esecuzione del rapporto di agenzia. In particolare contestava al ricorrente scarsi risultati di vendita e concludeva per il rigetto del ricorso.
Spiegava domanda riconvenzionale in quanto sosteneva che in assenza di giusta causa del recesso del costui doveva essere condannato al Pt_1 pagamento della somma di €14.671,98 a titolo di mancato preavviso.
Il ricorrente, a sua volta, spiegava altra domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società al pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti per il recesso intimatogli per una somma complessiva di €50.000,00.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Deve infatti, e ciò rileva sia per l'indennità di preavviso che per quella di risoluzione del rapporto, ritenersi la sussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto imputabile al ricorrente.
Il tema della sussistenza della giusta causa nel recesso nel rapporto di agenzia è stato oggetto di numerosi arresti della Corte di Cassazione che, anche recentemente, ha ribadito il costante orientamento secondo il quale:
"Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso;
in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, "anche provvisoria", del rapporto. " (cfr . Cass. n. 1376/18).
Come insegna la Suprema Corte, in assenza di una espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art.2119 c.c., mentre il riferimento a quest'ultimo istituto comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso, alla quale è equiparabile l'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso (cfr. Cass. n.368/99).
Ritiene lo scrivente che nel caso in esame l'istruttoria ha confermato la sussistenza della giusta causa.
La convenuta, come detto sopra, ha contestato al di avere Pt_1 sensibilmente ridotto i fatturati con perdita di clientela.
E' pacifico che in contratto fosse previsto un portafoglio clienti e che il volume di affari gestiti dal ricorrente fossero in notevole riduzione a partire dall'ultimo trimestre 2017.
La circostanza è stata confermata anche dal teste a Tes_1 conoscenza dei fatti in quanto responsabile del settore amministrativo;
anche il ricorrente non contesta la riduzione del volume di affari ma lo imputa a comportamenti della resistente.
Ciò in quanto prima della fusione, la era società distinta dalla CP_1
(per la quale il ricorrente svolgeva la propria attività) e, a dire del CP_2
effettuava atti di concorrenza sleale nei confronti della Pt_1 CP_2 stessa anche attraverso i propri agenti i quali ponevano in essere pratiche commerciali scorrette con i clienti in comune, così che costoro avevano abbandonato la CP_2
Tali circostanze non sono peraltro state dimostrate nel corso dell'istruttoria svolta. E difatti l'unico teste che ha riferito al riguardo è stato il CP_3 Costui, tuttavia, ha rilasciato dichiarazioni generiche atteso che nulla sapeva in relazione alla genesi del rapporto contrattuale del (e Pt_1 quindi al fatto che il ricorrente era stato rassicurato che la e la CP_2 vrebbero avuto campi di esercizio differenti senza quindi entrare in CP_1 concorrenza), e ha poi riferito in modo generico del piano industriale che avrebbe comportato che la si sarebbe occupata dei prodotti di tipo CP_2 industriale mentre la di quelli civili: tale piano sarebbe stato riferito CP_1 da (all'epoca amministratore della e socio Persona_1 CP_2 CP_1
Va tuttavia rilevato che di tale piano non vi è traccia e dunque, al massimo si può ipotizzare un'idea della proprietà poi non realizzata ma ma giammai impegnativa per la proprietà stessa. Non può dunque imputarsi alla mancata suddivisione tra le attività il calo di fatturato del Pt_1
Anche in relazione alle pratiche aggressive e scorrette che avrebbero effettuato gli agenti della nulla di specifico riferisce il il CP_1 CP_3 quale ha solo fatto riferimento a singoli episodi in cui si era verificata la sovrapposizione tra i clienti delle due società, peraltro indicati in modo generico senza individuazione specifica di clienti ein ogni caso in relazione a pochi casi.
Ne deriva che il dato certo e obiettivo del calo di fatturato del non Pt_1 può trovare giustificazione nella politica societaria orientata a favorire la n danno della CP_1 CP_2
Orbene, come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, “in tema di agenzia, al preponente è consentito risolvere in tronco il contratto in presenza di una inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
Ove il preponente, a motivo della giusta causa di risoluzione, in fattispecie nella quale non sia previsto un volume minimo di affari convenzionalmente stabilito, allega il calo delle vendite nella zona nella quale l'agente aveva assunto l'obbligo di assumere stabilmente l'incarico di promuovere la conclusione di contratti e sorga contestazione, in assenza di altri comportamenti censurabili, sulla significatività di detto calo in rapporto al dato nazionale, anch'esso negativo, riguardante lo specifico settore di attività, è onere del preponente dimostrare l'anomalia di quella contestata diminuzione di affari e, quindi, fornire al giudice i dati per comparare il risultato ottenuto dall'agente in questione rispetto al volume di vendite conseguito dagli altri agenti dello stesso preponente. Ciò in quanto la ripartizione dell'onere della prova deve tener conto, oltre che della distinzione fra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (cfr.Cass., Sez. Un., n.13533/01; n.20484/08;
n.15406/09).
Nella presente fattispecie la società resistente ha compiutamente assolto al proprio onere assertivo e probatorio a tale riguardo. E difatti il dato inerente al calo di fatturato è pacifico: il contrasto tra le parti è solo in relazione alla causa di tale decremento, ma, come detto, l'istruttoria non ha avallato la tesi attorea.
Va, inoltre, rilevato che la società nel periodo in esame ha sempre corrisposto acconti provvigionali in misura maggiore di quelli che sarebbero spettati in relazione al volume di affari prodotto dal ricorrente e che costui non ha acconsentito alla riduzione degli stessi. E difatti la resistente ha dovuto agire in giudizio per il recupero delle somme corrisposte in misura maggiore al dovuto ottenendo dal Tribunale prima e dalla Corte di Appello poi (con rigetto dell'appello proposto dal , la Pt_1 condanna del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute da costui.
Deve quindi ribadirsi che nel caso in esame è emersa la prova che vi è stato un inadempimento, colpevole e non di scarsa importanza, del ricorrente, che abbia leso in misura considerevole l'interesse della società tale da configurare una giusta causa di recesso.
La resistente difatti di fronte al calo dei fatturati del proprio agente si è anche vista costretta ad agire in giudizio per ottenere la restituzione della somme corrisposte a titolo di acconti provvisionali che erano diventati superiori alle provvigioni effettivamente maturate a causa della diminuzione dei fatturati prodotti dal Non può che ritenersi che Pt_1 anche tale circostanza giustifichi l'interruzione del rapporto di fiducia tra le parti.
Non spettano dunque le somme a titolo di indennità di preavviso e di risoluzione attesa la ricorrenza della giusta causa di recesso.
Dalla sussistenza della giusta causa di recesso deriva che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di mancato preavviso e dunque la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
Lo stesso dicasi per le somme richieste a titolo di risarcimento del danno dal atteso che, in disparte l'ammissibilità della domanda stessa Pt_1 vertendosi in un caso di domanda del tutto autonoma rispetto alle difese della resistente, la sussistenza di una giusta causa di recesso intimato dalla resistente fa venire meno l'an della pretesa.
Nulla, infine, è dovuto a titolo di provvigioni in quanto dalle sentenze n.2812/22 del Tribunale e n.1552/24 della C. di A. di Bari, emerge che il ricorrente aveva percepito somme a titolo di acconti provvigionali in misura maggiore a quanto spettante a titolo di provvigioni.
Le spese – liquidate secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014– seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto della semplicità dell'istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto NO , Pt_1 nei confronti , così provvede: Controparte_4
1) Rigetta il ricorso.
2) Rigetta la domanda riconvenzionale
3) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€4.100,00 oltre accessori.
Bari,07/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi