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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Nr. 247/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 247 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
, (c.f. ) rappresentata e difesa PA C.F._1 dall'Avv. Roberto Ripepi;
ATTRICE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Palamara;
CP_1
CONVENUTA
e
(c.f. ) Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 11.10.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in PA giudizio, innanzi a questo a Tribunale, e al fine di ottenere il CP_1 Controparte_3 risarcimento di tutti i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 07.01.2020 nel quale essa attrice era rimasta coinvolta come pedone.
A sostegno della propria domanda ha dedotto: PA
a) che in data 7 gennaio 2020, verso le ore 18.00, mentre si trovava a piedi sulla via Stradone di Rosarno, essa attrice era stata investita da un'autovettura modello Fiat Grande Punto (tg. DS141NK), di proprietà di condotta nell'occasione da ed Controparte_3 Controparte_4 assicurata con la compagnia CP_1
b) che il conducente del predetto veicolo, mentre effettuava la manovra di retromarcia, non si era accorto della presenza di essa attrice e l'aveva colpita sulla parte sinistra del corpo;
c) che a causa dell'urto, essa attrice era caduta al suolo e aveva cominciato a lamentare forti dolori alla gamba destra;
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d) che per detta ragione, in un secondo momento, essa attrice era stata accompagnata dal proprio figlio presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Polistena, dove le era stata diagnosticata una "frattura del collo del femore”, a causa della quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico;
e) che, quindi, essa attrice aveva diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti, quantificati complessivamente nella somma di € 118.952,50, oltre interessi e rivalutazione, a causa della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo. si è costituita in giudizio e, in via preliminare, ha eccepito la genericità della CP_1 domanda, poiché non era stato individuato l'esatto punto d'impatto tra il mezzo ed il pedone, né la posizione di quest'ultimo rispetto all'autovettura. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando la ricostruzione dei fatti così come prospettata dall'attrice e la veridicità di quanto dalla stessa dichiarato in citazione, perché in netto contrasto con la dichiarazione di “incidente domestico” resa dalla medesima attrice al personale sanitario del P.O. di Polistena in sede di dimissione ospedaliera. In via subordinata, la convenuta ha chiesto l'accertamento del concorso di responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro. La convenuta , pur regolarmente citata, è rimasta contumace. Controparte_3
La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi, così come articolata da parte attrice, con i testi e . Testimone_1 Testimone_2
In sostituzione dell'udienza dell'11.10.2024, infine, parte convenuta ha depositato le note scritte con cui ha precisato le proprie conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e, all'esito, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata per quanto di seguito esposto.
2.1. Il rigetto nel merito rende superfluo, in virtù del principio della ragione più liquida,
l'esame delle eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta (v., ex multis, Cass. civ. nr. 363 del 09/01/2019, secondo cui, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c., in ossequio ai principi di economia processuale, effettività e tempestività della tutela giurisdizionale).
2.2. Orbene, la domanda risulta infondata per difetto di prova, risultando in atti un quadro probatorio non univoco in merito alla verificazione del sinistro e alla sua effettiva dinamica. Parte attrice, in particolare, come già evidenziato, ha dedotto di essere stata coinvolta, quale pedone, in un incidente stradale verificatosi a causa della condotta colposa del conducente del veicolo Fiat grande punto (tg DS141NK), che la avrebbe investita durante una manovra di retromarcia, facendola cadere per terra e procurandole gravi lesioni cagionate dalla frattura del collo del femore. Tuttavia, la verificazione dell'evento e la dinamica del sinistro, così come prospettate dall'odierna attrice, non sono state adeguatamente provate in giudizio.
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Sul punto, risulta, invero, necessario evidenziare, innanzitutto, che parte attrice ha dedotto che il sinistro si è verificato in data 07.01.2020 alle ore 18:00, ma l'accesso al pronto soccorso è stato effettuato soltanto nella data del 08.01.2020 alle ore 20:00 (più di 24 ore dopo), nonostante la gravità della lesione (frattura del collo del femore che ha reso necessario un intervento chirurgico) e l'età della danneggiata (67 anni), condizioni che, secondo massime di comune esperienza, avrebbero dovuto indurre un paziente medio, a causa dei presumibili forti dolori, a recarsi immediatamente in ospedale, specialmente dopo la verificazione di un evento traumatico quale il presunto incidente stradale. Questo primo dato documentale (che prova la data di accesso al pronto soccorso) introduce già un elemento in parte distonico rispetto alla prospettazione della verificazione di un sinistro stradale in data 07.01.2020. Inoltre, se è vero che dal certificato di accesso al pronto soccorso del 8.01.2020 emerge che l'attrice abbia inizialmente dichiarato quale causa del trauma un “incidente in strada”, tuttavia, nel successivo certificato “Scheda di dimissione ospedaliera” del 17.01.2020 rilasciato dal presidio Ospedaliero di Polistena risulta che la causa dichiarata della lesione fosse un “incidente in ambito domestico”. Detto ulteriore elemento, di per sé non dirimente, è, tuttavia, rilevante nel complessivo quadro probatorio emerso in giudizio, introducendo esso un dato contraddittorio rispetto ai fatti rappresentati dall'attrice in citazione e prospettando, anzi, la possibile verificazione dei fatti diversi e incompatibili con quelli dedotti in giudizio. Queste incongruenze nella ricostruzione dei fatti (il tardivo accesso al PS e il rilascio di dichiarazioni potenzialmente in contrasto tra loro da parte della danneggiata) non sono state superate dalle prove assunte in sede processuale. Ed infatti, le dichiarazioni dei testi - i cui nominativi peraltro non sono stati comunicati alla compagnia assicurativa a riscontro dei fatti denunciati - sono state generiche, tali da risultare lacunose e dunque insufficienti ai fini della prova dell'an del sinistro e comunque della dinamica dello stesso. Ed infatti, , figlio dell'attrice, ha espressamente dichiarato di non essere Testimone_2 stato presente al momento dell'incidente, ma di essere sopraggiunto sul luogo del sinistro solo in un secondo momento. Inoltre, il teste ha genericamente riferito in merito all'incidente, dando Testimone_1 vagamente atto di un impatto tra un veicolo non meglio identificato (il teste non era neppure certo della tipologia e del colore dello stesso) e l'attrice, senza specificare la posizione del veicolo e della danneggiata sulla carreggiata e/o sul marciapiede e, comunque, l'effettiva dinamica del sinistro. Nessun ulteriore elemento probatorio è stato offerto a sostegno della versione prospettata da parte attrice, che si sarebbe reso necessario anche al fine di superare le criticità emerse a seguito delle difese e prove presentate dall'assicurazione convenuta (ivi inclusa la prova della denuncia di sinistro intervenuta soltanto nell'ottobre 2020, nove mesi dopo il presunto sinistro). In proposito, deve peraltro evidenziarsi che nessun valore probatorio può essere attribuito, nel caso di specie, al modulo C.A.I.: ed infatti, l'art. 143 cod. ass. (che disciplina il valore probatorio del modulo in questione) è espressamente riferito all'ipotesi di sinistro coinvolgente più
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veicoli a motore, e non un veicolo e un pedone (v. espressamente, sul punto, ex multis, Cass. Civ. nr. 4919/2020); peraltro detto modulo non è stato sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro e, comunque, è stato compilato in modo generico, non contenendo le esatte indicazioni del luogo del presunto sinistro né, soprattutto, delle esatte modalità dello stesso (ad esempio: non indica il punto di urto con il pedone, né le ferite dallo stesso asseritamente riportate). In definitiva, le sole dichiarazioni generiche del teste non sono da sole Testimone_1 sufficienti a ritenere provato il sinistro e le specifiche modalità dello stesso, a maggior ragione tenuto conto delle contraddizioni documentali emerse in atti (il tardivo accesso al PS, il rilascio di dichiarazioni potenzialmente in contrasto tra loro da parte della danneggiata, la mancata indicazione dei nominativi dei testi nella denuncia del sinistro presentata all'assicurazione; sulla mancata ammissione della richiesta di sostituzione dei testi in corso di causa, si rinvia integralmente alle motivazioni già espresse con ordinanza del 25.06.2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte). In conclusione, dagli esiti dell'istruttoria, non può ritenersi sufficientemente provata l'esistenza del sinistro e, comunque, l'esatta dinamica dello stesso e, dunque, il nesso di causalità (essendo pacifico che anche in caso di azione ex art. 2054 c.c. al danneggiato spetti la prova del fatto illecito e del danno, nonché del nesso di causa, riguardando la presunzione l'elemento soggettivo della colpa). Per le ragioni esposte, la domanda proposta da nei confronti di PA
e deve, dunque, essere integralmente rigettata. CP_1 Controparte_3
3. La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza.
deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite PA sostenute da nel presente giudizio che, in conformità al DM 55/2014, si liquidano nella CP_1 somma di € 7.052,00, considerata la natura della causa e le questioni ad essa sottese (valore della causa compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Nulla sulle spese di , rimasta contumace. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di PA
e ; CP_1 Controparte_3
2) condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da PA
, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compenso professionale, oltre al rimborso CP_1 forfettario delle spese generali e accessori come per legge. Nulla sulle spese di , rimasta contumace. Controparte_3
Palmi, 01 aprile 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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