Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2011, n. 8860
CASS
Sentenza 19 gennaio 2011

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L'art. 10, comma primo, l. n. 38 del 2010 ha lasciato inalterata la natura di illecito penale delle condotte afferenti alla tenuta dei registri di entrata e di uscita di sostanze e preparazioni medicinali di natura stupefacente o psicotropa, di carico e di scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli artt. da 60 a 67 d.P.R. n. 309 del 1990, punibili con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, avendo depenalizzato unicamente, attraverso la previsione di cui alla lettera r) del predetto comma, le violazioni della normativa regolamentare, inerenti all'obbligo di tenere i registri secondo le indicate prescrizioni formali, conformemente a quanto ora indicato dai predisposti modelli ministeriali.

Commentario1

  • 1In ricordo di Biancamaria Spricigo (14 maggio 1983 - 18 aprile 2017)
    Claudia Mazzucato · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/01/2011, n. 8860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8860
Data del deposito : 19 gennaio 2011

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