Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 22135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22135 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13235/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13235 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sky Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ottavio Grandinetti, Daniele Majori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ottavio Grandinetti in Roma, viale Bruno Buozzi, 87;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Noi Moderati, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della delibera n. 334/22/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 21.9.2022, recante «Ordine alle società Sky Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. a garantire il rispetto dell'equilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (“Sky Tg24”)»;
b) di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, anche ove non conosciuti, ivi compresi: b.1) in partibus quibus, la delibera AGCom n. 299/22/CONS, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022»;
b.2) la delibera AGCom n. 300/22/CONS del 10.8.2022, recante «Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la prima fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022»;
b.3) la delibera AGCom n. 302/22/CONS del 24.8.2022, recante «Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la seconda fase della campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022»;
b.4) la delibera n. 314/22/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 7.9.2022, recante «Ordine alla società Sky Italia s.r.l. e alla Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Testata “Sky Tg24”)» (doc. 6); b.5) la nota AGCom prot. n. 0265041 del 14.9.2022;
b.6) la delibera AGCom n. 323/22/CONS del 14.9.2022, recante «Ottemperanza all'ordine impartito alle società Sky Italia s.r.l. e Nuova Società Televisiva Italiana s.r.l. con la delibera n. 314/22/CONS all'immediato riequilibrio dell'informazione nei notiziari durante la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 25 settembre 2022 (Sky Tg24)»;
b.7) la Contestazione n. 12/22/DSM adottata dal Direttore della Direzione Servizi Media dell'AGCom, recante «Contestazione nei confronti della società Sky Italia s.r.l. ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con la delibera 334/22/CONS», notificata alla ricorrente a mezzo pec il 6.10.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sky Italia S.r.l. il 10/11/2023:
per ottenere:
1) l'annullamento, la dichiarazione di nullità o la disapplicazione:
c) della delibera n. 219/23/CONS, adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in prosieguo anche “Autorità” o “AGCom”) il 27.7.2023, recante «Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società Sky Italia s.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Sky TG24”) ai sensi dell'art. 1 comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 per inottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 344/22/CONS (CONT. 12/22/DSM – N° PROC. 2823/TP)», ma notificata alla ricorrente il 2.8.2023;
d) ove occorra, della nota AGCom prot. n. 0052600 del 23.2.2023 e dei provvedimenti (non conosciuti ma citati nella delibera di cui al precedente punto c) con cui il Consiglio avrebbe disposto due proroghe, rispettivamente, il 19.4.2023 ed il 15.6.2023;
nonché
- di tutti gli altri atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti, coevi o consequenziali, anche ove non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 novembre 2022 e successivi motivi aggiunti l’odierno ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione con memoria di stile.
Con atto depositato il 24 ottobre 2025 l’Amministrazione ha avanzato istanza di rinvio della fissata udienza di merito.
Con successivo atto depositato il 10 novembre 2025 l’Amministrazione ha rappresentato che “ la delibera n. 314/22/CONS, impugnata nel presente giudizio come atto presupposto, è stata definitivamente annullata con sentenza del Consiglio di Stato n. 9726/2024; (…) - è da ultimo intervenuta la delibera n. 264/25/CONS, resa nella seduta consiliare del 6 novembre u.s..(che si deposita come doc.1), con cui l’Autorità ha annullato in autotutela, tra gli altri, l’ordine di riequilibrio n. 334/22/CONS e la delibera di ordinanza-ingiunzione n. 219/23/CONS impugnati nel presente giudizio ”.
All’udienza di smaltimento straordinaria dell’arretrato tenutasi sulla piattaforma TEAMS il 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, viste le dichiarazioni rese da parte resistente e la documentazione prodotta, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Stante la complessità della controversia, le spese di lite possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CA GI, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
IA AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AT | CA GI |
IL SEGRETARIO