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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/12/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Udienza del 15.12.25
Causa n. 2813 2024
Sono comparsi
• l'avv. Lelio Limoni per la parte ricorrente che è personalmente presente
• l'avv. Barbara Bolognesi per parte convenuta.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 15.12.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2813 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 29.11.24
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LIMONI Parte_1 C.F._1
LELIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LIMONI LELIO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL RB e dell'avv. AZZINI ALESSANDRO ( VIA C.F._2
VALVERDE, 42 37100 VERONA, elettivamente domiciliato in VIA VALVERDE, 42 37100
VERONA presso il difensore avv. OL RB
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.24 , infermiere assunto sin dal Parte_1
14.12.09 dall (all'epoca dall' , espone, in sintesi, che: Parte_2 Pt_3
- non aveva mai riportato sanzioni disciplinari ed il suo operato era stato positivamente valutato fino a che in data 30.12.22 non gli veniva comunicata la contestazione disciplinare ex art.55bis D.Lgs. n.165/2001 del 27.12.22 (doc. 3), con contestuale convocazione per l'audizione, relativa all'addebito di “negligenza nell'esecuzione di compiti assegnati con particolare riferimento alla somministrazione di stupefacenti e conseguente tenuta del registro di carico e scarico nella giornata del 17 novembre 2022”, che si originava dalla
1 Parte segnalazione dal direttore datata Parte_5 Parte_6
5.12.2022 n. prot. 0239788, pure allegata alla contestazione disciplinare (doc. 4);
- la “presunta violazione” viene così illustrata in ricorso: 1) in data 17.11.22 Mantovani
EN ricevette prescrizioni del medico curante per il trattamento di una paziente alla quale si dovevano, contemporaneamente, prestare molteplici terapie che prevedevano somministrazione di ossigeno in maschera semplice e vari incombenti di cura
(somministrazione di morfina, elettrocardiogramma con monitoraggio, somministrazione di cortisone, diuretici e ossigeno ad alti flussi;
nonché trasferimento urgente all'area critica); 2) errando nella lettura della prescrizione medica, che prevedeva la somministrazione di mg. 2 di morfina, e ritenendo erroneamente che consistesse in 20 mg., egli estrasse due fiale dall'apposito sito del dispensario ove era solitamente depositata, la morfina, avvedendosi a suo dire solo dopo l'apertura di entrambe le fiale del fatto che una delle due fiale (simile per foggia) era in realtà di petidina (come riportato in etichetta) e l'altra era di 20 mg (e non di 2 mg) di morfina: solo a quel punto egli avrebbe riletto la prescrizione medica accertando che prevedeva la somministrazione della morfina nella misura di 2 mg. e non già di 20 mg. come da lui erroneamente ritenuto prima di aprirla;
3) eseguì quindi la somministrazione alla paziente utilizzando solo 2 mg. della fiala aperta di morfina (aspirando la fiala con una siringa da 5 ml., nella misura di 1 ml. di morfina cui aggiunse 4 ml di soluzione fisiologica),
e poi somministrando alla paziente la dose di 1 ml. di tale contenuto (1/5 della fiala) che è
l'equivalente a 2 mg. di morfina come da prescrizione medica;
4) gettò quindi nel contenitore dei farmaci destinati allo smaltimento la fiala con i restanti 4/5 della fiala di morfina e l'intera fiala di petidina;
5) nel foglio unico terapia firmò la prescrizione medica dandola così per eseguita, senza avvedersi dell'errore di trascrizione nel registro delle sostanze stupefacenti;
6) nei giorni successivi al 17.11.22 (v. correzione operata in prima udienza) “ tentò di correggere l'errore verificando però che la correzione Parte_1 sul registro di carico/scarico era già stata fatta”;
- nei giorni successivi fu avvicinato dal caposala sig. , Parte_1 Parte_7
alla presenza del primario Dott.ssa che lo poneva al corrente degli errori Parte_6
sopra detti, confermandogli che gli errori sul registro erano stati corretti: quanto accaduto il
17.11.22 fu oggetto di comunicazione diretta del ricorrente con sua mail dell'01.12.22 (doc.
5) ed in seguito con memoria del 23.01.23 trasmessa sempre via e-mail (doc. 6);
- in data 31.1.23 si tenne in videoconferenza l'incontro per consentire al ricorrente di esporre le proprie giustificazioni e con provvedimento n.35953 prot. del 21 febbraio 2023 la
2 AULSS 9 notificò via posta al ricorrente la sanzione disciplinare della multa di importo pari a
4 ore di retribuzione, sulla scorta della seguente motivazione (v.doc.1): “Ritenute le stesse
(nota: le giustificazioni addotte da nella memoria sub docc.5,6) solo Parte_1 parzialmente meritevoli di accoglimento, atteso che, pur riscontrandosi l'indicazione della somministrazione nella termografica della paziente nella misura indicata sia nella segnalazione sia nella memoria, non ha provveduto, né nell'immediatezza dei fatti, né nei giorni successivi, alla correzione delle errate registrazioni sul registro degli stupefacenti, effettuata solo nei giorni successivi da parte del medico di guardia”;
- la sanzione disciplinare venne eseguita con la trattenuta di €.59,09 sulla busta paga del mese di marzo 2023 (doc. 8 e 9).
Ciò posto in ricorso si impugna la sanzione disciplinare eccependo: 1) la nullità della contestazione e del procedimento per la mancata descrizione del fatto (violazione dell'art. 55bis D.Lgs. n.165/2001 e dell'art.7 L.n.300/1970 e art.24 Cost.); 2) la nullità della contestazione e del procedimento per la mancanza di previsione della sanzione disciplinare applicabile;
3) la nullità della sanzione perché irrogata su fatto diverso da quello oggetto della contestazione con violazione del principio della immutabilità della contestazione e della corrispondenza tra il fatto contestato e il fatto sanzionato in violazione dell'art.7
L.n.300/1970 e art.24 Cost.; 4) la ordine al tempo relativamente alla “negligenza” di cui alla contestazione e al tempo indicato nella applicazione della sanzione – irrilevanza della negligenza oggetto della contestazione
>>; 5) l'impossibilità di configurare la negligenza della tenuta del registro di carico e scarico nella giornata del 17.11.22 stante l'avvenuta correzione da parte di un terzo “nei giorni successivi”.
In ricorso si contesta ulteriormente la “Manifesta ostilità nella gestione del personale” quale si evince dal contesto in cui è maturata la contestazione in esame e da altri due procedimenti disciplinari intentati nel corso dell'anno 2022 nei confronti del ricorrente ma conclusisi con provvedimento di archiviazione: in relazione a ciò in ricorso si chiede il
“risarcimento del danno, anche morale, cagionato dall'ingiusta sanzione e dalla ripetuta instaurazione di procedimenti disciplinari evitabili cagionanti grave e stress psicologico tuttora perdurante, da determinarsi equitativamente comunque nella misura minima di €
25.000,00; con vittoria delle spese e compenso di lite”.
3 Si costituisce l resistente ribadendo la legittimità formale e sostanziale della CP_1
contestazione disciplinare e della successiva irrogazione della sanzione, e la sua proporzionalità ai fatti emersi, contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate in ricorso e chiedendo rigettarsi le domande del lavoratore, offrendo la ricostruzione documentale degli accadimenti oggetto di giudizio (punti nn.
1-20 della memoria di costituzione) nonché contestando la sussistenza della lamentata “manifesta ostilità” e la fondatezza della relativa esorbitante richiesta risarcitoria.
In prima udienza è stato avviato un tentativo di conciliazione, che ha dato esito negativo alla successiva udienza;
anche alla luce della documentazione depositata in atti e delle rispettive allegazioni delle parti, non si è ritenuto necessario far luogo ad attività istruttorie integrative – essendo irrilevanti le richieste di prova testimoniale formulate dalle parti – e considerata la controversia fondata su aspetti e profili interpretativi e documentali, il giudice ha rinviato per la discussione con termine per note all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.
* * *
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
1. I fatti in contesa appaiono sufficientemente chiari e delineati sia pure nella diversa lettura che ne offrono le parti dai rispettivi contrapposti punti di vista.
Risulta documentalmente che con nota prot. n. 239788 del 05.12.2022, il Direttore della di San Bonifacio segnalava Parte_8 all' (“UPD”), per le determinazioni di competenza, di essere Parte_9 giunta a conoscenza che, in data 17.11.2022, il aveva “compilato il diario clinico Parte_1
della paziente D.G., indicando una posologia di farmaci stupefacenti somministrati non conforme a quanto prescritto dal medico;
inoltre ha compilato lo scarico di sostanza stupefacente dall'apposito registro in maniera non conforme ai farmaci effettivamente
<>” (all. 02 – nota prot. n. 239788 del 05.12.2022). CP_1
In particolare, dal registro carico - scarico degli stupefacenti (all. 05 ULSS 9) risultavano scaricati, in data 17.11.22, 20 mg di morfina (due fiale) per la paziente D.G. ma, successivamente, gli infermieri del reparto si rendevano conto della presenza di una fiala di morfina in più rispetto quanto riportato nel registro e dell'assenza di una fiala di petidina
(farmaco analgesico oppioide sintetico). Il fatto era portato a conoscenza del Coordinatore
4 ( ), e del medico di guardia (Dott. ), che provvedeva ad apportare la dovuta Pt_7 Per_1 correzione sul registro carico – scarico degli stupefacenti.
Il 28.11.22 si teneva un colloquio tra il ricorrente, la Dott.ssa ed il Parte_6
Dott. , per capire l'accaduto e, viste le spiegazioni incerte sulle incongruenze Parte_7
rispetto al registro di carco/scarico, era appositamente assegnato al ricorrente un termine per illustrare per iscritto l'accaduto e questi vi ha provveduto, come si è visto, in data
01.12.2022 (all. 02 9 – nota prot. n. 239788 del 05.12.2022). CP_1
La versione del ricorrente, già in premessa riportata, e le illustrate risultanze documentali, consentono allora di ritenere pacificamente verificatisi i fatti già rilevati con nota 5.12.22 e successivamente oggetto di addebito.
2. Nel caso di specie gli addebiti contestati sono sufficientemente chiari e precisi, e lo stesso ricorrente ripropone in ricorso le difese già ampiamente illustrate dapprima nella mail
1.12.22 (allegata sub doc. 2 res.) e quindi nelle giustificazioni rese con nota 25.1.23 in sede disciplinare (cfr all. 09 9). CP_1
La lettera di contestazione disciplinare contiene, d'altra parte, una chiara indicazione dell'addebito, consistente nell'aver eseguito, in data 17.11.2022, con negligenza i compiti a lui assegnati con riguardo alla “somministrazione di stupefacenti” ad una paziente ed alla relativa “conseguente tenuta del registro di carico e scarico”.
In proposito la lettera di contestazione disciplinare contiene esplicito e inequivocabile rinvio per relationem alla nota prot. n. 239788 del 05.12.2022, con la quale la Dott.ssa egnalava nel dettaglio all'UPD i fatti contestati, nota che pure era materialmente Pt_6
allegata alla lettera di contestazione e che ne veniva a costituire parte integrante (cfr. all. 02
9). CP_1
La Dott.ssa esplicitamente indicava che il (ed il ricorrente non Pt_6 Parte_1 ha smentito la versione: anzi, l'ha confermata anche in giudizio) aveva erroneamente scaricato e smaltito due fiale di sostanze stupefacenti senza aver effettuato le relative registrazioni (cfr. all. 02 9): “…ha compilato lo scarico di sostanza stupefacente CP_1 dall'apposito registro in maniera non conforme ai farmaci effettivamente <>
(…omissis…). Tuttavia successivamente gli infermieri si avvedevano della presenza in cassaforte di 1 fiala di morfina in più (rispetto a quanto riportato nel registro) e dell'assenza di 1 fiala di petidina”). E dalle difese dello stesso infermiere odierno ricorrente, emerge che egli aveva ben compreso l'oggetto della contestazione a lui addebitata (cfr. all. 09 9 CP_1
5 “… ho sul momento dimenticato di correggere gli errori: a) di trascrizione del prelievo di due fiale di morfina, una riguardando invece la petidina;
b) di trascrizione nel registro della eliminazione dei farmaci non usati”)”.
Trattasi di circostanze univocamente indicative dell'effettivo compimento da parte del
Lavoratore delle condotte addebitategli con la contestazione disciplinare e che hanno condotto, ritenendo solo parzialmente accoglibili le giustificazioni del lavoratore, all'irrogazione di una blanda sanzione disciplinare: dati e circostanze che rendono inutile la prosecuzione dell'attività istruttoria per escutere personalmente i soggetti coinvolti.
Risulta, allora, del tutto infondata l'eccezione di genericità della contestazione sollevata in ricorso. Com'è noto << In tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa >> (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 30271 del 14/10/2022, Rv. 665933 - 01). Non debbono essere indicate le “fonti di prova” del fatto contestato (cfr. Cass. Sez. L – Ord. n. 3820 del 07/02/22,
Rv. 663869 - 01), ma la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13667 del 30/05/18, Rv. 648786 - 01), che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105
c.c. (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9590 del 18/04/18, Rv. 648656 - 01).
3. Sono parimenti infondate le eccezioni di cui ai punti nn. 2) (la nullità della contestazione e del procedimento per la mancanza di previsione della sanzione disciplinare applicabile), 3) (la nullità della sanzione perché irrogata su fatto diverso da quello oggetto della contestazione con violazione del principio della immutabilità della contestazione e della corrispondenza tra il fatto contestato e il fatto sanzionato ), 4) (la << divergenza del completamento della fattispecie in ordine al tempo relativamente alla “negligenza” di cui alla contestazione e al tempo indicato nella applicazione della sanzione – irrilevanza della negligenza oggetto della contestazione >>) e 5) (l'impossibilità di configurare la negligenza
6 della tenuta del registro di carico e scarico nella giornata del 17.11.22 stante l'avvenuta correzione da parte di un terzo “nei giorni successivi”).
Quanto al punto n.2) pare bastevole considerare che non si riscontra – né la indica parte ricorrente – una previsione di fonte legale o contrattuale che preveda l'indicazione esplicita, in sede di contestazione disciplinare, della sanzione applicabile: il che appare sensato poiché solo all'esito del procedimento disciplinare (che potrebbe anche concludersi con l'archiviazione e senza alcuna sanzione irrogata), valutate le fonti di prova e le giustificazioni del lavoratore, può essere scelta la sanzione adeguata a tutte le circostanze soggettive e oggettive del caso concreto.
Sul punto n.3) si ribadisce che il fatto che ha giustificato l'irrogazione della sanzione non è diverso da quello oggetto di addebito disciplinare nei sensi sopra precisati, essendosi correttamente ritenuto che l'aspetto relativo alla negligente “somministrazione” non fosse fondato alla luce delle giustificazioni rese dal lavoratore e delle risultanze della c.d.
“termografica” della paziente.
Si condivide il principio ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte in materia:
“il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione;
in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto
a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto” (Cass., sentenza n. 26043 del 07.09.2023).
In merito alle eccezioni di cui ai punti 4) e 5), giova rimarcare come la mancata correzione del registro di scarico da parte del che vi era tenuto si fosse Parte_1 manifestata nella giornata del 17.11.22, perdurando l'omessa correzione anche nei giorni seguenti fino a che non vi hanno poi concretamente provveduto altri soggetti (il medico di guardia), ma non il come del resto da lui riconosciuto. Parte_1
7 Il fatto che alla omissione vi abbiano tardivamente posto rimedio altri soggetti non elide la rilevanza della negligente condotta già compiutamente integratasi a carico del lavoratore ricorrente.
4. Appare quasi incomprensibile, prima ancora che infondata, la dedotta doglianza relativa ad una “manifesta ostilità” dell'azienda resistente.
Si rileva, in proposito, che non si è trattato di un “banale errore da correggere, ma di una disinvolta gestione di aspetti e compiti relativi alla precisa e corretta gestione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti che pertengono proprio ed esattamente alla qualifica di infermiere professionale del ricorrente.
Correttamente evidenzia parte resistente che una mancanza ingiustificata o un presunto furto di detti farmaci vanno segnalati “ex lege” tempestivamente all'Autorità di
Pubblica Sicurezza.
Lo stesso lavoratore ha ammesso che, dopo aver erroneamente riportato sul diario clinico le indicazioni del medico, aveva scaricato erroneamente una fiala di petidina – scambiandola per morfina - ed una di morfina (peraltro utilizzata per la terapia della paziente solo per un quinto del contenuto, non essendo stati utilizzati per finalità terapeutiche del servizio i quattro quinti della fiala di morfina, a suo dire gettati nel contenitore apposito), riportando quindi sul registro carico – scarico stupefacenti lo scarico di due fiale di morfina invece che di una fiala di morfina ed una di petidina.
Le indicazioni per la gestione del registro carico – scarico secondario (ovvero presso ogni Unità Operativa) sono contenute nel DM 03.08.2001 (c.d. “Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative”) che prevede, nell'Allegato 1, contenente le “norme d'uso del registro di carico e scarico delle sostanze” che:“6. Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sana preparazione medicinale, indicandone la forma farmaceutica e il dosaggio. Inoltre si deve riportare l'unità di misura adottata per la movimentazione.
7. Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione.
8. Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza.
9. Per le registrazioni deve essere impiegato un mezzo indelebile;
le eventuali correzioni, effettuate senza alcuna abrasione e senza uso di sostanze coprenti, dovranno essere controfirmate. 10. Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui farmaco residuo non può essere successivamente utilizzato (come ad
8 esempio una fiala iniettabile), si procederà allo scarico dell'unità di forma farmaceutica.
Nelle note sarà specificata l'esatta quantità di farmaco somministrata, corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del paziente. La quantità residua del farmaco è posta tra i rifiuti speciali da avviare alla termodistruzione.” (all. 12 ULSS 9 – D. Ministero della
Sanità 03.08.2001 n. 15414).
Tutto ciò fa ben comprendere come l'attenzione dell'azienda per il rigoroso rispetto delle disposizioni in merito alla tenuta del registro carico – scarico degli stupefacenti esclude che vi sia stato un atteggiamento “vessatorio” da parte dell'azienda.
Solo una visione preconcetta e distorta può infine ricollegare all'avvenuta archiviazione di due procedimenti disciplinari una volontà ostile dell'Azienda: basti considerare che nel secondo caso (era a lui contestato di aver “somministrato, in data
29/05/2024 intorno alle ore 20,10, a paziente ricoverato presso l'Ospedale di Comunità di
San Bonifacio, una fiala di morfina in assenza della prescrizione medica obbligatoria, pur essendo privo della qualifica professionale richiesta) lo stesso ricorrente conferma che aveva aumentato il dosaggio dell'afflusso nella macchina erogatrice della morfina rispetto a quanto prescritto dal medico, “effettuando un aumento dell'afflusso, limitatissimo nel tempo
e nella quantità, del farmaco per sopperire al dolore persistente di un paziente, dolore che effettivamente eliminato da tale iniziativa”.
Non si trattava, dunque, di una “invenzione” ostile della resistente per colpire il lavoratore bensì della doverosa valutazione di una condotta dell'infermiere senza dubbio degna di attenzione (la “liberalizzazione” del dosaggio delle erogazioni di stupefacenti da parte del personale infermieristico rispetto alle prescrizioni del personale medico potrebbe comportare notevoli problemi all'azienda ospedaliera, anche in punto gestione del paziente e delle relative responsabilità professionali), anche se nella giusta considerazione di tutte le circostanze soggettive e oggettive del caso concreto ha condotto ad una archiviazione tutt'altro che malevola nei riguardi del ricorrente.
5. Il ricorso – compresa la relativa spropositata domanda risarcitoria - è allora del tutto infondato ed ogni altra e diversa questione appare superata ed assorbita.
Il ricorso va, quindi, integralmente rigettato, e le spese di lite, liquidate sui valori medi come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata, per una causa del valore indicato in ricorso (25.059,09 €), seguono la soccombenza.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_1 resistente che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge.
Verona, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
10
Causa n. 2813 2024
Sono comparsi
• l'avv. Lelio Limoni per la parte ricorrente che è personalmente presente
• l'avv. Barbara Bolognesi per parte convenuta.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura in assenza delle parti, autorizzate ad assentarsi.
Il Giudice
Dr. Marco Cucchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dr. Marco Cucchetto, all'udienza del giorno 15.12.25 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 2813 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 29.11.24
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LIMONI Parte_1 C.F._1
LELIO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LIMONI LELIO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
OL RB e dell'avv. AZZINI ALESSANDRO ( VIA C.F._2
VALVERDE, 42 37100 VERONA, elettivamente domiciliato in VIA VALVERDE, 42 37100
VERONA presso il difensore avv. OL RB
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.24 , infermiere assunto sin dal Parte_1
14.12.09 dall (all'epoca dall' , espone, in sintesi, che: Parte_2 Pt_3
- non aveva mai riportato sanzioni disciplinari ed il suo operato era stato positivamente valutato fino a che in data 30.12.22 non gli veniva comunicata la contestazione disciplinare ex art.55bis D.Lgs. n.165/2001 del 27.12.22 (doc. 3), con contestuale convocazione per l'audizione, relativa all'addebito di “negligenza nell'esecuzione di compiti assegnati con particolare riferimento alla somministrazione di stupefacenti e conseguente tenuta del registro di carico e scarico nella giornata del 17 novembre 2022”, che si originava dalla
1 Parte segnalazione dal direttore datata Parte_5 Parte_6
5.12.2022 n. prot. 0239788, pure allegata alla contestazione disciplinare (doc. 4);
- la “presunta violazione” viene così illustrata in ricorso: 1) in data 17.11.22 Mantovani
EN ricevette prescrizioni del medico curante per il trattamento di una paziente alla quale si dovevano, contemporaneamente, prestare molteplici terapie che prevedevano somministrazione di ossigeno in maschera semplice e vari incombenti di cura
(somministrazione di morfina, elettrocardiogramma con monitoraggio, somministrazione di cortisone, diuretici e ossigeno ad alti flussi;
nonché trasferimento urgente all'area critica); 2) errando nella lettura della prescrizione medica, che prevedeva la somministrazione di mg. 2 di morfina, e ritenendo erroneamente che consistesse in 20 mg., egli estrasse due fiale dall'apposito sito del dispensario ove era solitamente depositata, la morfina, avvedendosi a suo dire solo dopo l'apertura di entrambe le fiale del fatto che una delle due fiale (simile per foggia) era in realtà di petidina (come riportato in etichetta) e l'altra era di 20 mg (e non di 2 mg) di morfina: solo a quel punto egli avrebbe riletto la prescrizione medica accertando che prevedeva la somministrazione della morfina nella misura di 2 mg. e non già di 20 mg. come da lui erroneamente ritenuto prima di aprirla;
3) eseguì quindi la somministrazione alla paziente utilizzando solo 2 mg. della fiala aperta di morfina (aspirando la fiala con una siringa da 5 ml., nella misura di 1 ml. di morfina cui aggiunse 4 ml di soluzione fisiologica),
e poi somministrando alla paziente la dose di 1 ml. di tale contenuto (1/5 della fiala) che è
l'equivalente a 2 mg. di morfina come da prescrizione medica;
4) gettò quindi nel contenitore dei farmaci destinati allo smaltimento la fiala con i restanti 4/5 della fiala di morfina e l'intera fiala di petidina;
5) nel foglio unico terapia firmò la prescrizione medica dandola così per eseguita, senza avvedersi dell'errore di trascrizione nel registro delle sostanze stupefacenti;
6) nei giorni successivi al 17.11.22 (v. correzione operata in prima udienza) “ tentò di correggere l'errore verificando però che la correzione Parte_1 sul registro di carico/scarico era già stata fatta”;
- nei giorni successivi fu avvicinato dal caposala sig. , Parte_1 Parte_7
alla presenza del primario Dott.ssa che lo poneva al corrente degli errori Parte_6
sopra detti, confermandogli che gli errori sul registro erano stati corretti: quanto accaduto il
17.11.22 fu oggetto di comunicazione diretta del ricorrente con sua mail dell'01.12.22 (doc.
5) ed in seguito con memoria del 23.01.23 trasmessa sempre via e-mail (doc. 6);
- in data 31.1.23 si tenne in videoconferenza l'incontro per consentire al ricorrente di esporre le proprie giustificazioni e con provvedimento n.35953 prot. del 21 febbraio 2023 la
2 AULSS 9 notificò via posta al ricorrente la sanzione disciplinare della multa di importo pari a
4 ore di retribuzione, sulla scorta della seguente motivazione (v.doc.1): “Ritenute le stesse
(nota: le giustificazioni addotte da nella memoria sub docc.5,6) solo Parte_1 parzialmente meritevoli di accoglimento, atteso che, pur riscontrandosi l'indicazione della somministrazione nella termografica della paziente nella misura indicata sia nella segnalazione sia nella memoria, non ha provveduto, né nell'immediatezza dei fatti, né nei giorni successivi, alla correzione delle errate registrazioni sul registro degli stupefacenti, effettuata solo nei giorni successivi da parte del medico di guardia”;
- la sanzione disciplinare venne eseguita con la trattenuta di €.59,09 sulla busta paga del mese di marzo 2023 (doc. 8 e 9).
Ciò posto in ricorso si impugna la sanzione disciplinare eccependo: 1) la nullità della contestazione e del procedimento per la mancata descrizione del fatto (violazione dell'art. 55bis D.Lgs. n.165/2001 e dell'art.7 L.n.300/1970 e art.24 Cost.); 2) la nullità della contestazione e del procedimento per la mancanza di previsione della sanzione disciplinare applicabile;
3) la nullità della sanzione perché irrogata su fatto diverso da quello oggetto della contestazione con violazione del principio della immutabilità della contestazione e della corrispondenza tra il fatto contestato e il fatto sanzionato in violazione dell'art.7
L.n.300/1970 e art.24 Cost.; 4) la ordine al tempo relativamente alla “negligenza” di cui alla contestazione e al tempo indicato nella applicazione della sanzione – irrilevanza della negligenza oggetto della contestazione
>>; 5) l'impossibilità di configurare la negligenza della tenuta del registro di carico e scarico nella giornata del 17.11.22 stante l'avvenuta correzione da parte di un terzo “nei giorni successivi”.
In ricorso si contesta ulteriormente la “Manifesta ostilità nella gestione del personale” quale si evince dal contesto in cui è maturata la contestazione in esame e da altri due procedimenti disciplinari intentati nel corso dell'anno 2022 nei confronti del ricorrente ma conclusisi con provvedimento di archiviazione: in relazione a ciò in ricorso si chiede il
“risarcimento del danno, anche morale, cagionato dall'ingiusta sanzione e dalla ripetuta instaurazione di procedimenti disciplinari evitabili cagionanti grave e stress psicologico tuttora perdurante, da determinarsi equitativamente comunque nella misura minima di €
25.000,00; con vittoria delle spese e compenso di lite”.
3 Si costituisce l resistente ribadendo la legittimità formale e sostanziale della CP_1
contestazione disciplinare e della successiva irrogazione della sanzione, e la sua proporzionalità ai fatti emersi, contestando la fondatezza delle eccezioni sollevate in ricorso e chiedendo rigettarsi le domande del lavoratore, offrendo la ricostruzione documentale degli accadimenti oggetto di giudizio (punti nn.
1-20 della memoria di costituzione) nonché contestando la sussistenza della lamentata “manifesta ostilità” e la fondatezza della relativa esorbitante richiesta risarcitoria.
In prima udienza è stato avviato un tentativo di conciliazione, che ha dato esito negativo alla successiva udienza;
anche alla luce della documentazione depositata in atti e delle rispettive allegazioni delle parti, non si è ritenuto necessario far luogo ad attività istruttorie integrative – essendo irrilevanti le richieste di prova testimoniale formulate dalle parti – e considerata la controversia fondata su aspetti e profili interpretativi e documentali, il giudice ha rinviato per la discussione con termine per note all'udienza odierna nella quale le parti, invitate alla discussione, hanno concluso come in epigrafe e la causa è stata decisa mediante lettura di dispositivo, con motivazione contestuale.
* * *
Il ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
1. I fatti in contesa appaiono sufficientemente chiari e delineati sia pure nella diversa lettura che ne offrono le parti dai rispettivi contrapposti punti di vista.
Risulta documentalmente che con nota prot. n. 239788 del 05.12.2022, il Direttore della di San Bonifacio segnalava Parte_8 all' (“UPD”), per le determinazioni di competenza, di essere Parte_9 giunta a conoscenza che, in data 17.11.2022, il aveva “compilato il diario clinico Parte_1
della paziente D.G., indicando una posologia di farmaci stupefacenti somministrati non conforme a quanto prescritto dal medico;
inoltre ha compilato lo scarico di sostanza stupefacente dall'apposito registro in maniera non conforme ai farmaci effettivamente
<
In particolare, dal registro carico - scarico degli stupefacenti (all. 05 ULSS 9) risultavano scaricati, in data 17.11.22, 20 mg di morfina (due fiale) per la paziente D.G. ma, successivamente, gli infermieri del reparto si rendevano conto della presenza di una fiala di morfina in più rispetto quanto riportato nel registro e dell'assenza di una fiala di petidina
(farmaco analgesico oppioide sintetico). Il fatto era portato a conoscenza del Coordinatore
4 ( ), e del medico di guardia (Dott. ), che provvedeva ad apportare la dovuta Pt_7 Per_1 correzione sul registro carico – scarico degli stupefacenti.
Il 28.11.22 si teneva un colloquio tra il ricorrente, la Dott.ssa ed il Parte_6
Dott. , per capire l'accaduto e, viste le spiegazioni incerte sulle incongruenze Parte_7
rispetto al registro di carco/scarico, era appositamente assegnato al ricorrente un termine per illustrare per iscritto l'accaduto e questi vi ha provveduto, come si è visto, in data
01.12.2022 (all. 02 9 – nota prot. n. 239788 del 05.12.2022). CP_1
La versione del ricorrente, già in premessa riportata, e le illustrate risultanze documentali, consentono allora di ritenere pacificamente verificatisi i fatti già rilevati con nota 5.12.22 e successivamente oggetto di addebito.
2. Nel caso di specie gli addebiti contestati sono sufficientemente chiari e precisi, e lo stesso ricorrente ripropone in ricorso le difese già ampiamente illustrate dapprima nella mail
1.12.22 (allegata sub doc. 2 res.) e quindi nelle giustificazioni rese con nota 25.1.23 in sede disciplinare (cfr all. 09 9). CP_1
La lettera di contestazione disciplinare contiene, d'altra parte, una chiara indicazione dell'addebito, consistente nell'aver eseguito, in data 17.11.2022, con negligenza i compiti a lui assegnati con riguardo alla “somministrazione di stupefacenti” ad una paziente ed alla relativa “conseguente tenuta del registro di carico e scarico”.
In proposito la lettera di contestazione disciplinare contiene esplicito e inequivocabile rinvio per relationem alla nota prot. n. 239788 del 05.12.2022, con la quale la Dott.ssa egnalava nel dettaglio all'UPD i fatti contestati, nota che pure era materialmente Pt_6
allegata alla lettera di contestazione e che ne veniva a costituire parte integrante (cfr. all. 02
9). CP_1
La Dott.ssa esplicitamente indicava che il (ed il ricorrente non Pt_6 Parte_1 ha smentito la versione: anzi, l'ha confermata anche in giudizio) aveva erroneamente scaricato e smaltito due fiale di sostanze stupefacenti senza aver effettuato le relative registrazioni (cfr. all. 02 9): “…ha compilato lo scarico di sostanza stupefacente CP_1 dall'apposito registro in maniera non conforme ai farmaci effettivamente <
(…omissis…). Tuttavia successivamente gli infermieri si avvedevano della presenza in cassaforte di 1 fiala di morfina in più (rispetto a quanto riportato nel registro) e dell'assenza di 1 fiala di petidina”). E dalle difese dello stesso infermiere odierno ricorrente, emerge che egli aveva ben compreso l'oggetto della contestazione a lui addebitata (cfr. all. 09 9 CP_1
5 “… ho sul momento dimenticato di correggere gli errori: a) di trascrizione del prelievo di due fiale di morfina, una riguardando invece la petidina;
b) di trascrizione nel registro della eliminazione dei farmaci non usati”)”.
Trattasi di circostanze univocamente indicative dell'effettivo compimento da parte del
Lavoratore delle condotte addebitategli con la contestazione disciplinare e che hanno condotto, ritenendo solo parzialmente accoglibili le giustificazioni del lavoratore, all'irrogazione di una blanda sanzione disciplinare: dati e circostanze che rendono inutile la prosecuzione dell'attività istruttoria per escutere personalmente i soggetti coinvolti.
Risulta, allora, del tutto infondata l'eccezione di genericità della contestazione sollevata in ricorso. Com'è noto << In tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa >> (Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 30271 del 14/10/2022, Rv. 665933 - 01). Non debbono essere indicate le “fonti di prova” del fatto contestato (cfr. Cass. Sez. L – Ord. n. 3820 del 07/02/22,
Rv. 663869 - 01), ma la contestazione dell'addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l'immediata difesa e deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 13667 del 30/05/18, Rv. 648786 - 01), che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105
c.c. (Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9590 del 18/04/18, Rv. 648656 - 01).
3. Sono parimenti infondate le eccezioni di cui ai punti nn. 2) (la nullità della contestazione e del procedimento per la mancanza di previsione della sanzione disciplinare applicabile), 3) (la nullità della sanzione perché irrogata su fatto diverso da quello oggetto della contestazione con violazione del principio della immutabilità della contestazione e della corrispondenza tra il fatto contestato e il fatto sanzionato ), 4) (la << divergenza del completamento della fattispecie in ordine al tempo relativamente alla “negligenza” di cui alla contestazione e al tempo indicato nella applicazione della sanzione – irrilevanza della negligenza oggetto della contestazione >>) e 5) (l'impossibilità di configurare la negligenza
6 della tenuta del registro di carico e scarico nella giornata del 17.11.22 stante l'avvenuta correzione da parte di un terzo “nei giorni successivi”).
Quanto al punto n.2) pare bastevole considerare che non si riscontra – né la indica parte ricorrente – una previsione di fonte legale o contrattuale che preveda l'indicazione esplicita, in sede di contestazione disciplinare, della sanzione applicabile: il che appare sensato poiché solo all'esito del procedimento disciplinare (che potrebbe anche concludersi con l'archiviazione e senza alcuna sanzione irrogata), valutate le fonti di prova e le giustificazioni del lavoratore, può essere scelta la sanzione adeguata a tutte le circostanze soggettive e oggettive del caso concreto.
Sul punto n.3) si ribadisce che il fatto che ha giustificato l'irrogazione della sanzione non è diverso da quello oggetto di addebito disciplinare nei sensi sopra precisati, essendosi correttamente ritenuto che l'aspetto relativo alla negligente “somministrazione” non fosse fondato alla luce delle giustificazioni rese dal lavoratore e delle risultanze della c.d.
“termografica” della paziente.
Si condivide il principio ribadito anche recentemente dalla Suprema Corte in materia:
“il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore di lavoro alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implicano una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione;
in tema di licenziamento disciplinare, infatti, il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto
a quelle contestate, così da determinare una concreta menomazione del diritto di difesa dell'incolpato, e non quando il datore di lavoro proceda a un diverso apprezzamento o a una diversa qualificazione del medesimo fatto” (Cass., sentenza n. 26043 del 07.09.2023).
In merito alle eccezioni di cui ai punti 4) e 5), giova rimarcare come la mancata correzione del registro di scarico da parte del che vi era tenuto si fosse Parte_1 manifestata nella giornata del 17.11.22, perdurando l'omessa correzione anche nei giorni seguenti fino a che non vi hanno poi concretamente provveduto altri soggetti (il medico di guardia), ma non il come del resto da lui riconosciuto. Parte_1
7 Il fatto che alla omissione vi abbiano tardivamente posto rimedio altri soggetti non elide la rilevanza della negligente condotta già compiutamente integratasi a carico del lavoratore ricorrente.
4. Appare quasi incomprensibile, prima ancora che infondata, la dedotta doglianza relativa ad una “manifesta ostilità” dell'azienda resistente.
Si rileva, in proposito, che non si è trattato di un “banale errore da correggere, ma di una disinvolta gestione di aspetti e compiti relativi alla precisa e corretta gestione di medicinali contenenti sostanze stupefacenti che pertengono proprio ed esattamente alla qualifica di infermiere professionale del ricorrente.
Correttamente evidenzia parte resistente che una mancanza ingiustificata o un presunto furto di detti farmaci vanno segnalati “ex lege” tempestivamente all'Autorità di
Pubblica Sicurezza.
Lo stesso lavoratore ha ammesso che, dopo aver erroneamente riportato sul diario clinico le indicazioni del medico, aveva scaricato erroneamente una fiala di petidina – scambiandola per morfina - ed una di morfina (peraltro utilizzata per la terapia della paziente solo per un quinto del contenuto, non essendo stati utilizzati per finalità terapeutiche del servizio i quattro quinti della fiala di morfina, a suo dire gettati nel contenitore apposito), riportando quindi sul registro carico – scarico stupefacenti lo scarico di due fiale di morfina invece che di una fiala di morfina ed una di petidina.
Le indicazioni per la gestione del registro carico – scarico secondario (ovvero presso ogni Unità Operativa) sono contenute nel DM 03.08.2001 (c.d. “Approvazione del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope per le unità operative”) che prevede, nell'Allegato 1, contenente le “norme d'uso del registro di carico e scarico delle sostanze” che:“6. Ogni pagina del registro deve essere intestata ad una sana preparazione medicinale, indicandone la forma farmaceutica e il dosaggio. Inoltre si deve riportare l'unità di misura adottata per la movimentazione.
7. Le registrazioni, sia in entrata sia in uscita, devono essere effettuate cronologicamente, entro le 24 ore successive alla movimentazione, senza lacune di trascrizione.
8. Dopo ogni movimentazione, deve essere indicata la giacenza.
9. Per le registrazioni deve essere impiegato un mezzo indelebile;
le eventuali correzioni, effettuate senza alcuna abrasione e senza uso di sostanze coprenti, dovranno essere controfirmate. 10. Nel caso di somministrazione parziale di una forma farmaceutica il cui farmaco residuo non può essere successivamente utilizzato (come ad
8 esempio una fiala iniettabile), si procederà allo scarico dell'unità di forma farmaceutica.
Nelle note sarà specificata l'esatta quantità di farmaco somministrata, corrispondente a quella riportata nella cartella clinica del paziente. La quantità residua del farmaco è posta tra i rifiuti speciali da avviare alla termodistruzione.” (all. 12 ULSS 9 – D. Ministero della
Sanità 03.08.2001 n. 15414).
Tutto ciò fa ben comprendere come l'attenzione dell'azienda per il rigoroso rispetto delle disposizioni in merito alla tenuta del registro carico – scarico degli stupefacenti esclude che vi sia stato un atteggiamento “vessatorio” da parte dell'azienda.
Solo una visione preconcetta e distorta può infine ricollegare all'avvenuta archiviazione di due procedimenti disciplinari una volontà ostile dell'Azienda: basti considerare che nel secondo caso (era a lui contestato di aver “somministrato, in data
29/05/2024 intorno alle ore 20,10, a paziente ricoverato presso l'Ospedale di Comunità di
San Bonifacio, una fiala di morfina in assenza della prescrizione medica obbligatoria, pur essendo privo della qualifica professionale richiesta) lo stesso ricorrente conferma che aveva aumentato il dosaggio dell'afflusso nella macchina erogatrice della morfina rispetto a quanto prescritto dal medico, “effettuando un aumento dell'afflusso, limitatissimo nel tempo
e nella quantità, del farmaco per sopperire al dolore persistente di un paziente, dolore che effettivamente eliminato da tale iniziativa”.
Non si trattava, dunque, di una “invenzione” ostile della resistente per colpire il lavoratore bensì della doverosa valutazione di una condotta dell'infermiere senza dubbio degna di attenzione (la “liberalizzazione” del dosaggio delle erogazioni di stupefacenti da parte del personale infermieristico rispetto alle prescrizioni del personale medico potrebbe comportare notevoli problemi all'azienda ospedaliera, anche in punto gestione del paziente e delle relative responsabilità professionali), anche se nella giusta considerazione di tutte le circostanze soggettive e oggettive del caso concreto ha condotto ad una archiviazione tutt'altro che malevola nei riguardi del ricorrente.
5. Il ricorso – compresa la relativa spropositata domanda risarcitoria - è allora del tutto infondato ed ogni altra e diversa questione appare superata ed assorbita.
Il ricorso va, quindi, integralmente rigettato, e le spese di lite, liquidate sui valori medi come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata, per una causa del valore indicato in ricorso (25.059,09 €), seguono la soccombenza.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite sostenute dalla CP_1 resistente che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge.
Verona, 15 dicembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marco Cucchetto
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