Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 8438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8438 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08438/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04100/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4100 del 2025, proposto da
HO AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Ida Laudisa, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Cavour, 139;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n.1944/2025
adottata dal Tar Campania - Napoli, a definizione del giudizio n. 4986/2024 r.g., pubblicata il 10.03.2025 e notificata il 12.03.2025, con la quale è stato annullato il decreto
Cat.A12/2024/Imm/1^Sez/Dinieghi/195 del 24.04.2024, not. il 22.05.2024 dalla Polizia di frontiera Napoli - Capodichino, di diniego di rinnovo/conversione di pse da “casi speciali” a motivi di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa AN NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza n. 1944 del 2025 di questo TAR è stato accolto il ricorso proposto avverso il decreto di rigetto di conversione del permesso di soggiorno da casi speciali a motivo di lavoro.
In particolare, il TAR ha ritenuto fondato il motivo di ricorso in cui è stata dedotta la violazione delle garanzie procedimentali dal momento che il preavviso di diniego era stato indirizzato a domicilio diverso da quello eletto dal cittadino straniero.
2. Con il ricorso in esame è chiesta l’ottemperanza della detta sentenza.
Il ricorrente riferisce che, a seguito della pubblicazione della sentenza, il 12.03.2025, a mezzo del suo procuratore, chiedeva alla Questura di Napoli di essere convocato per il rinnovo del permesso di soggiorno.
L’istanza era trasmessa anche al Consolato d’Italia a Islamabad per il rilascio del visto di reingresso nel territorio dello Stato. La richiesta di convocazione era sollecitata il 09.05.2025 e anche il 29.07.2025 . Tuttavia, la P.A. rimaneva inerte e non dava ottemperanza al giudicato.
3. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito specificati.
La sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza ha annullato il diniego impugnato per vizi sia formali che sostanziali.
In primo luogo, per la violazione delle garanzie partecipative ed in secondo luogo per una erronea valutazione dei documenti attestanti il reddito proveniente dall’attività lavorativa.
Per vero, il difetto di contraddittorio, ha determinato il vizio di difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione in quanto la stessa non ha potuto acquisire gli elementi che la parte avrebbe potuto integrare per il buon esito del procedimento.
4. La sentenza di merito sul punto è chiara.
Si legge, infatti, al punto 5 della sentenza ottemperanda: “5. La pretermissione delle garanzie partecipative, nel caso di specie, assume portata sostanziale in quanto l’aver indirizzato il preavviso di diniego ad un indirizzo diverso da quello comunicato tempestivamente all’Amministrazione non ha consentito alla parte di chiarire in sede procedimentale gli aspetti controversi relativi alla insufficienza del reddito ed alla presunta irreperibilità ”.
In esecuzione della sentenza, l’Amministrazione dovrà, nel riesercitare il potere, valutare la congruità del requisito reddituale in capo al ricorrente, valutazione omessa in ragione del vizio del contraddittorio procedimentale.
5. Peraltro, la documentazione reddituale è già in possesso della Questura di Napoli il che non rende necessario il reingresso del cittadino straniero dal suo Paese di origine.
In particolare, al punto 5.1 della sentenza di merito si dà atto che il ricorrente “ ha comprovato di aver conseguito redditi dalla sua attività di lavoratore autonomo per gli anni 2022, 2023,2024 ossia per le annualità riferibili alla istanza di conversione del titolo di soggiorno ”.
6. Dunque, in accoglimento del ricorso, va ordinato all’amministrazione resistente, sulla base delle risultanze documentali in suo possesso, di esaminare l’istanza di conversione del titolo di soggiorno proposta dal ricorrente, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia, si nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio, il quale allo scadere del termine di trenta giorni, su istanza della parte, si insedierà dando attuazione al giudicato nell’ulteriore termine di trenta giorni.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed ordina alla Questura di Napoli di dare ottemperanza al giudicato che si è formato sulla sentenza in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato, se versato da attribuirsi all’avvocato Ida Laudisa che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
AN NT, Consigliere, Estensore
CC Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN NT | AN ER |
IL SEGRETARIO