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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/06/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4582/2022 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 CodiceFiscale_1
Salvatore Giuseppe Carrabba (C.F. ) Maria Maddalena Di Blasi (C.F. CodiceFiscale_2 [...]
) e Salvatore Nardò C.F. ed elett.te dom.ta presso lo C.F._3 CodiceFiscale_4 studio di quest'ultimo sito in Catanzaro alla via Domenico Romeo n. 35.
Ricorrente
E in persona del curatore Avv. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Nazzareno Rubino (codice fiscale:
[...]
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla C.F._5
Via Giovanni XXIII 74
Resistente Conclusioni: come da verbale del 9.5.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la
[...] perché l' ne accertasse l'inadempimento e la Controparte_3 CP_4 conseguente responsabilità in relazione alle prestazioni sanitarie dalla stessa rese in occasione del ricovero di nel periodo dal 23.9.2012 al 25.9.2012, attività sanitaria Controparte_5 asseritamente contraddistinta da grave negligenza ed imprudenza.
Chiedeva volersi accertare, inoltre, che all'epoca del ricovero la paziente fosse affetta da
1 ictus criptogenetico asintomatico e forame ovale pervio non severo e non soffrisse di aritmia da fibrillazione atriale parossitica nè di disturbi della sfera psichica e che la struttura convenuta avesse trasgredito all'onere informativo nei confronti della paziente.
Da ultimo, chiedeva accertarsi che il trattamento della patologia attorea summenzionato fosse suscettibile di un primo approccio con la terapia farmacologica mediante antiaggregante piastrinico e che l'alternativa chirurgica, chiusura del forame ovale pervio, pur prevista in letteratura, fosse ancora controversa e riservata alle forme più severe ovvero trombigene.
L'operazione chirurgica venne eseguita in maniera erronea con un fallace posizionamento del device che, oltre a risultare inutile, comportava anche conseguenze dannose quali l' insorgenza di una fibrillazione parossistica persistente cronica, nonchè di una sindrome post traumatica da stress.
Alla luce delle conseguenze dell'intervento eseguito chiedeva accertarsi il residuare in capo all'attrice di un danno biologico/alla salute, con postumi permanenti non inferiori al 18%; inoltre, che a causa dell'informativa omessa e carente, ebbe a prestare un consenso Controparte_5 viziato, subendo la lesione del diritto all'autodeterminazione nonché un danno alla salute, suscettibili di autonoma valutazione e risarcimento;
chiedeva, ancora, di accertare gli ulteriori danni morali riportati dall'attrice e condannare la Controparte_6
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione
[...] dal fatto al soddisfo, nonchè, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio e di quello per A.T.P.
In data 09.02.2023 si costituiva in giudizio che evidenziava l'erroneità Controparte_3 degli assunti di parte attrice in merito ad una presunta responsabilità dei sanitari di . CP_1
Nel corso del giudizio, il procuratore della convenuta depositava istanza di interruzione del giudizio, producendo copia della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito della procedura concorsuale iscritta al n. 52/23, con la quale la sua assistita risultava essere stata messa in liquidazione giudiziale.
In data 13.2.2024, l'A.G. dichiarava il giudizio interrotto ed in data 8.4.2024 Parte_1 lo riassumeva nei confronti della giudiziale insistendo
[...] CP_1 Controparte_3 nell'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe e specificando che, al momento del ricovero in data 24.9.2012, la paziente si fosse sottoposta ad intervento chirurgico di chiusura del forame ovale pervio (PFO) mediante impianto percutaneo di device Figulla Flex Uniform 33.
In data 26.06.2024 si costituiva in giudizio la liquidazione giudiziale di Controparte_3 la quale chiedeva l'inammissibilità della domanda in quanto, ai sensi dell'art. 151 del codice
[...]
2 della crisi di impresa, l'oggetto del presente giudizio era ormai sottratto alla cognizione del Giudice ordinario per essere di competenza del Tribunale Fallimentare, dovendo l'accertamento del passivo, nel quale tutti i crediti vantati nei confronti della società posta in liquidazione debbano confluire, essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III delle disposizioni normative succitate.
Dalla disciplina discendeva l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità della domanda proposta, secondo le forme del rito ordinario di cognizione, ed il giudice investito della stessa non avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza in favore del tribunale fallimentare ma, a secondo dei casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda medesima, inidonea a conseguire una pronuncia di merito.
In via subordinata, rispetto alla summenzionata eccezione, faceva rilevare che le domande proposte nei confronti della Liquidazione giudiziale dovessero essere rigettate poiché destituite di fondamento, e prive di riscontro probatorio riservandosi di meglio controdedurre nella competente sede fallimentare ove controparte avesse formulato la propria istanza di ammissione al passivo.
All'udienza del 09.05.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini di 20 giorni oltre ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione della resistente in merito all'improcedibilità della domanda nel caso di sopravvenuta messa in liquidazione della convenuta.
Al riguardo si premette che nell'ipotesi in cui oggetto di accertamento giudiziario sia un credito vantato nei confronti del fallimento, al quale si equipara la liquidazione giudiziale, vige una forza attrattiva del Tribunale fallimentare a conoscere in via esclusiva della pretesa creditoria con l'impiego di un rito speciale.
Soccorre al riguardo la Suprema Corte la quale stabilisce che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e
93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda;
ciò in ragione del principio di
3 conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo”. (Sez. III- Sentenza n. 24156 del 04.10.2018).
Il principio è stato specificamente ribadito dalla Suprema Corte anche in relazione all'opposizione all'esecuzione: “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art.
52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo”. (Sez. III sentenza n. 29327 del 13.11.2019).
A seconda del momento in cui intervenga il fallimento o la liquidazione giudiziale rispetto a quello di proposizione della domanda giudiziaria la stessa sarà dichiarata inammissibile o improcedibile ai sensi degli artt. 151 e 201 CCII, quindi venendo al caso di specie in cui la dichiarazione giudiziale è sopravvenuta nel corso del giudizio la domanda andrà dichiarata improcedibile.
“Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione” ( Cass. n. 9461/2020).
Per le suesposte ragioni la domanda di parte ricorrente in via preliminare deve essere dichiarata improcedibile, rimanendo assorbite le questioni di merito.
Le spese sono compensate, attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda proposta da Parte_1
- spese compensate
Catanzaro 19.6.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro
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