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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/11/2025, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3635/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3635/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICALETTI Parte_1 C.F._1 AS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICO DEL NARDO N.12 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MICALETTI AS
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COBIANCHI CARLO ( CORSO PRINCIPE UMBERTO 19 C.F._2 L'AQUILA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SABRINA DI PAOLANTONIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VISCHIA C.F._3 DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRENTO E TRIESTE 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VISCHIA DANIELA
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice di Pace di Teramo con sentenza 215 del 2019 ha respinto la domanda, condannando l'attore alle spese, con la quale aveva chiesto di essere Parte_1 risarcito del danno,sostenendo che in data 2 luglio 2017 alle ore 14.50 circa la propria autovettura si era immessa in Viale Bovio da Via della Monica in Teramo quando era stato tamponato dall'auto condotta da Di TO AB proprietaria ed assicurata da . Il giudice ha ritenuto responsabile lo CP_1 stesso conducente della vettura attorea , , che nell'immediatezza del sinistro Controparte_2 ebbe ad assumersene la responsabilità con modulo di constatazione amichevole ove ammetteva di non aver rispettato il segnale di stop provocando la collisione. Interpone appello il soccombente affermando che la responsabilità quantomeno concorsuale era del veicolo antagonista che aveva proceduto su strada bagnata ad eccessiva velocità e con gomme lisce. Il modulo manca dello schizzo planimetrico e quindi non è completo in ogni sua parte;
pertanto non fa prova. I frammenti dell'indicatore sinistro anteriore del veicolo antagonista si trovano molto oltre il punto di immissione dallo stop il che implica che si trattò di un tamponamento di auto immessa da tempo.L'usura dei pneumatici della vettura antagonista è provata dalle foto prodotte. Anche i gravi danni riportati dall'auto dell'appellante attestano la grande velocità con cui la vettura antagonista ebbe ad impattarla. Sulla costituzione delle appellate, che invocano la conferma della sentenza ed in subordine la responsabilità prevalente dell'appellante, fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, in quanto non richiesti da alcuno ed avendo tutte le parti partecipato all'udienza; la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Se il CID viene sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, si forma una presunzione relativa sia in ordine alla verificazione, sia in ordine alla responsabilità dell'incidente, salvo prova contraria a carico dell'assicurazione. L'errata indicazione del luogo del sinistro non inficia di per sé tale presunzione, purché rimangano prove sufficienti in ordine alla dinamica ed alle conseguenze del sinistro, come anche recentemente affermato da Cassazione con decisione 881/25. In tema di circolazione stradale, lo stop impone a carico del conducente di un autoveicolo l'obbligo di arrestare la marcia del mezzo in ogni caso, anche in caso di strada sgombra da altri veicoli. Ciò posto, in caso di sinistro stradale, la prova della causa del sinistro dovuta esclusivamente al mancato rispetto dello stop, determina il superamento della presunzione di concorso di colpa tra i soggetti coinvolti. ( Tribunale di Torre Annunziata, 800/2022 ). La stessa perizia di parte assume che la vettura della convenuta abbia avuto una velocità entro i limiti, 44 km/h; non ha reperito sicure tracce di frenata, il perito di parte, per cui può tranquillamente affermarsi che il sinistro si è verificato perché il mezzo dell'attore si è improvvisamente immesso dal segnale di stop, non dando nemmeno quindi il tempo al veicolo antagonista di frenare. Quindi dai dati tecnici estrapolati dalla stessa consulenza di parte prodotta, può affermarsi che la colpa è esclusivamente del veicolo di parte attrice, come del resto risulta chiaramente dal CID;
mentre le conclusioni a cui giunge il perito di parte, secondo le quali il sinistro fu dovuto a guida disattenta ed imprudente di parte convenuta, non sono supportate dai dati tecnici contenuti nella stessa perizia. La Mercedes è stata colpita tangenzialmente;
quindi non era nel suo senso di marcia, ma “per traverso”, altrimenti l'urto sarebbe stato frontale;
invece ha interessato il portello posteriore, che ha chiuso il centro della carreggiata di pertinenza del veicolo convenuto. Non ha sbandato la convenuta, in quanto anche il perito di parte afferma che l'urto è avvenuto verso il centro della carreggiata, abbastanza plausibile in quanto vedendo una vettura immettersi repentinamente la convenuta ha istintivamente sterzato verso sinistra sperando che la vettura antagonista si fermasse, come avrebbe dovuto. Per cui bene ha fatto il Giudice di Pace a ritenere nemmeno concorsuale la responsabilità di parte convenuta. Pertanto, non essendo state le prove tecniche prodotte dall'appellante idonee ad essere maggiormente sviluppate, per la stessa intrinseca contraddizione che si coglie tra i dati tecnici raccolti correttamente dal Perito di parte e le sue conclusioni, non resta che confermare la sentenza di primo grado;
con spese in favore delle parti convenute costituite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alla rifusione alle parti costituite delle spese del grado;
che liquida, per ciascuna delle parti, in euro 2090 per compensi, oltre esborsi ed accessori ( senza distrazioni in favore dello Stato non essendo più AB Di TO nelle condizioni di essere ammessa al gratuito patrocinio ); oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 19 Novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3635/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MICALETTI Parte_1 C.F._1 AS e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICO DEL NARDO N.12 64100 TERAMOpresso il difensore avv. MICALETTI AS
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COBIANCHI CARLO ( CORSO PRINCIPE UMBERTO 19 C.F._2 L'AQUILA; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SABRINA DI PAOLANTONIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VISCHIA C.F._3 DANIELA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRENTO E TRIESTE 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VISCHIA DANIELA
APPELLATE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il giudice di Pace di Teramo con sentenza 215 del 2019 ha respinto la domanda, condannando l'attore alle spese, con la quale aveva chiesto di essere Parte_1 risarcito del danno,sostenendo che in data 2 luglio 2017 alle ore 14.50 circa la propria autovettura si era immessa in Viale Bovio da Via della Monica in Teramo quando era stato tamponato dall'auto condotta da Di TO AB proprietaria ed assicurata da . Il giudice ha ritenuto responsabile lo CP_1 stesso conducente della vettura attorea , , che nell'immediatezza del sinistro Controparte_2 ebbe ad assumersene la responsabilità con modulo di constatazione amichevole ove ammetteva di non aver rispettato il segnale di stop provocando la collisione. Interpone appello il soccombente affermando che la responsabilità quantomeno concorsuale era del veicolo antagonista che aveva proceduto su strada bagnata ad eccessiva velocità e con gomme lisce. Il modulo manca dello schizzo planimetrico e quindi non è completo in ogni sua parte;
pertanto non fa prova. I frammenti dell'indicatore sinistro anteriore del veicolo antagonista si trovano molto oltre il punto di immissione dallo stop il che implica che si trattò di un tamponamento di auto immessa da tempo.L'usura dei pneumatici della vettura antagonista è provata dalle foto prodotte. Anche i gravi danni riportati dall'auto dell'appellante attestano la grande velocità con cui la vettura antagonista ebbe ad impattarla. Sulla costituzione delle appellate, che invocano la conferma della sentenza ed in subordine la responsabilità prevalente dell'appellante, fatte precisare le conclusioni e non concessi i termini per le memorie conclusionali, in quanto non richiesti da alcuno ed avendo tutte le parti partecipato all'udienza; la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Se il CID viene sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nel sinistro, si forma una presunzione relativa sia in ordine alla verificazione, sia in ordine alla responsabilità dell'incidente, salvo prova contraria a carico dell'assicurazione. L'errata indicazione del luogo del sinistro non inficia di per sé tale presunzione, purché rimangano prove sufficienti in ordine alla dinamica ed alle conseguenze del sinistro, come anche recentemente affermato da Cassazione con decisione 881/25. In tema di circolazione stradale, lo stop impone a carico del conducente di un autoveicolo l'obbligo di arrestare la marcia del mezzo in ogni caso, anche in caso di strada sgombra da altri veicoli. Ciò posto, in caso di sinistro stradale, la prova della causa del sinistro dovuta esclusivamente al mancato rispetto dello stop, determina il superamento della presunzione di concorso di colpa tra i soggetti coinvolti. ( Tribunale di Torre Annunziata, 800/2022 ). La stessa perizia di parte assume che la vettura della convenuta abbia avuto una velocità entro i limiti, 44 km/h; non ha reperito sicure tracce di frenata, il perito di parte, per cui può tranquillamente affermarsi che il sinistro si è verificato perché il mezzo dell'attore si è improvvisamente immesso dal segnale di stop, non dando nemmeno quindi il tempo al veicolo antagonista di frenare. Quindi dai dati tecnici estrapolati dalla stessa consulenza di parte prodotta, può affermarsi che la colpa è esclusivamente del veicolo di parte attrice, come del resto risulta chiaramente dal CID;
mentre le conclusioni a cui giunge il perito di parte, secondo le quali il sinistro fu dovuto a guida disattenta ed imprudente di parte convenuta, non sono supportate dai dati tecnici contenuti nella stessa perizia. La Mercedes è stata colpita tangenzialmente;
quindi non era nel suo senso di marcia, ma “per traverso”, altrimenti l'urto sarebbe stato frontale;
invece ha interessato il portello posteriore, che ha chiuso il centro della carreggiata di pertinenza del veicolo convenuto. Non ha sbandato la convenuta, in quanto anche il perito di parte afferma che l'urto è avvenuto verso il centro della carreggiata, abbastanza plausibile in quanto vedendo una vettura immettersi repentinamente la convenuta ha istintivamente sterzato verso sinistra sperando che la vettura antagonista si fermasse, come avrebbe dovuto. Per cui bene ha fatto il Giudice di Pace a ritenere nemmeno concorsuale la responsabilità di parte convenuta. Pertanto, non essendo state le prove tecniche prodotte dall'appellante idonee ad essere maggiormente sviluppate, per la stessa intrinseca contraddizione che si coglie tra i dati tecnici raccolti correttamente dal Perito di parte e le sue conclusioni, non resta che confermare la sentenza di primo grado;
con spese in favore delle parti convenute costituite.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alla rifusione alle parti costituite delle spese del grado;
che liquida, per ciascuna delle parti, in euro 2090 per compensi, oltre esborsi ed accessori ( senza distrazioni in favore dello Stato non essendo più AB Di TO nelle condizioni di essere ammessa al gratuito patrocinio ); oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 19 Novembre 2025. Il giudice Pietro Merletti
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