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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/04/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2566 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to BARSANTI RAOUL , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato , Controparte_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato il 22..1.2024 , Supreme spoc. Parte_2 Co proponeva opposizione a ordinanza- ingiunzione n. 2185/23 emessa da notificata il
21.12.2023, con la quale è stato ordinato il pagamento della somma di Euro 30.634,90 quale sanzione amministrativa per violazioni accertate con verbale ispettivo 17.10.2018; eccepiva la intervenuta prescrizione, la decadenza ex art.14 L.689/81, il difetto di motivazione, la nullità del verbale, l'infondatezza nel merito, l'erronea determinazione della sanzione;
concludeva chiedendo la sospensione del procedimento, ovvero dichiararsi la nullità o inammissibilità o illegittimità dell'atto impugnato o annullarlo.
1 Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente ed evidenziava in primo luogo che occorre considerare nel calcolo della prescrizione il periodo di sospensione ex art.103 c.6 bis DL 18/20 conv. In L.27/20; chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'art.14 legge 689/81 ( Contestazione e notificazione), in particolare, per quel che qui interessa, prevede:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art.28 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
La norma richiamata dalla parte convenuta, ai fini della sospensione del termine, è la seguente:
«6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Applicando la sospensione “ex lege”, il termine di prescrizione di 5 anni deve essere quindi prolungato di 98 giorni.
Nel caso di specie, appare in primo luogo rispettato il termine di decadenza ex art.14 L.689/81 e l'eccezione di parte ricorrente sul punto appare infondata;
il verbale è stato notificato il
17.10.2018 , entro i 90 giorni dall'accertamento, conclusosi il 1/10/2018 - v. verbale-.
2 Anche il termine di prescrizione appare rispettato, in quanto il termine, che sarebbe ordinariamente scaduto il 17.10.2023, deve essere prolungato, come detto, di 98 giorni “ex lege”.
Infondata appare poi l'eccezione di difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato
è motivato “per relationem” con riferimento al verbale di accertamento e non è stata evidenziata alcuna lacuna difensiva (V. Cass. Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Riguardo al merito, deve ricordarsi che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (v. per tutte
Cass.9251/2010).
La S.C (Cass.14965/2012) attribuisce ai rapporti degli ispettori un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto informativo sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine con l'indicazione della fonte della conoscenza riferita.
Le dichiarazioni del terzo non fanno prova legale di quanto affermato degli agenti, come invece avviene per quanto il verbalizzante afferma essere avvenuto in sua presenza (v.Cass 9251 -2010), ma costituiscono pur sempre “materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”, materiale che il giudice “può anche considerare prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.( Cass. 3525 -2005).
Nel caso di specie, premesso che i capitoli di prova orale nulla aggiungono a quanto emerge dagli elementi esaminati dagli ispettori -e perciò non sono stati ammessi- , devono esaminarsi tali elementi per verificare se il rapporto della abbia avuto natura subordinata così come Per_1 sostengono gli ispettori.
Innanzitutto, per un periodo soltanto il rapporto è stato formalizzato con lettera di incarico per prestazioni sportive dilettantistiche, per lo svolgimento della mansione di consulente addetta ai clienti.
Le parti hanno specificato nel contratto che il servizio non rientra nei compiti istituzionali della società e che pertanto viene affidato a collaboratori esterni, che l'attività viene svolta in autonomia organizzativa ed operativa “salvo il necessario coordinamento generale programmatico esercitato dalla società” e che essa consiste in attività di segreteria con particolare riferimento alla raccolta delle iscrizioni , alla tenuta della prima nota e della cassa e più in generale a tutti gli adempimenti connessi con la gestione amministrativa della società , nonché nel favorire il raggiungimento degli scopi sociali mediante vendita agli utenti degli abbonamenti per l'ingresso al
Centro Fitness.
3 Le parti hanno previsto un compenso orario e l'applicazione del regime fiscale dei redditi diversi.
I lavoratori sentiti dagli ispettori ( e hanno dichiarato che la signora Persona_2 Per_3 lavorava presso la palestra come consulente, presso una postazione sita all'entrata della Per_1 palestra, ove i clienti che entravano venivano accolti e ricevevano informazioni circa gli abbonamenti e poi venivano accompagnati alla reception per sottoscrivere l'abbonamento, che la signora lavorava la mattina o il pomeriggio per n.6 ore per cinque giorni a settimana e Per_1 che da marzo 2016 a marzo 2017 è sempre stata presente con l'orario indicato, che in caso di sua assenza subentravano le signore e Parte_3 Parte_4 Pt_5
Come più volte affermato dalla S.C., spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato, senza che a ciò sia di impedimento la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto (v. Cass.
Sentenza n. 14743 del 30/12/1999).
Nel caso di specie, nonostante talune previsioni specifiche tendenti ad escludere la subordinazione, in base agli elementi emersi deve ritenersi si sia trattato di rapporto di lavoro subordinato.
Il rapporto della , infatti, era caratterizzato dalla collaborazione, dalla continuità delle Per_1 prestazioni, dall'osservanza di un orario determinato, dal coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Deve osservarsi che già l'attività descritta nel contratto evidenzia che le mansioni sono quelle della lavoratrice subordinata, in quanto l'attività viene descritta come “di segreteria” e riguardante la
“gestione amministrativa della società”; non essendo la una professionista con Per_1 organizzazione sua propria, non essendo emerso neanche che fosse sottoposta ad un regime fiscale adeguato, l'attività deve essersi svolta all'interno della struttura datoriale alle dirette dipendenze della stessa e con utilizzo dei mezzi aziendali;
del resto, ha avuto sempre la Per_1 postazione all'interno della palestra, a lei si rivolgeva l'utenza, era lei a fornire le prime informazioni, e , in caso di sua assenza, subentravano altre lavoratrici, così che può ritenersi che la ia stata completamente inserita nell'organizzazione aziendale. Per_1
Si tratta di indici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato , la cui rilevanza e univocità consentono di svalutare l'elemento contrattuale in favore del reale svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che appare giustificata l'applicazione delle sanzioni dovute per la mancata comunicazione della cessazione e per il mantenimento in servizio della lavoratrice con diversa qualificazione.
Ugualmente appare corretta l'applicazione delle sanzioni in relazione a e non Parte_4 Pt_5 avendo parte ricorrente motivato in alcun modo nè la mancata registrazione delle collaboratrici
4 coordinate e continuative né la voce “assenza ingiustificata” che dà luogo ad un diverso trattamento retributivo, fiscale e previdenziale.
Né appare da prendere in considerazione la censura circa la determinazione della sanzione, data l'assoluta genericità della stessa.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 Dlgs 149/2015.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte resistente nella misura di E.3.246,00 oltre 15% per rimb. Forf. delle spese.
Roma 5.4.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
5
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2566 /2024 R.G. promossa
Da
rappresentata e difesa dall'avv.to BARSANTI RAOUL , Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato , Controparte_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso tempestivamente depositato il 22..1.2024 , Supreme spoc. Parte_2 Co proponeva opposizione a ordinanza- ingiunzione n. 2185/23 emessa da notificata il
21.12.2023, con la quale è stato ordinato il pagamento della somma di Euro 30.634,90 quale sanzione amministrativa per violazioni accertate con verbale ispettivo 17.10.2018; eccepiva la intervenuta prescrizione, la decadenza ex art.14 L.689/81, il difetto di motivazione, la nullità del verbale, l'infondatezza nel merito, l'erronea determinazione della sanzione;
concludeva chiedendo la sospensione del procedimento, ovvero dichiararsi la nullità o inammissibilità o illegittimità dell'atto impugnato o annullarlo.
1 Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente ed evidenziava in primo luogo che occorre considerare nel calcolo della prescrizione il periodo di sospensione ex art.103 c.6 bis DL 18/20 conv. In L.27/20; chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso non merita accoglimento.
L'art.14 legge 689/81 ( Contestazione e notificazione), in particolare, per quel che qui interessa, prevede:
“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'art.28 prevede che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile”.
La norma richiamata dalla parte convenuta, ai fini della sospensione del termine, è la seguente:
«6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Applicando la sospensione “ex lege”, il termine di prescrizione di 5 anni deve essere quindi prolungato di 98 giorni.
Nel caso di specie, appare in primo luogo rispettato il termine di decadenza ex art.14 L.689/81 e l'eccezione di parte ricorrente sul punto appare infondata;
il verbale è stato notificato il
17.10.2018 , entro i 90 giorni dall'accertamento, conclusosi il 1/10/2018 - v. verbale-.
2 Anche il termine di prescrizione appare rispettato, in quanto il termine, che sarebbe ordinariamente scaduto il 17.10.2023, deve essere prolungato, come detto, di 98 giorni “ex lege”.
Infondata appare poi l'eccezione di difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato
è motivato “per relationem” con riferimento al verbale di accertamento e non è stata evidenziata alcuna lacuna difensiva (V. Cass. Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Riguardo al merito, deve ricordarsi che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti” (v. per tutte
Cass.9251/2010).
La S.C (Cass.14965/2012) attribuisce ai rapporti degli ispettori un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto informativo sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine con l'indicazione della fonte della conoscenza riferita.
Le dichiarazioni del terzo non fanno prova legale di quanto affermato degli agenti, come invece avviene per quanto il verbalizzante afferma essere avvenuto in sua presenza (v.Cass 9251 -2010), ma costituiscono pur sempre “materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”, materiale che il giudice “può anche considerare prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.( Cass. 3525 -2005).
Nel caso di specie, premesso che i capitoli di prova orale nulla aggiungono a quanto emerge dagli elementi esaminati dagli ispettori -e perciò non sono stati ammessi- , devono esaminarsi tali elementi per verificare se il rapporto della abbia avuto natura subordinata così come Per_1 sostengono gli ispettori.
Innanzitutto, per un periodo soltanto il rapporto è stato formalizzato con lettera di incarico per prestazioni sportive dilettantistiche, per lo svolgimento della mansione di consulente addetta ai clienti.
Le parti hanno specificato nel contratto che il servizio non rientra nei compiti istituzionali della società e che pertanto viene affidato a collaboratori esterni, che l'attività viene svolta in autonomia organizzativa ed operativa “salvo il necessario coordinamento generale programmatico esercitato dalla società” e che essa consiste in attività di segreteria con particolare riferimento alla raccolta delle iscrizioni , alla tenuta della prima nota e della cassa e più in generale a tutti gli adempimenti connessi con la gestione amministrativa della società , nonché nel favorire il raggiungimento degli scopi sociali mediante vendita agli utenti degli abbonamenti per l'ingresso al
Centro Fitness.
3 Le parti hanno previsto un compenso orario e l'applicazione del regime fiscale dei redditi diversi.
I lavoratori sentiti dagli ispettori ( e hanno dichiarato che la signora Persona_2 Per_3 lavorava presso la palestra come consulente, presso una postazione sita all'entrata della Per_1 palestra, ove i clienti che entravano venivano accolti e ricevevano informazioni circa gli abbonamenti e poi venivano accompagnati alla reception per sottoscrivere l'abbonamento, che la signora lavorava la mattina o il pomeriggio per n.6 ore per cinque giorni a settimana e Per_1 che da marzo 2016 a marzo 2017 è sempre stata presente con l'orario indicato, che in caso di sua assenza subentravano le signore e Parte_3 Parte_4 Pt_5
Come più volte affermato dalla S.C., spetta al giudice del merito accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato, senza che a ciò sia di impedimento la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto (v. Cass.
Sentenza n. 14743 del 30/12/1999).
Nel caso di specie, nonostante talune previsioni specifiche tendenti ad escludere la subordinazione, in base agli elementi emersi deve ritenersi si sia trattato di rapporto di lavoro subordinato.
Il rapporto della , infatti, era caratterizzato dalla collaborazione, dalla continuità delle Per_1 prestazioni, dall'osservanza di un orario determinato, dal coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Deve osservarsi che già l'attività descritta nel contratto evidenzia che le mansioni sono quelle della lavoratrice subordinata, in quanto l'attività viene descritta come “di segreteria” e riguardante la
“gestione amministrativa della società”; non essendo la una professionista con Per_1 organizzazione sua propria, non essendo emerso neanche che fosse sottoposta ad un regime fiscale adeguato, l'attività deve essersi svolta all'interno della struttura datoriale alle dirette dipendenze della stessa e con utilizzo dei mezzi aziendali;
del resto, ha avuto sempre la Per_1 postazione all'interno della palestra, a lei si rivolgeva l'utenza, era lei a fornire le prime informazioni, e , in caso di sua assenza, subentravano altre lavoratrici, così che può ritenersi che la ia stata completamente inserita nell'organizzazione aziendale. Per_1
Si tratta di indici dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato , la cui rilevanza e univocità consentono di svalutare l'elemento contrattuale in favore del reale svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.
Ne consegue che appare giustificata l'applicazione delle sanzioni dovute per la mancata comunicazione della cessazione e per il mantenimento in servizio della lavoratrice con diversa qualificazione.
Ugualmente appare corretta l'applicazione delle sanzioni in relazione a e non Parte_4 Pt_5 avendo parte ricorrente motivato in alcun modo nè la mancata registrazione delle collaboratrici
4 coordinate e continuative né la voce “assenza ingiustificata” che dà luogo ad un diverso trattamento retributivo, fiscale e previdenziale.
Né appare da prendere in considerazione la censura circa la determinazione della sanzione, data l'assoluta genericità della stessa.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ai sensi dell'art. 9 Dlgs 149/2015.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della parte resistente nella misura di E.3.246,00 oltre 15% per rimb. Forf. delle spese.
Roma 5.4.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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