Art. 57. 1. La Societa' deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a L. 2.000.000.000 che sara' incrementata mediante la destinazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti dai conti consuntivi annuali.
2. Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888 .
3. L'ammontare di tali quote e' determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno.
4. Alla formazione della riserva permanente si potra' provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio.
5. A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.
6. Le deliberazioni del consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente, per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione.
2. Del rimanente 50 per cento una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie, altra quota quale contributo al Fondo di solidarieta' fra soci e fra iscritti della S.I.A.E. Il consiglio di amministrazione puo' inoltre deliberare, sempre subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, l'assegnazione di sussidi a favore della Cassa nazionale di assistenza compositori, autori e librettisti di musica popolare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1970, n. 888 .
3. L'ammontare di tali quote e' determinato dal consiglio di amministrazione che, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio, fissa anche i criteri per la corresponsione di sussidi a favore di iscritti anziani in particolari condizioni di bisogno.
4. Alla formazione della riserva permanente si potra' provvedere anche attraverso stanziamenti straordinari deliberati dal consiglio di amministrazione, subordinatamente alle disponibilita' di bilancio.
5. A fronte della riserva permanente e nei limiti dei sei decimi della sua consistenza possono essere effettuati investimenti, su delibera del consiglio di amministrazione, in costruzioni o acquisto di beni immobili.
6. Le deliberazioni del consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente, per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea delle commissioni di sezione.