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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2946 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tiziana Agostini e Alessandro Parte_1
D'Angelis
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Luigi Cerchione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto, in via principale, la declaratoria di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo con le conseguenze di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015, ovvero, in subordine, la illegittimità per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore con le conseguenze di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015, o in ulteriore subordine, l'insussistenza della giusta causa legittimante il recesso con le conseguenze di cui all'art. 3 comma 1 d.lgs.
23/2015, o in estremo subordine, l'illegittimità del licenziamento intimato in violazione della procedura disciplinata dall'art. 7 l. 300/1970 con le conseguenze di cui all'art. 4 d.lgs. 23/2015
– è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
3. Preliminarmente occorre ricordare che in materia di licenziamento ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 l'onere della prova in relazione alla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro. Ne consegue che non è il lavoratore a dover provare l'illegittimità del provvedimento espulsivo ma, con una inversione degli ordinari criteri di riparto in materia di onere della prova disposto dal legislatore, è il datore di lavoro che deve dimostrare la fondatezza dei motivi di carattere soggettivo od oggettivo posti a giustificazione del licenziamento.
4. In sede di prima udienza del 27.10.2024 la difesa attorea ha tempestivamente eccepito la tardività della costituzione della convenuta e la decadenza dai mezzi di prova ex art. 416 c.p.c.
È stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e concesso un rinvio con termine per note anche in relazione alla eccezione.
5. L'eccezione risulta fondata.
Si rileva in primis che il ricorso risulta notificato il giorno 1.8.2024, medesimo giorno in cui è stato comunicato il decreto di fissazione per l'udienza fissata il 22.10.2024.
La società si è costituita in data 12.10.2024, decimo giorno antecedente l'udienza, cadente, tuttavia, nella giornata di sabato.
2 6. È opportuno richiamare il testo della norma codicistica in materia di computo dei termini art. 155 c.p.c.
<< Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.>>
7. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, con la novella del 2005 operata dalla legge n. 263/2005 e l'introduzione dei commi 5 e 6, il legislatore ha inteso chiarire come, benché la giornata del sabato debba considerarsi in via di principio lavorativa, ciò nonostante ed eccezionalmente viene esclusa dal computo dei termini per il compimento degli atti svolti “fuori udienza” (come certamente deve considerarsi il deposito della memoria di costituzione).
In altri termini, sebbene la giornata del sabato debba considerarsi lavorativa a tutti gli effetti, a seguito dalla novella dell'art. 155 c.p.c. operata dalla legge n. 263/2005 con l'introduzione dei commi 5 e 6, per il compimento di atti processuali fuori udienza il sabato viene eccezionalmente equiparato ad un giorno festivo;
la disposizione pertanto limita il compimento degli atti processuali "fuori udienza" a cinque giorni la settimana (ex multis Cass. 21335/2017;
Cass. Sez. Lav. n. 17280/2023; Cass. 14767/2014; Corte appello Venezia sez. I, 14/07/2022,
n.1617)
Pacifico inoltre che il disposto dell'art. 155 comma 5 c.p.c. - diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato - operi anche con riferimento ai termini che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (ex multis Cass. 21335/2017; 1829/15;
14767/2014; CdA Bologna sez lavoro 5.10.2017 n. 1024)
In particolare come chiarito dalla Cassazione con pronuncia n. 21335/2017 (da ultimo con ribadita dalla Cass. Sez. Lav. n. 17280/2023), il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a
3 prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005
e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Più di recente, negli stessi termini, Cassazione civile sez. II, 09/05/2024, n.12689 ha affermato che <I commi 4 e 5 dell'articolo 155 del Cpc, diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.>>
8. Non vale a sconfessare l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità la circostanza, evidenziata dalla difesa attorea, che l'anticipazione del termine di costituzione al giorno antecedente il sabato determinerebbe una compressione del termine a difesa atteso che, nel rito lavoro, il termine di decadenza prescritto dall'art. 416 c.p.c. è volto a garantire il diritto di difesa del ricorrente, garantendo un intervallo di tempo minimo tra la costituzione in giudizio e la prima udienza, funzionale a consentire alla difesa attorea di prendere specifica posizione in relazione alle difese assunte dalla controparte.
Trattasi inequivocabilmente di disciplina di carattere generale applicabile a tutti i termini contemplati dal codice di rito, comprese le controversie soggette al rito lavoro (Cass. n.
16303/2015).
Ad ogni modo, nella fattispecie in esame, il diritto di difesa della società non può ritenersi in alcun modo compresso atteso che la notifica del ricorso è intervenuta lo stesso giorno in cui è
4 stato emesso il decreto di fissazione d'udienza, oltre due mesi prima rispetto alla prima udienza.
9. Da ultimo, con riferimento ai depositi telematici, la Cassazione con pronuncia n. 8496 del
24/03/2023, n.8496 ha ribadito che <In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto.>>
10. In conclusione, alla luce dell'interpretazione testuale della norma, nonché, delle numerose pronunce espresse sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale non può far altro che prendere atto dell'intervenuta tardività della costituzione della società, con le conseguenze in rito prescritte dall'art. 416 comma 3 c.p.c.
11. La tardività della costituzione determina, quale conseguenza ex lege, la impossibilità per il
Tribunale di ritenere utilizzabili i documenti prodotti unitamente alla memoria di costituzione e di vagliare la ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale, atteso che la costituzione tardiva determina la “decadenza dai mezzi di prova dei quali la parte intende avvalersi”.
12. Nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione da parte del ricorrente in ordine alla veridicità dei motivi addotti nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.4.2024 (e successivo licenziamento del 23.4.2024), la società, essendo incorsa in decadenza, non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente, attraverso la dimostrazione la effettività delle ragioni che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare, con la conseguenza che il recesso dal rapporto di lavoro deve ritenersi illegittimo.
5 13. Quanto alle conseguenze ritiene il Tribunale debbano rinvenirsi nell'art. 3 comma 2 d.lgs.
23/2015; a fronte infatti dei gravi e preoccupanti rilievi formulati nella lettera di licenziamento suffragati dalla documentazione in atti (per quanto inutilizzabile ai fini probatori) può ritenersi esclusa la dedotta natura ritorsiva.
14. In conclusione il licenziamento del 23.4.2024 deve essere annullato ed il datore di lavoro condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite delle dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 2946/2024 ), ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso annulla il licenziamento irrogato a in Parte_1 data 23.4.2024 e, per l'effetto, condanna la alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra -entro il limite delle dodici mensilità- oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la società alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, 05/02/2025
6 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
7
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2946 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Tiziana Agostini e Alessandro Parte_1
D'Angelis
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Luigi Cerchione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276
c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una quesione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n.
1 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un.
9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. La domanda attorea – avente ad oggetto, in via principale, la declaratoria di nullità del licenziamento in quanto ritorsivo con le conseguenze di cui all'art. 2 d.lgs. 23/2015, ovvero, in subordine, la illegittimità per insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore con le conseguenze di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs. 23/2015, o in ulteriore subordine, l'insussistenza della giusta causa legittimante il recesso con le conseguenze di cui all'art. 3 comma 1 d.lgs.
23/2015, o in estremo subordine, l'illegittimità del licenziamento intimato in violazione della procedura disciplinata dall'art. 7 l. 300/1970 con le conseguenze di cui all'art. 4 d.lgs. 23/2015
– è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
3. Preliminarmente occorre ricordare che in materia di licenziamento ai sensi dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604 l'onere della prova in relazione alla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento grava sul datore di lavoro. Ne consegue che non è il lavoratore a dover provare l'illegittimità del provvedimento espulsivo ma, con una inversione degli ordinari criteri di riparto in materia di onere della prova disposto dal legislatore, è il datore di lavoro che deve dimostrare la fondatezza dei motivi di carattere soggettivo od oggettivo posti a giustificazione del licenziamento.
4. In sede di prima udienza del 27.10.2024 la difesa attorea ha tempestivamente eccepito la tardività della costituzione della convenuta e la decadenza dai mezzi di prova ex art. 416 c.p.c.
È stato esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo e concesso un rinvio con termine per note anche in relazione alla eccezione.
5. L'eccezione risulta fondata.
Si rileva in primis che il ricorso risulta notificato il giorno 1.8.2024, medesimo giorno in cui è stato comunicato il decreto di fissazione per l'udienza fissata il 22.10.2024.
La società si è costituita in data 12.10.2024, decimo giorno antecedente l'udienza, cadente, tuttavia, nella giornata di sabato.
2 6. È opportuno richiamare il testo della norma codicistica in materia di computo dei termini art. 155 c.p.c.
<< Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali.
Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.
I giorni festivi si computano nel termine.
Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.>>
7. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, con la novella del 2005 operata dalla legge n. 263/2005 e l'introduzione dei commi 5 e 6, il legislatore ha inteso chiarire come, benché la giornata del sabato debba considerarsi in via di principio lavorativa, ciò nonostante ed eccezionalmente viene esclusa dal computo dei termini per il compimento degli atti svolti “fuori udienza” (come certamente deve considerarsi il deposito della memoria di costituzione).
In altri termini, sebbene la giornata del sabato debba considerarsi lavorativa a tutti gli effetti, a seguito dalla novella dell'art. 155 c.p.c. operata dalla legge n. 263/2005 con l'introduzione dei commi 5 e 6, per il compimento di atti processuali fuori udienza il sabato viene eccezionalmente equiparato ad un giorno festivo;
la disposizione pertanto limita il compimento degli atti processuali "fuori udienza" a cinque giorni la settimana (ex multis Cass. 21335/2017;
Cass. Sez. Lav. n. 17280/2023; Cass. 14767/2014; Corte appello Venezia sez. I, 14/07/2022,
n.1617)
Pacifico inoltre che il disposto dell'art. 155 comma 5 c.p.c. - diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato - operi anche con riferimento ai termini che si computano "a ritroso", con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (ex multis Cass. 21335/2017; 1829/15;
14767/2014; CdA Bologna sez lavoro 5.10.2017 n. 1024)
In particolare come chiarito dalla Cassazione con pronuncia n. 21335/2017 (da ultimo con ribadita dalla Cass. Sez. Lav. n. 17280/2023), il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a
3 prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005
e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso", ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Più di recente, negli stessi termini, Cassazione civile sez. II, 09/05/2024, n.12689 ha affermato che <I commi 4 e 5 dell'articolo 155 del Cpc, diretti a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, si applicano anche ai termini "a ritroso", dovendosi tuttavia correlare l'operatività di siffatto meccanismo alle caratteristiche proprie di tale tipologia di termine, con la conseguente individuazione del dies ad quem nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.>>
8. Non vale a sconfessare l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità la circostanza, evidenziata dalla difesa attorea, che l'anticipazione del termine di costituzione al giorno antecedente il sabato determinerebbe una compressione del termine a difesa atteso che, nel rito lavoro, il termine di decadenza prescritto dall'art. 416 c.p.c. è volto a garantire il diritto di difesa del ricorrente, garantendo un intervallo di tempo minimo tra la costituzione in giudizio e la prima udienza, funzionale a consentire alla difesa attorea di prendere specifica posizione in relazione alle difese assunte dalla controparte.
Trattasi inequivocabilmente di disciplina di carattere generale applicabile a tutti i termini contemplati dal codice di rito, comprese le controversie soggette al rito lavoro (Cass. n.
16303/2015).
Ad ogni modo, nella fattispecie in esame, il diritto di difesa della società non può ritenersi in alcun modo compresso atteso che la notifica del ricorso è intervenuta lo stesso giorno in cui è
4 stato emesso il decreto di fissazione d'udienza, oltre due mesi prima rispetto alla prima udienza.
9. Da ultimo, con riferimento ai depositi telematici, la Cassazione con pronuncia n. 8496 del
24/03/2023, n.8496 ha ribadito che <In tema di computo dei termini, le modalità con cui è eseguito il deposito di un atto - di persona mediante accesso in cancelleria oppure a mezzo di deposito telematico - non incidono sulla regola, unitaria, relativa al calcolo dei tempi entro i quali il deposito stesso deve essere compiuto;
pertanto, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale anche lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso, se cadenti in giorno festivo, dev'essere calcolato a ritroso, individuando il "dies ad quem" nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, non già giorno successivo, così da non abbreviare l'intervallo di tempo, previsto a tutela di chi deve ricevere l'atto.>>
10. In conclusione, alla luce dell'interpretazione testuale della norma, nonché, delle numerose pronunce espresse sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, il Tribunale non può far altro che prendere atto dell'intervenuta tardività della costituzione della società, con le conseguenze in rito prescritte dall'art. 416 comma 3 c.p.c.
11. La tardività della costituzione determina, quale conseguenza ex lege, la impossibilità per il
Tribunale di ritenere utilizzabili i documenti prodotti unitamente alla memoria di costituzione e di vagliare la ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale, atteso che la costituzione tardiva determina la “decadenza dai mezzi di prova dei quali la parte intende avvalersi”.
12. Nella fattispecie in esame, a fronte della contestazione da parte del ricorrente in ordine alla veridicità dei motivi addotti nella lettera di contestazione disciplinare dell'11.4.2024 (e successivo licenziamento del 23.4.2024), la società, essendo incorsa in decadenza, non ha assolto l'onere probatorio su di lei incombente, attraverso la dimostrazione la effettività delle ragioni che hanno dato luogo alla sanzione disciplinare, con la conseguenza che il recesso dal rapporto di lavoro deve ritenersi illegittimo.
5 13. Quanto alle conseguenze ritiene il Tribunale debbano rinvenirsi nell'art. 3 comma 2 d.lgs.
23/2015; a fronte infatti dei gravi e preoccupanti rilievi formulati nella lettera di licenziamento suffragati dalla documentazione in atti (per quanto inutilizzabile ai fini probatori) può ritenersi esclusa la dedotta natura ritorsiva.
14. In conclusione il licenziamento del 23.4.2024 deve essere annullato ed il datore di lavoro condannato alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite delle dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014 in considerazione del valore della causa e della attività processuale svolta (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di , (R.G. 2946/2024 ), ogni contraria
[...] Controparte_1 domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso annulla il licenziamento irrogato a in Parte_1 data 23.4.2024 e, per l'effetto, condanna la alla reintegrazione del ricorrente Controparte_1 nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra -entro il limite delle dodici mensilità- oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegra;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la società alla refusione nei confronti del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 3.200,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi
Così deciso in Latina, 05/02/2025
6 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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