Decreto cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza collegiale 28 novembre 2022
Ordinanza cautelare 26 gennaio 2023
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21087 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21087/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13192/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13192 del 2022, proposto da -OMISSIS-, nella qualità di genitore esercente la potestà nei confronti del minore -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Nocera, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
- del provvedimento emesso dall’Ambasciata d’Italia a Beirut, in data 12 settembre 2022 e notificato in pari data, -OMISSIS-, -OMISSIS-, con il quale è stata respinta la richiesta di rilascio del visto per motivi di studio ex art. 39 del D.lgs. n. 286/1998 in favore del figlio del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. ON AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, nella qualità di genitore del minore -OMISSIS-, agisce per l’annullamento del provvedimento -OMISSIS-, -OMISSIS-, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Beirut il 12 settembre 2022, con il quale è stata respinta la richiesta del figlio minore, -OMISSIS-, volta ad ottenere il rilascio del visto per motivi di studio ex art. 39 D.lgs. n. 286/1998, finalizzato a frequentare il corso di laurea in ingegneria biomedica presso l’Università Politecnica delle Marche.
Il gravato diniego è stato motivato in considerazione della mancanza di un’idonea documentazione diretta a dimostrare la situazione socio economica della famiglia dello studente, della dubbia finalità del viaggio, dell’inattendibilità delle informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto, della circostanza che non risulterebbe dimostrata la sua intenzione di fare rientro nel suo Paese di provenienza (c.d. rischio migratorio).
2. Per chiedere l’annullamento del mezzo di tutela all’esame è dunque insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 ottobre 2022, depositato l’8 novembre successivo ed affidato alle seguenti censure:
“ I) Violazione di legge art. 3 legge n. 241/90 - Eccesso di potere – Difetto di motivazione e/o motivazione apparente nonché violazione degli artt. 4, commi 2 - 3, 5 comma 5, 39 e 39 bis del D.lgs. 286/1998 e dell’art. 5 D.P.R. 394/99 e della Circolare del Ministero dell’Università e della Ricerca relativa all’anno acc. 22-23 Parte IV, art. 2;
II) Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 – Difetto di istruttoria per mancata comunicazione del preavviso di rigetto”.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, atteso che il figlio sarebbe in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per ottenere il visto richiesto
Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta, invece, la violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato, che a suo dire non sarebbe stato preceduto dal rituale preavviso di rigetto.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha depositato documentazione e con memoria ha difeso la legittimità del provvedimento impugnato chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 512 del 26 gennaio 2023, non appellata, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente evidenziando che “ il provvedimento di diniego di visto impugnato appare correttamente motivato in relazione alla sussistenza del rischio migratorio – atteso il debolissimo contesto socio economico della famiglia e la diponibilità sul conto corrente del padre dell’equivalente di soli 50 dollari al tasso di cambio attuale – e che non appaiono fondati gli ulteriori profili di doglianza proposti dalla parte ricorrente” .
In vista della discussione, le parti non hanno depositato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
4. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni già indicate nel corso della fase cautelare, che vanno confermate anche in esito al più approfondito esame del merito.
Lamenta in somma sintesi parte ricorrente che, come detto, l’Amministrazione non gli avrebbe consentito di partecipare al procedimento e non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione depositata, che dimostrerebbe che il figlio sarebbe in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 per l’ingresso nel territorio nazionale. Segnatamente parte ricorrente ritiene che la citata documentazione dimostrerebbe che la famiglia sarebbe in possesso di consistenti risorse economiche, tali da poter provvedere alle necessità del discente nel periodo del suo percorso universitario in Italia e per il rientro nel proprio Paese, circostanze che dimostrerebbero l’inesistenza del c.d. “rischio migratorio”, ovvero la fattispecie in cui il richiedente utilizzi il visto di ingresso in modo strumentale, non avendo in effetti intenzione di rientrare nel proprio Paese.
4.1. Osserva anzitutto il Collegio che l’art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 286/1998 prevede che “… l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno… ”.
Con riferimento a detta disposizione si è formato un orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del rilascio del visto, lo straniero deve fornire prova idonea della veridicità della finalità dichiarata a fondamento dell’ingresso in Italia e dell’intenzione di rientrare nel Paese di provenienza (cfr. da ultimo TAR Lazio, sez. V quater, 27 ottobre 2025, n. 18660 e giurisprudenza ivi richiamata).
Anche di recente si è affermato che “ tra i requisiti richiesti per l'ingresso in Italia è anche inclusa, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo testo normativo, la disponibilità da parte dello straniero di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, al fine di assicurare che lo straniero, autorizzato a soggiornare in Italia, abbia i mezzi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa, senza dedicarsi ad attività illecite o criminose, nonché a evitare lo stabile inserimento nella collettività di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spesa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno sociale, in quanto indigenti” (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 11 giugno 2025, n. 4390).
Come rilevato nel corso della fase cautelare, per quanto riguarda il requisito della “ sostenibilità economica ” il richiedente ha presentato, a supporto della richiesta di visto, i documenti relativi a due conti bancari intestati al padre, che a giusta ragione sono stati ritenuti insufficienti dall’Amministrazione essendo ivi disponibile una somma equivalente a circa 50 (cinquanta) dollari, al cambio attuale.
Con la relazione -OMISSIS-del 10.11.2022, l’Ambasciata d’Italia a Beirut ha evidenziato, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, che “… Dal conto bancario presentato, si possono tracciare gli accrediti della pensione del padre che tuttavia risulta estremamente bassa al cambio attuale (che è oramai relativamente stabile da diversi mesi). Nella dichiarazione lavorativa della madre, non viene dichiarato lo stipendio percepito e la signora non ha presentato alcun estratto conto bancario da cui si può desumere il livello delle entrate mensili. Data la situazione economica dei famigliari, è risultata molto esigua la capacità dei genitori di far fronte agli studi del figlio in Italia per la durata del corso di studi in medicina. Relativamente al corso di studi in questione, si attira l'attenzione del legale di controparte sul fatto che il richiedente si sarebbe iscritto al corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università delle Marche e non Ingegneria biomedica come erroneamente citato nel testo del ricorso introduttivo”.
Tutte queste circostanze, riferite al requisito della “ sostenibilità economica ”, hanno portato l’Amministrazione a non ritenere dirimente l’attestazione di un deposito di 6.500 euro presso la Bank of Beirut, importo quest’ultimo che comunque non darebbe garanzie di mantenimento nell’ambito di un percorso di studi che prevede una durata minima di tre anni.
5. Il Collegio ritiene poi manifestamente infondata la doglianza con cui il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato. Sul punto l’Amministrazione ha infatti documentato che, con nota -OMISSIS- del 26 agosto 2022, comunicata il 5 settembre successivo, era stato in effetti comunicato al ricorrente il preavviso di rigetto della sua richiesta di visto di ingresso ancorato alle ragioni poi ribadite con il gravato diniego.
Ma anche a prescindere da detta circostanza è dirimente constatare che parte ricorrente, anche a seguito di tale comunicazione, non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare la sua effettiva capacità di mantenere per tre anni il figlio in Italia, stante l'assenza di risorse finanziarie stabili e documentate.
6. In ragione di quanto esposto il ricorso è infondato e va respinto.
7. Sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
OS RO, Presidente FF
ON AN, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON AN | OS RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.