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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/07/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2643/2024, in materia di separazione giudiziale promosso da:
C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GANDINI STEFANIA MARIA e con l'Avv. BISIO ALESSANDRA
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(REPUBBLICA DOMINICANA), il 25/01/1977, con l'Avv. GIAVOTTI PATRIZIA
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia l'Ill.mo Tribunale: 1) Affidare la minore ad entrambi i genitori in via Persona_1
condivisa, mantenendo la residenza anagrafica presso il padre;
2) Disporre le visite come segue: nella settimana a) il papà terrà la bambina dal lunedì sera al mercoledì mattina;
la mamma dal
1 mercoledì sera al venerdì mattina. Il papà poi la terrà dal venerdì sera al lunedì mattina;
settimana
b) la mamma terrà la minore dal lunedì sera al mercoledì mattina, il papà dal mercoledì sera al venerdì mattina e poi la minore passerà con la mamma dal venerdì al lunedì mattina successivo. In aggiunta la mamma, a meno che non abbia imprevisti per cui avviserà il papà (sia nei giorni del papà che della mamma) terrà la minore dopo la scuola sino alle 18,30. Ancora in aggiunta nella settimana b) il papà, a meno che la mamma non vada via per il weekend, potrà passare a fare un saluto alla minore verso le ore 18,00. Questa regolamentazione varrà per tutto l'anno (compresi i ponti), anche durante il periodo estivo, ad eccezione delle vacanze che saranno regolamentate al punto successivo;
3) I genitori potranno passare ciascuno fino a 15 giorni consecutivi con la minore durante l'estate, organizzando tale periodo entro il 30 giugno di ogni anno. 4) Le vacanze natalizie, normalmente della durata di 15 giorni, verranno trascorse in via alternata tra i genitori, in particolare il 24 dicembre verrà trascorso con un genitore, mentre il 25 dicembre sarà trascorso con
l'altro e sul restante periodo i genitori seguiranno una equa spartizione. Nel caso in cui non ci sia la scuola, il passaggio, tra genitori, della minore avverrà entro le 10:00. Le vacanze pasquali, normalmente della durata di una settimana, verranno trascorse in via alternata tra i genitori, in particolare il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore, mentre il giorno di Pasquetta sarà trascorso con l'altro e sul restante periodo i genitori seguiranno una equa spartizione. 5) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia minore oltre al 60% delle Persona_1
spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria. Il rimanente 40% sarà a carico della madre. La retta scolastica per la scuola privata secondaria di primo grado, sino al termine della medesima (terzo anno scolastico) sarà a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20%. 6) L'assegno unico per la minore ex D.lgs
230/2021 sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore. 7) Le parti dichiarano che, in forza dell'intervenuto accordo, le spese legali si intendono integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 8 dicembre 2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 6 maggio 2018 ad Alessandria
(AL), che dalla loro unione nasceva in data 8 marzo 2013 ; parte ricorrente chiedeva Per_1
pronunciarsi la separazione tra i coniugi nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figlia. Parte resistente si costituiva, associandosi in punto status. All'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 venivano emessi i provvedimenti provvisori e la causa veniva quindi rimessa al Collegio in punto status.
2 Con sentenza non definitiva n. 210/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, nel presente giudizio, il
Tribunale di Alessandria pronunciava la separazione dei coniugi e rimetteva la causa innanzi al giudice delegato per il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza in data 18 giugno 2025 i difensori delle parti chiedevano un breve rinvio pendenti trattative e il giudice delegato rinviava all'udienza del 30 giugno 2025 mediante trattazione scritta.
Tanto esposto, le parti, in considerazione dell'accordo raggiunto, rassegnavano con note scritte le conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi della figlia minore . Pertanto, tale accordo può essere Per_1
recepito dal Collegio.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in recepimento degli accordi:
dà atto della già pronunciata separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, con sentenza dell'1 aprile 2025;
[...]
affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, mantenendo la Persona_1
residenza anagrafica presso il padre;
dispone le visite come segue: nella settimana a) il papà terrà la bambina dal lunedì sera al mercoledì mattina;
la mamma dal mercoledì sera al venerdì mattina. Il papà poi la terrà dal venerdì sera al lunedì mattina;
settimana b) la mamma terrà la minore dal lunedì sera al mercoledì mattina, il papà dal mercoledì sera al venerdì mattina e poi la minore passerà con la mamma dal venerdì al lunedì mattina successivo. In aggiunta la mamma, a meno che non abbia imprevisti per cui avviserà il papà (sia nei giorni del papà che della mamma) terrà la minore dopo la scuola sino alle 18,30. Ancora in aggiunta nella settimana b) il papà, a meno che la mamma non vada via per il weekend, potrà passare a fare un saluto alla minore verso le ore 18,00. Questa regolamentazione varrà per tutto l'anno (compresi i ponti), anche durante il periodo estivo, ad eccezione delle vacanze che saranno regolamentate al punto successivo;
dispone che i genitori potranno passare ciascuno fino a 15 giorni consecutivi con la minore durante l'estate, organizzando tale periodo entro il 30 giugno di ogni anno;
dispone che le vacanze natalizie, normalmente della durata di 15 giorni, verranno trascorse in via
3 alternata tra i genitori, in particolare il 24 dicembre verrà trascorso con un genitore, mentre il
25 dicembre sarà trascorso con l'altro e sul restante periodo i genitori seguiranno una equa spartizione. Nel caso in cui non ci sia la scuola, il passaggio, tra genitori, della minore avverrà entro le 10:00. Le vacanze pasquali, normalmente della durata di una settimana, verranno trascorse in via alternata tra i genitori, in particolare il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore, mentre il giorno di Pasquetta sarà trascorso con l'altro e sul restante periodo i genitori seguiranno una equa spartizione;
dispone che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
400,00 a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia minore Persona_1
oltre al 60% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria. Il rimanente 40% sarà a carico della madre. La retta scolastica per la scuola privata secondaria di primo grado, sino al termine della medesima (terzo anno scolastico) sarà
a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20%;
dispone che l'Assegno unico per la minore ex D.lgs. 230/2021 sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2643/2024, in materia di separazione giudiziale promosso da:
C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. GANDINI STEFANIA MARIA e con l'Avv. BISIO ALESSANDRA
- ricorrente -
e
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(REPUBBLICA DOMINICANA), il 25/01/1977, con l'Avv. GIAVOTTI PATRIZIA
- resistente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] Voglia l'Ill.mo Tribunale: 1) Affidare la minore ad entrambi i genitori in via Persona_1
condivisa, mantenendo la residenza anagrafica presso il padre;
2) Disporre le visite come segue: nella settimana a) il papà terrà la bambina dal lunedì sera al mercoledì mattina;
la mamma dal
1 mercoledì sera al venerdì mattina. Il papà poi la terrà dal venerdì sera al lunedì mattina;
settimana
b) la mamma terrà la minore dal lunedì sera al mercoledì mattina, il papà dal mercoledì sera al venerdì mattina e poi la minore passerà con la mamma dal venerdì al lunedì mattina successivo. In aggiunta la mamma, a meno che non abbia imprevisti per cui avviserà il papà (sia nei giorni del papà che della mamma) terrà la minore dopo la scuola sino alle 18,30. Ancora in aggiunta nella settimana b) il papà, a meno che la mamma non vada via per il weekend, potrà passare a fare un saluto alla minore verso le ore 18,00. Questa regolamentazione varrà per tutto l'anno (compresi i ponti), anche durante il periodo estivo, ad eccezione delle vacanze che saranno regolamentate al punto successivo;
3) I genitori potranno passare ciascuno fino a 15 giorni consecutivi con la minore durante l'estate, organizzando tale periodo entro il 30 giugno di ogni anno. 4) Le vacanze natalizie, normalmente della durata di 15 giorni, verranno trascorse in via alternata tra i genitori, in particolare il 24 dicembre verrà trascorso con un genitore, mentre il 25 dicembre sarà trascorso con
l'altro e sul restante periodo i genitori seguiranno una equa spartizione. Nel caso in cui non ci sia la scuola, il passaggio, tra genitori, della minore avverrà entro le 10:00. Le vacanze pasquali, normalmente della durata di una settimana, verranno trascorse in via alternata tra i genitori, in particolare il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore, mentre il giorno di Pasquetta sarà trascorso con l'altro e sul restante periodo i genitori seguiranno una equa spartizione. 5) Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia minore oltre al 60% delle Persona_1
spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria. Il rimanente 40% sarà a carico della madre. La retta scolastica per la scuola privata secondaria di primo grado, sino al termine della medesima (terzo anno scolastico) sarà a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20%. 6) L'assegno unico per la minore ex D.lgs
230/2021 sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore. 7) Le parti dichiarano che, in forza dell'intervenuto accordo, le spese legali si intendono integralmente compensate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 8 dicembre 2024, parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 6 maggio 2018 ad Alessandria
(AL), che dalla loro unione nasceva in data 8 marzo 2013 ; parte ricorrente chiedeva Per_1
pronunciarsi la separazione tra i coniugi nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figlia. Parte resistente si costituiva, associandosi in punto status. All'esito dell'udienza del 27 marzo 2025 venivano emessi i provvedimenti provvisori e la causa veniva quindi rimessa al Collegio in punto status.
2 Con sentenza non definitiva n. 210/2025, pubblicata in data 8 aprile 2025, nel presente giudizio, il
Tribunale di Alessandria pronunciava la separazione dei coniugi e rimetteva la causa innanzi al giudice delegato per il prosieguo dell'istruttoria.
All'udienza in data 18 giugno 2025 i difensori delle parti chiedevano un breve rinvio pendenti trattative e il giudice delegato rinviava all'udienza del 30 giugno 2025 mediante trattazione scritta.
Tanto esposto, le parti, in considerazione dell'accordo raggiunto, rassegnavano con note scritte le conclusioni come in epigrafe trascritte.
L'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative, né con gli interessi della figlia minore . Pertanto, tale accordo può essere Per_1
recepito dal Collegio.
Spese compensate stante l'accordo raggiunto in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in recepimento degli accordi:
dà atto della già pronunciata separazione tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, con sentenza dell'1 aprile 2025;
[...]
affida la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa, mantenendo la Persona_1
residenza anagrafica presso il padre;
dispone le visite come segue: nella settimana a) il papà terrà la bambina dal lunedì sera al mercoledì mattina;
la mamma dal mercoledì sera al venerdì mattina. Il papà poi la terrà dal venerdì sera al lunedì mattina;
settimana b) la mamma terrà la minore dal lunedì sera al mercoledì mattina, il papà dal mercoledì sera al venerdì mattina e poi la minore passerà con la mamma dal venerdì al lunedì mattina successivo. In aggiunta la mamma, a meno che non abbia imprevisti per cui avviserà il papà (sia nei giorni del papà che della mamma) terrà la minore dopo la scuola sino alle 18,30. Ancora in aggiunta nella settimana b) il papà, a meno che la mamma non vada via per il weekend, potrà passare a fare un saluto alla minore verso le ore 18,00. Questa regolamentazione varrà per tutto l'anno (compresi i ponti), anche durante il periodo estivo, ad eccezione delle vacanze che saranno regolamentate al punto successivo;
dispone che i genitori potranno passare ciascuno fino a 15 giorni consecutivi con la minore durante l'estate, organizzando tale periodo entro il 30 giugno di ogni anno;
dispone che le vacanze natalizie, normalmente della durata di 15 giorni, verranno trascorse in via
3 alternata tra i genitori, in particolare il 24 dicembre verrà trascorso con un genitore, mentre il
25 dicembre sarà trascorso con l'altro e sul restante periodo i genitori seguiranno una equa spartizione. Nel caso in cui non ci sia la scuola, il passaggio, tra genitori, della minore avverrà entro le 10:00. Le vacanze pasquali, normalmente della durata di una settimana, verranno trascorse in via alternata tra i genitori, in particolare il giorno di Pasqua verrà trascorso con un genitore, mentre il giorno di Pasquetta sarà trascorso con l'altro e sul restante periodo i genitori seguiranno una equa spartizione;
dispone che il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di €
400,00 a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia minore Persona_1
oltre al 60% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo in essere presso il Tribunale di Alessandria. Il rimanente 40% sarà a carico della madre. La retta scolastica per la scuola privata secondaria di primo grado, sino al termine della medesima (terzo anno scolastico) sarà
a carico del padre nella misura dell'80% e della madre nella misura del 20%;
dispone che l'Assegno unico per la minore ex D.lgs. 230/2021 sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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