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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/02/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , alle h 15,50 dell'udienza del 07.02.2025 all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2114/2024 R.G. promossa da: nata a [...] il [...]2 ( c.f. ) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Renato TORRISI ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.05.2024 l'avv. Torrisi ha proposto opposizione avverso l'ORDINANZA-
Ingiunzione nr. OI-002597711 notificata il 12.04.2024 con cui l' ha intimato il pagamento della CP_1 somma di € 11.442,00 per omesso pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per l'anno 2021.
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione in base ai quali è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 28.01.2025 si costituiva l' deducendo che effettivamente la somma azionata non era dovuta e ne aveva provveduto CP_1 all'annullamento e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
Invero l'annullamento disposto dall fa si che il giudizio vada definito per cessazione della CP_1 materia del contendere. Ma resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
pagina 1 di 2 Ma è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, e nonostante l' si sia attivata CP_1 subito per annullare l'atto opposto, questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali.
Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto annulla l'Ordinanza- ingiunzione Parte_1 indicata in premessa e notificata il 12.04.2024.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA, di cui dispone il pagamento in favore dell'avv. Renato TORRISI procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Siracusa 07.02.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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