CASS
Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35831 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Andrea Venegoni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. RI CC ricorre avverso l'ordinanza del 17 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), per espiare la pena di anni 24 di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale. della Repubblica presso la Corte di appello di Catania dell'Il ottobre 2018. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto del positivo percorso intrapreso da CC e dell'avvio di una seria opera di revisione critica rispetto al passato deviante, ha ritenuto prematuro concedere la misura alternativa alla detenzione richiesta, tenuto conto dell'assenza di un'adeguata sperimentazione graduale del collaboratore (avendo lo stesso usufruito del beneficio del permesso premio Penale Sent. Sez. 1 Num. 35831 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 06/06/2023 soltanto a partire da luglio 2020, e poi più di recente anche del provvedimento di ammissione al lavoro esterno), del parere contrario della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, e dell'esigenza di approfondirne, adeguatamente, la personalità e di consolidarne, in via stabile definitiva, i risultati sinora raggiunti al fine di testare l'affidabilità del condannato e di verificare l'effettiva rivisitazione critica del passato criminale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 16-nonies d.l. n. 82 del 1991, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la misura alternativa alla detenzione richiesta in maniera illogica e apodittica, soltanto sulla base di un mero ed assertivo rimando non una presunta insufficienza della osservazione, trascurando di considerare che - come confermato anche dalla relazione di sintesi e del Servizio centrale di protezione - CC non commette reati da circa 20 anni, collabora da nove anni ed ha reciso qualsiasi contatto con la criminalità, lo stesso ha inoltre già scontato circa 10 anni di pena, quattro dei quali in domicilio protetto, ed ha già ottenuto la liberazione anticipata per 585 giorni, scontato un terzo della pena in esecuzione, ottenuto l'accertamento giudiziale della collaborazione, regolarmente usufruito del regime premiale da circa due anni, ed è stato sottoposto al programma speciale di protezione definitivo, aveva svolto attività lavorativa, di studio e di volontariato, aveva partecipato proficuamente al trattamento penitenziario, aveva elaborato criticamente il vissuto deviante. Con il secondo motivo deduce violazione della 47-ter ord pen e 16-nonies legge 82 del 1991 e vizio di motivazione perché la norma speciale prevede per il condannato che ha prestato ampia collaborazione con l'autorità giudiziaria di beneficiare di misure alternative in deroga se ricorrono condizioni tutte sussistenti nel caso in esame;
ciò non impedisce al Tribunale di sorveglianza di mantenere un'autonomia valutativa in ordine alla concessione o meno del beneficio, però nel nel caso in esame vi è molto di più di un percorso di ravvedimento, 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Andrea Venegoni, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 2 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo, in cui si deduce la illogicità della motivazione, che avrebbe respinto l'istanza di misura alternativa soltanto sulla base di un mero ed assertivo rimando non una presunta insufficienza della osservazione trascurando le evidenze favorevoli al condannato. Questa Corte si è già occupata, infatti, di una analoga istanza del condannato RI CC con la sentenza 28 giugno 2022, n. 42544, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il rigetto della istanza. In quella pronuncia era stato evidenziato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza, e che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso dei trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. Rispetto alla situazione scrutinata in quella pronuncia, però, sono intercorsi ulteriori permessi premio (che ormai proseguono dal luglio 2020, quindi alla data dell'ordinanza impugnata erano in essere da due anni e mezzo) ed oltre un anno e mezzo di lavoro all'esterno. Quindi, pur essendo senz'altro corretta in diritto l'affermazione del Tribunale sulla necessaria gradualità dell'accesso alle misure alternative, in quanto il sistema di accesso ai benefici penitenziari è fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre), nel caso concreto essa è declinata in modo illogico, in quanto, in presenza di relazioni positive, e dopo la prolungata osservazione del comportamento all'esterno del condannato, avvenuta durante i permessi premio, e poi durante il lavoro all'esterno, il Tribunale sarebbe 3 dovuto giungere ad una conclusione più definita, senza rimandare ulteriormente la decisione all'esito di una ulteriore fase di osservazione. Lo stesso parere della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo è valutato nella ordinanza in modo illogico, perché esso, in realtà, è favorevole al condannato in quanto dà atto degli elementi positivi relativi alla collaborazione;
il parere contrario dell'ufficio, infatti, viene motivato con la necessità di proseguire nel percorso premiale nell'ottica del principio di gradualità, con una valutazione, quindi, tipicamente "penitenziaria" che non le spetta e al quale è estranea, essendo tenuta la D.N.9( a fornire al Tribunale elementi di conoscenza extra penitenziari sulla collaborazione e sul permanente inserimento criminale del condannato. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023 1/4 Il consigliere estensore Il presidente
lette le conclusioni del PG, Andrea Venegoni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. RI CC ricorre avverso l'ordinanza del 17 gennaio 2023 del Tribunale di sorveglianza di Roma, che ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82), per espiare la pena di anni 24 di reclusione di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura generale. della Repubblica presso la Corte di appello di Catania dell'Il ottobre 2018. Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto del positivo percorso intrapreso da CC e dell'avvio di una seria opera di revisione critica rispetto al passato deviante, ha ritenuto prematuro concedere la misura alternativa alla detenzione richiesta, tenuto conto dell'assenza di un'adeguata sperimentazione graduale del collaboratore (avendo lo stesso usufruito del beneficio del permesso premio Penale Sent. Sez. 1 Num. 35831 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 06/06/2023 soltanto a partire da luglio 2020, e poi più di recente anche del provvedimento di ammissione al lavoro esterno), del parere contrario della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo, e dell'esigenza di approfondirne, adeguatamente, la personalità e di consolidarne, in via stabile definitiva, i risultati sinora raggiunti al fine di testare l'affidabilità del condannato e di verificare l'effettiva rivisitazione critica del passato criminale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore. Con il primo motivo il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 16-nonies d.l. n. 82 del 1991, e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato la misura alternativa alla detenzione richiesta in maniera illogica e apodittica, soltanto sulla base di un mero ed assertivo rimando non una presunta insufficienza della osservazione, trascurando di considerare che - come confermato anche dalla relazione di sintesi e del Servizio centrale di protezione - CC non commette reati da circa 20 anni, collabora da nove anni ed ha reciso qualsiasi contatto con la criminalità, lo stesso ha inoltre già scontato circa 10 anni di pena, quattro dei quali in domicilio protetto, ed ha già ottenuto la liberazione anticipata per 585 giorni, scontato un terzo della pena in esecuzione, ottenuto l'accertamento giudiziale della collaborazione, regolarmente usufruito del regime premiale da circa due anni, ed è stato sottoposto al programma speciale di protezione definitivo, aveva svolto attività lavorativa, di studio e di volontariato, aveva partecipato proficuamente al trattamento penitenziario, aveva elaborato criticamente il vissuto deviante. Con il secondo motivo deduce violazione della 47-ter ord pen e 16-nonies legge 82 del 1991 e vizio di motivazione perché la norma speciale prevede per il condannato che ha prestato ampia collaborazione con l'autorità giudiziaria di beneficiare di misure alternative in deroga se ricorrono condizioni tutte sussistenti nel caso in esame;
ciò non impedisce al Tribunale di sorveglianza di mantenere un'autonomia valutativa in ordine alla concessione o meno del beneficio, però nel nel caso in esame vi è molto di più di un percorso di ravvedimento, 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Andrea Venegoni, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 2 1. Il ricorso è fondato. E' fondato, in particolare, il primo motivo, in cui si deduce la illogicità della motivazione, che avrebbe respinto l'istanza di misura alternativa soltanto sulla base di un mero ed assertivo rimando non una presunta insufficienza della osservazione trascurando le evidenze favorevoli al condannato. Questa Corte si è già occupata, infatti, di una analoga istanza del condannato RI CC con la sentenza 28 giugno 2022, n. 42544, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il rigetto della istanza. In quella pronuncia era stato evidenziato che, ai fini della concessione dei benefici penitenziari in favore dei collaboratori di giustizia, il requisito del "ravvedimento" previsto dall'art. 16-nonies, comma 3, del dl. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell'avvenuta collaborazione e dell'assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori e specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l'effettiva sussistenza, e che il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso dei trattamento penitenziario, tanto più quando il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità del condannato con ambienti delinquenziali di elevato livello. Rispetto alla situazione scrutinata in quella pronuncia, però, sono intercorsi ulteriori permessi premio (che ormai proseguono dal luglio 2020, quindi alla data dell'ordinanza impugnata erano in essere da due anni e mezzo) ed oltre un anno e mezzo di lavoro all'esterno. Quindi, pur essendo senz'altro corretta in diritto l'affermazione del Tribunale sulla necessaria gradualità dell'accesso alle misure alternative, in quanto il sistema di accesso ai benefici penitenziari è fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1, n. 22443 del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre), nel caso concreto essa è declinata in modo illogico, in quanto, in presenza di relazioni positive, e dopo la prolungata osservazione del comportamento all'esterno del condannato, avvenuta durante i permessi premio, e poi durante il lavoro all'esterno, il Tribunale sarebbe 3 dovuto giungere ad una conclusione più definita, senza rimandare ulteriormente la decisione all'esito di una ulteriore fase di osservazione. Lo stesso parere della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo è valutato nella ordinanza in modo illogico, perché esso, in realtà, è favorevole al condannato in quanto dà atto degli elementi positivi relativi alla collaborazione;
il parere contrario dell'ufficio, infatti, viene motivato con la necessità di proseguire nel percorso premiale nell'ottica del principio di gradualità, con una valutazione, quindi, tipicamente "penitenziaria" che non le spetta e al quale è estranea, essendo tenuta la D.N.9( a fornire al Tribunale elementi di conoscenza extra penitenziari sulla collaborazione e sul permanente inserimento criminale del condannato. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023 1/4 Il consigliere estensore Il presidente