TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11597 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11597 / 2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , Parte_1 Persona_1 nata in [...] il [...]; , nato in [...] il [...] per sé e in qualità di genitore Per_2 Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: nato in [...] il [...], Persona_3
nata in [...] il [...]; , nato in [...] il Persona_4 CP_1 Parte_2
19.2.1982 per sé e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...], Persona_5 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Leopoldo Aperio Bella
RICORRENTI
CONTRO Co
in persona del Ministro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri
[...]
, , , Parte_1 Persona_1 Parte_4 Persona_3
, e
[...] Persona_4 Parte_5 Persona_5
, e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Parte_3 Controparte_2
Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle
Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 25.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il Controparte_2 loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_6
) nato il [...] a [...], come da estratto di nascita (cfr. doc. 6).
[...] Persona_7 in data 28.4.1862 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra (cfr. doc. 7) e Persona_6 Persona_8 dalla loro unione nasceva in Perù in data 1.11.1882 la loro figlia (cfr. doc. 9). Inoltre, Persona_9 l'avo italiano non si naturalizzava cittadino peruviano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “La Sovraintendenza Nazionale alle Migrazioni su richiesta di
, attesta che, verificato nel Registro Di Iscrizione e Titoli di Cittadinanza Parte_5
Peruviana, non è presente alcuna iscrizione corrispondente a: Titolare: ; Persona_6 Persona_7
” (cfr. doc. 26, 27, 28, 29). Persona_10 Persona_11
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti del Solar nato in [...] in data [...], Persona_3 [...]
del Solar nata in [...] in data [...] e in data 13.6.2022, il Persona_4 Persona_5
Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione al 18.10.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_2 notificazioni, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, come da parere del 25.11.2025.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n.
13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Perù. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo ), cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. Persona_6 Persona_7 doc. 6) e in data 28.4.1862 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra (cfr. doc. 7); Persona_8
- che il sig. on si è mai naturalizzato cittadino peruviano come da certificato negativo Persona_6 di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità peruviane competenti (cfr. doc. 26, 27, 28, 29);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra asceva in Perù in data 1.11.1882 Persona_7 Persona_8 la sig.ra (cfr. doc. 9); Persona_9
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 4.8.1901 tra la sig.ra e il sig. Persona_9
(cfr. doc. 10) nasceva in Perù in data 7.8.1922 il sig. Parte_6 Persona_12
(cfr. doc. 12);
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 31.8.1945 tra il sig. e la sig.ra Persona_12
(cfr. doc. 13) nascevano in Perù in data 14.4.1948 la sig.ra Parte_7 [...]
(cfr. doc. 15) e in data 29.8.1949 la sig.ra Parte_1 Persona_1
(cfr. doc. 14), odierne ricorrenti;
[...]
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 10.2.1968 tra la sig.ra e Persona_1 il sig. (cfr. doc. 17) nascevano in Perù in data 18.12.1971 il sig. Parte_8 [...]
(cfr. doc. 18), in data 19.12.1982 il sig. (cfr. doc. 19) e Parte_4 Parte_5 in data 13.8.1989 la sig.ra (cfr. doc. 20), odierni ricorrenti;
Parte_3
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 20.6.2008 tra il sig. e la sig.ra Parte_4 [...]
(cfr. doc. 21) nascevano in Perù in data 31.5.2011 il minore Parte_9 [...]
(cfr. doc. 22) e in data 4.8.2014 la minore Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. 23), odierni ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 15.8.2020 tra il sig. e la sig.ra Parte_5
(cfr. doc. 24) nasceva in Perù in data 13.6.2022 la minore Persona_13 [...]
(cfr. doc. 25), odierna ricorrente. Persona_5
5.1 Nel merito, risulta che ( ), come risulta dal Certificato di nascita (cfr. doc. Persona_6 Persona_7
6), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di ) veniva dimostrata Persona_6 Persona_7 dal certificato di nascita della figlia nata in [...] in data [...], dal quale si evince Persona_9 che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale in data
9.3.1886 (cfr. doc. in atti n. 8) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana. 5.2 Giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenato dei ricorrenti ) con quello che ha Per_6 successivamente assunto ( ), l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile Per_10 mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita del suo immediato discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_4 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto Controparte_4 il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
5.3 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per Persona_9 via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure Persona_9 sanguinis al proprio figlio, sig. nato in [...] in data [...], il quale a sua Persona_12 volta ha potuto trasmettere la cittadinanza alle proprie figlie.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali
(purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a Parte_1
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il
[...] Persona_1
29.8.1949; , nato in [...] il [...]; nato Parte_4 Persona_3 in Perù il 31.5.2011, nata in [...] il [...]; Persona_4 Parte_5
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...];
[...] Persona_5 [...] , nata in [...] il [...], stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege Parte_3 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monica Mastrandrea ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 11597 / 2024 promossa da:
, nata in [...] il [...]; , Parte_1 Persona_1 nata in [...] il [...]; , nato in [...] il [...] per sé e in qualità di genitore Per_2 Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori: nato in [...] il [...], Persona_3
nata in [...] il [...]; , nato in [...] il Persona_4 CP_1 Parte_2
19.2.1982 per sé e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata in [...] il [...]; , nata in [...] il [...], Persona_5 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Leopoldo Aperio Bella
RICORRENTI
CONTRO Co
in persona del Ministro tempore, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale Controparte_2 dello Stato di Torino
RESISTENTE nonché nel contraddittorio con il Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni istanza contraria, in accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei sigg.ri
[...]
, , , Parte_1 Persona_1 Parte_4 Persona_3
, e
[...] Persona_4 Parte_5 Persona_5
, e, per l'effetto, ordinare al , e/o per esso, ad ogni altra Parte_3 Controparte_2
Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative e conseguenti iscrizioni, trascrizioni, annotazioni di legge, provvedendo alle eventuali e/o necessarie comunicazioni alle
Autorità consolari competenti, nonché all'emissione del passaporto italiano”.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data 25.9.2024, ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il Controparte_2 loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Per_6
) nato il [...] a [...], come da estratto di nascita (cfr. doc. 6).
[...] Persona_7 in data 28.4.1862 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra (cfr. doc. 7) e Persona_6 Persona_8 dalla loro unione nasceva in Perù in data 1.11.1882 la loro figlia (cfr. doc. 9). Inoltre, Persona_9 l'avo italiano non si naturalizzava cittadino peruviano come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille – al pari di tutti i certificati esteri ivi depositati – nel quale si legge quanto segue: “La Sovraintendenza Nazionale alle Migrazioni su richiesta di
, attesta che, verificato nel Registro Di Iscrizione e Titoli di Cittadinanza Parte_5
Peruviana, non è presente alcuna iscrizione corrispondente a: Titolare: ; Persona_6 Persona_7
” (cfr. doc. 26, 27, 28, 29). Persona_10 Persona_11
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_2
Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Inoltre, con riferimento ai minori ricorrenti del Solar nato in [...] in data [...], Persona_3 [...]
del Solar nata in [...] in data [...] e in data 13.6.2022, il Persona_4 Persona_5
Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore.
Il Giudice, con decreto depositato in data 18.6.2025 ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione al 18.10.2025, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Verificata la regolarità delle Controparte_2 notificazioni, se ne dichiara la contumacia.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso, come da parere del 25.11.2025.
2. Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, al riguardo l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti. In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n.
13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le
Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana". Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a [...], che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello
Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
5. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Perù. La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, tradotta ed apostillata, da cui emerge:
- che l'avo ), cittadino italiano, è nato il [...] a [...] (cfr. Persona_6 Persona_7 doc. 6) e in data 28.4.1862 contraeva matrimonio in Italia con la sig.ra (cfr. doc. 7); Persona_8
- che il sig. on si è mai naturalizzato cittadino peruviano come da certificato negativo Persona_6 di naturalizzazione rilasciato dalle Autorità peruviane competenti (cfr. doc. 26, 27, 28, 29);
- che dall'unione tra il sig. e la sig.ra asceva in Perù in data 1.11.1882 Persona_7 Persona_8 la sig.ra (cfr. doc. 9); Persona_9
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 4.8.1901 tra la sig.ra e il sig. Persona_9
(cfr. doc. 10) nasceva in Perù in data 7.8.1922 il sig. Parte_6 Persona_12
(cfr. doc. 12);
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 31.8.1945 tra il sig. e la sig.ra Persona_12
(cfr. doc. 13) nascevano in Perù in data 14.4.1948 la sig.ra Parte_7 [...]
(cfr. doc. 15) e in data 29.8.1949 la sig.ra Parte_1 Persona_1
(cfr. doc. 14), odierne ricorrenti;
[...]
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 10.2.1968 tra la sig.ra e Persona_1 il sig. (cfr. doc. 17) nascevano in Perù in data 18.12.1971 il sig. Parte_8 [...]
(cfr. doc. 18), in data 19.12.1982 il sig. (cfr. doc. 19) e Parte_4 Parte_5 in data 13.8.1989 la sig.ra (cfr. doc. 20), odierni ricorrenti;
Parte_3
- che dall'unione avvenuta in Perù in data 20.6.2008 tra il sig. e la sig.ra Parte_4 [...]
(cfr. doc. 21) nascevano in Perù in data 31.5.2011 il minore Parte_9 [...]
(cfr. doc. 22) e in data 4.8.2014 la minore Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. 23), odierni ricorrenti;
- che dal matrimonio avvenuto in Perù in data 15.8.2020 tra il sig. e la sig.ra Parte_5
(cfr. doc. 24) nasceva in Perù in data 13.6.2022 la minore Persona_13 [...]
(cfr. doc. 25), odierna ricorrente. Persona_5
5.1 Nel merito, risulta che ( ), come risulta dal Certificato di nascita (cfr. doc. Persona_6 Persona_7
6), acquisiva la cittadinanza italiana a seguito della costituzione del nuovo Stato unitario.
Invero, è pacifico il riconoscimento dei diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis per tutti i regnicoli, ovverosia di coloro che si trovavano nel territorio del Regno Italiano al momento della sua costituzione, nonché tutti gli individui emigrati prima della costituzione del Regno d'Italia, purché́ deceduti dopo l'Unità. Sul punto, la giurisprudenza è costante e unanime nel ritenere che i nati prima dell'unificazione d'Italia, dovranno essere considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza entrava a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Infatti, la cittadinanza italiana di ) veniva dimostrata Persona_6 Persona_7 dal certificato di nascita della figlia nata in [...] in data [...], dal quale si evince Persona_9 che l'avo italiano emigrato all'estero, nato prima del Regno d'Italia, moriva dopo l'Unità nazionale in data
9.3.1886 (cfr. doc. in atti n. 8) trasmettendo, così, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana. 5.2 Giova rilevare che, nonostante la presenza di una divergenza nel nome dell'avo italiano, differenza che si può riscontrare tra il nome originario dell'antenato dei ricorrenti ) con quello che ha Per_6 successivamente assunto ( ), l'identità della persona in questione, in ogni caso, è verificabile Per_10 mediante la semplice comparazione tra nomi e cognomi dei suoi genitori, riportati sia nell'atto di battesimo che in quello di nascita del figlio, nonché da tutte le indicazioni e corrispondenze riscontrabili anche nell'atto di nascita del suo immediato discendente. A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile. Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 Controparte_4 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. 1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto Controparte_4 il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
5.3 Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, tale sequenza – sulla base della legge al tempo vigente – ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis con il matrimonio di sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per Persona_9 via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
Orbene, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti
e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per
l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Per i figli nati da madre italiana dopo il 1948 è riconosciuta la trasmissione iure sanguinis dalla madre, sempre in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n.555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost.
Quindi, nel caso di specie, la sig.ra ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana iure Persona_9 sanguinis al proprio figlio, sig. nato in [...] in data [...], il quale a sua Persona_12 volta ha potuto trasmettere la cittadinanza alle proprie figlie.
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali
(purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia).
L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto dei richiedenti ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis va accolta.
6. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso e riconosce lo status di cittadini italiani iure sanguinis a Parte_1
nata in [...] il [...]; , nata in [...] il
[...] Persona_1
29.8.1949; , nato in [...] il [...]; nato Parte_4 Persona_3 in Perù il 31.5.2011, nata in [...] il [...]; Persona_4 Parte_5
, nato in [...] il [...]; , nata in [...] il [...];
[...] Persona_5 [...] , nata in [...] il [...], stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege Parte_3 per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_2 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti cui la domanda è accolta, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità
Consolari competenti;
- compensa le spese di causa.
Si comunichi.
Torino, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Mastrandrea