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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3027/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio 89122 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 2.5.2025 e notificato al Comune di Reggio Calabria il
2.4.2025, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria alla Indirizzo_1, adiva il Giudice tributario per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1203 del 03.10.2024 notificato in data 01.02.2025, a mezzo del quale il Comune di Reggio Calabria chiedeva il pagamento della TARI anno 2019, 2020, 2021,2022 e 2023 invocando illegittimità della pretesa e errore nella determinazione del bene sottoposto a imposta trattandosi di immobile non in proprietà/possesso del ricorrente;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva l'Ente emittente il titolo, invocando l'errore e comunicando di aver proceduto alla rideterminazione dell'imposta con esclusione del subaltern effettivamente non tassabile, e confermando nel resto la legittimità dell'azione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.1.2026, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata.
L'avviso di accertamento esecutivo n. 1203 del 03.10.2024 per il pagamento della TARI anni
2019-2020-2021-2022-2023 per l'importo complessivo di sanzioni di€ 5.879,00 oggetto di ricorso, effettivamente -come eccepito dal ricorrente- aveva ad oggetto due unità immobiliari, la prima sita in
Reggio Calabria alla Indirizzo_2 piano T - individuato al NCEU della Provincia di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 126 numero 200 sub. 001, l'altra sita in Reggio Calabria alla Indirizzo_2 piano
T- individuato al NCEU della Provincia di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 126 numero 200 sub.
002;
Deduce il ricorrente che le unità immobiliari catastalmente erano individuate in due subalterni ma in concreto facenti parte di un'unica abitazione, di proprietà ed abitate dalla madre, sig.ra Nominativo_1 fino alla data del 30.03.2020, anno del decesso di quest'ultima; in seguito il ricorrente quale unico erede, inviava in data 12.02.2021 la denuncia per la cessazione del tributo poiché l'abitazione era priva di mobilio e di utenze individuando, in buona fede, un solo subalterno ma in concreto riferendosi a tutta l'unità immobiliare ubicata al piano T di Indirizzo_2 per cui, richiesto il rimborso delle somme versate per il 2020, aveva ottenuto dal Comune di Reggio Calabria con provvedimento prot. 0083857 U del 29.04.2021 la rideterminazione per l'anno 2020 il tributo fino alla data del 30.03.2020.
Il ricorrente invoca il Regolamento TARI all'art. 20 n. 7 in base al quale nell'ipotesi di unità abitative catastalmente distinte ma fisicamente unite, ai fini della determinazione della tariffa l'unità abitativa viene considerata unica;
l'intera abitazione, composta da sub. 001 e sub 002, peraltro è priva di mobilio e utenze e, pertanto, l'esenzione accordata dall'Ente per il subalterno coinvolge inevitabilmente anche l'altro. Deduce altresì che trattandosi di immobile non occupato, andrebbe in ogni caso applicate la riduzione del 30%. Infine, invoca la prescrizione della pretesa (il primo atto è stato notificato il 1.2.2025). Da qui la richiesta di annullamento dell'avviso.
Così ricondotti i termini della questione, si osserva che con riferimento al subalterno n. 2, l'Ente ha ammesso la fondatezza della domanda, avendo effettivamente il contribuente presentato denuncia di non tassabilità. Non rileva tuttavia la non tassabilità per il subalterno n.1, sia perchè catastalmente i beni risultano separati e sia perchè, con riferimento all'esenzione, non risulta aver presentato la dichiarazione di cui all'art. 26, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione della Tari, in base al quale: "Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse." E di cui all'art. 26 comma 2 per cui "L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.", disposizione del tutto coerente con la ratio dell'imposta, essendo necessaria la denuncia del proprietario e la verifica in sede degli organi comunali di controllo al fine dell'eventuale aggiornamento del presupposto impositivo. l'art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, stabilisce poi la non tassazione dei locali e delle aree che per natura o per impossibilità non possono produrre rifiuti, circostanze da indicare tassativamente nella denuncia originaria o in denuncia di variazione, sulla cui base poi l'Ente provvede alle verifiche del caso.
Pertanto, l'avviso va confermato nella pretesa imposizione sull'immobile identificato catastalmente alla sez. RC, foglio 0126, part. 00200 sub 1 in quanto legittima con riferimento alle annualità indicate, e non sussistono le condizioni per la chiesta esenzione per mancanza di denuncia e richiesta originaria. Il Comune dovrà quindi provvedere alla rideterminazione dell'imposta nei termini indicati con esclusione del subalterno n. 2.
La domanda va accolta in parte nei termini indicati.
In considerazione della parziale fondatezza della domanda si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia TRibutaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ giudice unico, accoglie in parte il ricorso come in motivazione e compensa le spese di lite.
Reggio Calabria 23.1.2026
Il Giudice
NI LA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3027/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Palazzo San Giorgio 89122 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1203 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa CGT in data 2.5.2025 e notificato al Comune di Reggio Calabria il
2.4.2025, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Calabria alla Indirizzo_1, adiva il Giudice tributario per l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 1203 del 03.10.2024 notificato in data 01.02.2025, a mezzo del quale il Comune di Reggio Calabria chiedeva il pagamento della TARI anno 2019, 2020, 2021,2022 e 2023 invocando illegittimità della pretesa e errore nella determinazione del bene sottoposto a imposta trattandosi di immobile non in proprietà/possesso del ricorrente;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva l'Ente emittente il titolo, invocando l'errore e comunicando di aver proceduto alla rideterminazione dell'imposta con esclusione del subaltern effettivamente non tassabile, e confermando nel resto la legittimità dell'azione, chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 23.1.2026, il giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata.
L'avviso di accertamento esecutivo n. 1203 del 03.10.2024 per il pagamento della TARI anni
2019-2020-2021-2022-2023 per l'importo complessivo di sanzioni di€ 5.879,00 oggetto di ricorso, effettivamente -come eccepito dal ricorrente- aveva ad oggetto due unità immobiliari, la prima sita in
Reggio Calabria alla Indirizzo_2 piano T - individuato al NCEU della Provincia di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 126 numero 200 sub. 001, l'altra sita in Reggio Calabria alla Indirizzo_2 piano
T- individuato al NCEU della Provincia di Reggio Calabria al foglio di mappa n. 126 numero 200 sub.
002;
Deduce il ricorrente che le unità immobiliari catastalmente erano individuate in due subalterni ma in concreto facenti parte di un'unica abitazione, di proprietà ed abitate dalla madre, sig.ra Nominativo_1 fino alla data del 30.03.2020, anno del decesso di quest'ultima; in seguito il ricorrente quale unico erede, inviava in data 12.02.2021 la denuncia per la cessazione del tributo poiché l'abitazione era priva di mobilio e di utenze individuando, in buona fede, un solo subalterno ma in concreto riferendosi a tutta l'unità immobiliare ubicata al piano T di Indirizzo_2 per cui, richiesto il rimborso delle somme versate per il 2020, aveva ottenuto dal Comune di Reggio Calabria con provvedimento prot. 0083857 U del 29.04.2021 la rideterminazione per l'anno 2020 il tributo fino alla data del 30.03.2020.
Il ricorrente invoca il Regolamento TARI all'art. 20 n. 7 in base al quale nell'ipotesi di unità abitative catastalmente distinte ma fisicamente unite, ai fini della determinazione della tariffa l'unità abitativa viene considerata unica;
l'intera abitazione, composta da sub. 001 e sub 002, peraltro è priva di mobilio e utenze e, pertanto, l'esenzione accordata dall'Ente per il subalterno coinvolge inevitabilmente anche l'altro. Deduce altresì che trattandosi di immobile non occupato, andrebbe in ogni caso applicate la riduzione del 30%. Infine, invoca la prescrizione della pretesa (il primo atto è stato notificato il 1.2.2025). Da qui la richiesta di annullamento dell'avviso.
Così ricondotti i termini della questione, si osserva che con riferimento al subalterno n. 2, l'Ente ha ammesso la fondatezza della domanda, avendo effettivamente il contribuente presentato denuncia di non tassabilità. Non rileva tuttavia la non tassabilità per il subalterno n.1, sia perchè catastalmente i beni risultano separati e sia perchè, con riferimento all'esenzione, non risulta aver presentato la dichiarazione di cui all'art. 26, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione della Tari, in base al quale: "Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse." E di cui all'art. 26 comma 2 per cui "L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.", disposizione del tutto coerente con la ratio dell'imposta, essendo necessaria la denuncia del proprietario e la verifica in sede degli organi comunali di controllo al fine dell'eventuale aggiornamento del presupposto impositivo. l'art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93, stabilisce poi la non tassazione dei locali e delle aree che per natura o per impossibilità non possono produrre rifiuti, circostanze da indicare tassativamente nella denuncia originaria o in denuncia di variazione, sulla cui base poi l'Ente provvede alle verifiche del caso.
Pertanto, l'avviso va confermato nella pretesa imposizione sull'immobile identificato catastalmente alla sez. RC, foglio 0126, part. 00200 sub 1 in quanto legittima con riferimento alle annualità indicate, e non sussistono le condizioni per la chiesta esenzione per mancanza di denuncia e richiesta originaria. Il Comune dovrà quindi provvedere alla rideterminazione dell'imposta nei termini indicati con esclusione del subalterno n. 2.
La domanda va accolta in parte nei termini indicati.
In considerazione della parziale fondatezza della domanda si ritiene di compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia TRibutaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^ giudice unico, accoglie in parte il ricorso come in motivazione e compensa le spese di lite.
Reggio Calabria 23.1.2026
Il Giudice
NI LA