Articolo 35 della Legge 4 novembre 1963, n. 1457
Articolo 21 quaterArticolo 26
Versione
9 novembre 1963
Art. 35.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del Bigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della, Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 novembre 1963

SEGNI

LEONE - RUMOR - MARTINELLI - SULLO
- MATTARELLA -
TOGNI - DELLE FAVE - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Entrata in vigore il 9 novembre 1963