Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 2739 /2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Valeria Ferraro, all'udienza del 19.06.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate e la discussione della causa di cui alle note depositate, letto l'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2739/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
TRA in persona del legale rappresentante p.t. assistita e Parte_1
difesa dall'Avv. Giovanni Bosone, elett.te dom.to in Palma Campania, alla via Nola,
n. 257, in virtù di procura in atti
- Appellante
E
, assistito e difeso dall'Avv. Marco Castaldo, elett.te dom.to in CP_1
Sant' Anastasia alla via Mario De Rosa n. 79, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo di giudizio
- Appellato
, CP_2
- Appellato contumace
n. 629/2020 depositata in data 10.02.2020,
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla L. 69/2009.
L'atto di appello proposto censura la sentenza n. 629/2020 con la quale il Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco ha accolto la domanda proposta da , CP_1
riconoscendo il risarcimento del danno per le lesioni subite a seguito dell'investimento verificatosi in data 28/08/2015 in Brusciano alla Via Guido De
Ruggiero, allorquando l'auto Lancia SI tamponava, da tergo, il motociclo
Suzuki dallo stesso condotto, causandone la caduta unitamente al trasportato.
L'appellante si duole in primo luogo della nullità della sentenza, in quanto il giudice di pace che l'ha emessa sarebbe stato, all'epoca dei fatti, sospeso dalle sue funzioni.
In via gradata, contesta la valutazione del materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, anche alla luce della scarna testimonianza resa, oltre che la quantificazione dei danni operata dal CTU, in relazione al tipo di lesioni verificate al primo accesso del pronto soccorso, nonché il riconoscimento di un importo a titolo di danno biologico comprensivo anche del danno morale e la liquidazione delle spese di lite.
Si è costituito in giudizio , eccependo l'infondatezza in fatto e in CP_1 diritto dell'avverso atto di appello, chiedendone l'integrale rigetto. Nonostante la regolare notifica, non si è costituito neppure in questo grado di giudizio
[...]
della quale pertanto va dichiarata la contumacia. CP_2 In via del tutto preliminare, verificata la tempestività e la procedibilità dell'appello principale, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c., deve evidenziarsi che risulta rispettato il disposto dell'art. 342 c.p.c. laddove, con argomentazioni che possono considerarsi esaustive, si censura l'operato del primo giudice essenzialmente con riguardo alla erronea valutazione le materiale istruttorio.
In ordine alla eccepita nullità della sentenza emessa da Giudice sospeso dalle sue funzioni, va rilevato che, prima di tutto, non risulta documentato l'arco temporale relativo al suddetto periodo di sospensione. Ed, infatti, agli atti l'appellante produce un provvedimento datato 22.5.2019, con il quale il magistrato coordinatore dava atto della sospensione dal servizio del giudice di prime cure (adottando le opportune misure organizzative), sicché, in mancanza d'altro, il primo riferimento temporale utile deve necessariamente essere quello della predetta data del 22.5.2019.
Sennonché, la gravata sentenza riporta due date, quella del 28.11.2018 e quella della pubblicazione del 10.2.2020, ciò che impone di stabilire quale delle due date devono essere assunte come riferimento ai fini che in questa sede interessano.
Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite, chiarendo che il procedimento di pubblicazione di cui all'art. 133 c.p.c. si apre con la consegna dell'originale completo del documento-sentenza al cancelliere, e si conclude con l'apposizione, in calce al documento stesso, della firma e della data del cancelliere, che devono essere contemporanee alla data della consegna ufficiale della sentenza, in tal modo resa pubblica per effetto di legge.
È pertanto da escludere che il cancelliere, preposto, nell'espletamento di tale attività, alla tutela della fede pubblica ex art. 2699 c.c., possa attestare che la sentenza, già pubblicata, ai sensi dell'art. 133 c.p.c., alla data del suo deposito, venga pubblicata in data successiva, con la conseguenza che, ove sulla sentenza siano state apposte due date, una di deposito, senza espressa specificazione che il documento contiene soltanto la minuta del provvedimento, e l'altra di pubblicazione, tutti gli effetti giuridici derivanti dalla pubblicazione della sentenza decorrono già dalla data del suo deposito (Sez. U, Sentenza n. 13794 del 01/08/2012, Rv. 623301 – 01).
In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite, per cui si ha riguardo alla prima data qualora questa non rechi espressamente l'indicazione che il deposito si riferisce esclusivamente alla minuta, nel caso di specie deve concludersi che, alla data del 28.11.2018, il giudice di pace fosse ancora munito di potestas iudicandi, non essendovi prova che, in quel momento, lo stesso fosse stato già sospeso dal servizio.
Ciò posto, l'appello deve in ogni caso essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Ed, invero, va senz'altro evidenziato che la dinamica descritta in citazione è estremamente scarna, venendo rappresentato unicamente un tamponamento di un motociclo da parte di un veicolo senza ulteriori dettagli, ciò che appare del tutto inadeguato a fornire un quadro esaustivo del comportamento dei soggetti coinvolti e della dinamica dell'investimento. Il testimone ha riferito (cfr, verbali di udienza del 30.10.17): «[…] mi trovavo a piedi in Brusciano, non ricordo il nome della via, ricordo che era al centro ma non ricordo un punto di riferimento, ho visto una
Lancia Y vecchio modello che non riusciva a frenare e tamponava da dietro una moto con a bordo due ragazzi…il ragazzo che era alla guida della motocicletta cadde sul lato sinistro unitamente alla motocicletta mentre il ragazzo seduto dietro cadde sulla destra…ricordo che il conducente lamentava dolori al lato sinistro mentre il passeggero al lato destro… non ricordo se la strada è a doppio senso di circolazione». Ebbene, la deposizione di colui che ha affermato di aver assistito all'incidente senza precisare dove si trovasse, né le ragioni della propria presenza nelle circostanze di tempo e di luogo del sinistro, appare senz'altro inattendibile in ragione non solo della genericità della narrazione fornita, ma anche della scarsa coerenza estrinseca. Il testimone, infatti, non è stato in grado di indicare il luogo esatto del sinistro (peraltro non specificato nemmeno nell'atto introduttivo: circostanza che, data l'estensione della via ove si assume avvenuto l'incidente, non
è di secondaria importanza); ma soprattutto il teste non ha specificato la propria posizione e, dunque, la propria visuale, non ha descritto la modalità dell'urto in sé, né della caduta al suolo, essenziale anche onde valutare la riconducibilità delle lesioni refertate al sinistro per cui è causa.
A tanto si aggiunga che, dopo la caduta al suolo, nessuna escoriazione o lesione di minore entità – normalmente riscontrabili a seguito di un impatto al suolo, pur indossando gli abiti – risultano dal referto di pronto soccorso, laddove, per altro verso, tale caduta (non meglio descritta dal teste) pare aver prodotto lesioni estremamente settoriali – slogatura spalla e polso sinistri- lasciando integre le restanti parti e senza causare, si ribadisce, financo un'escoriazione.
A fronte di tanto, non essendo stata provata, alla luce di quanto sopra considerato, la dinamica dell'incidente per cui è causa non può la consulenza tecnica d'ufficio, pur disposta dal giudice di pace, sopperire ai deficit probatori delle parti.
In applicazione dell'articolo 336 c.p.c. e in conformità all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello nel caso in cui riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento di dette spese tenendo conto dell'esito complessivo della lite: la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese [Cass. n. 28718/13; Cass. n. 26985/09; n. 12963/07].
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite, seguono la soccombenza tra le parti costituite, mentre vanno compensate con riguardo al responsabile civile in ragione della sua mancata costituzione (quale convenuto contumace “vittorioso” che tuttavia non ha svolto alcuna attività processuale dal cui costo debba essere sollevato [in tal senso Cass. 19 agosto 2011,
n. 17432; Cass. 25 settembre 1997, n. 9419)]. Esse si liquidano come in dispositivo tenuto conto dei parametri pro tempore vigenti e in considerazione della natura e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, nella persona del giudice dott.ssa Valeria Ferraro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
-condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_1
favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 liquidate, per il primo grado, in € 633,00, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, e, per il presente grado, in complessivi € 1.278,00, oltre rimborso spese generali forfettarie nella misura del
15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge;
- pone a carico di , in via definitiva, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio svolta in primo grado.
Così deciso in Nola, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro