Articolo 4 della Legge 13 giugno 1960, n. 604
Articolo 3Articolo 5
Versione
19 luglio 1960
Art. 4.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all'art. 3 verranno chiuse il 30 giugno 1961. A tale data e' effettuato il conguaglio delle spese sostenute, per diversi titoli, dal Governo italiano e dall'Alta Autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle parti.
L'eccedenza fra la somma messa a disposizione del Fondo di cui al precedente art. 2 dal Governo italiano e quella risultante a suo carico in sede di conguaglio sara' versata in entrata del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 19 luglio 1960