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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 20/02/2026, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 932/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUOCO MICHELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4494/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200012657507502 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 661/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è presentato da Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto Nominativo_1, contro il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la cartella di pagamento cartella 10020200012657507502, notificata il 15 luglio 2025, relativa alla IMU 2012 per un totale di € 788,68.
Il ricorrente deduce: l'omessa indicazione del'immobile cui si riferisce la pretesa;
l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'omessa allegazione alla cartella;
l'insussistenza della pretessa, alla luce del pregresso pagamento da parte del de cuius;
l'erronea applicazione della solidarietà: le norme speciali sulla solidarietà (ad es. art. 65 DPR 600/73) si applicano solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali;
l'intrasmissibillità delle sanzioni agli eredi;
vizio di motivazione sugli interessi
Si è costituita l'AdER deducendo: il difetto di legittimazione passiva dell'AER, per le censure non afferenti alla fase esecutiva;
l'intervenuta presentazione di domanda di definizione agevolata, che costituisce riconoscimento del debito ed è incompatibile con l'assunta omessa notifica;
la solidarietà tra i comproprietari nei confronti del Comune (Cass. 15444/2010; 12050/2010; 2195/2015; 15354/2014); il rispetto del contenuto minimo della cartella, stabilito dal DM 321/1999, che non impone un dettaglio analitico del calcolo degli interessi e per gli interessi di mora post-notifica, l'Agenzia si limita a menzionarli come effetto legale del mancato pagamento, senza poterli determinare anticipatamente;
la conoscibilità dei tassi d'interesse, determinati per legge;
.
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
Il contribuente ha ribadito, con successiva memoria, le originarie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per come si è detto, Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto Nominativo_1, ricorre avverso la cartella di pagamento relativa alla IMU 2012.
Il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'omessa allegazione alla cartella.
L'ente impositore ha inteso non costituirsi e il concessionario si è dichiarato estraneo alla fase antecedente quella esecutiva, a lei demandata. Ebbene, in tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, sicché, acclarato il difetto di notifica, deve essere dichiarata la nullità dell'atto impugnato (Sez. 5, n. 13329 del 19/05/2025,
Rv. 675110).
Quanto all'evocata rateizzazione, va premesso che l'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
Le manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione potesse produrre un effetto novativo dell'obbligazione tributaria) (Cass. n. 26515 del 08/09/2022, Rv. 665764).
Quanto al rapporto tra istanza di rateizzazione e conoscenza dell'atto (atteso che, pur non essendo in sé qualificabile in termini di acquiescenza, l'istanza di rateizzazione rappresenta comunque prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto oggetto della rateizzazione e, quindi, condotta incompatibile con l'eccezione di non aver ricevuto notifica delle cartelle: Cass. n. 16098/2018), è sufficiente rilevare come nulla risulta prodotto dall'Agenzia che permetta di ricondurre l'evocata rateizzazione ai crediti portati dall'atto impugnato.
I motivi di accoglimento del ricorso giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE
PARTI LE SPESE DI LITE.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CUOCO MICHELE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4494/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Egidio Del Monte Albino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020200012657507502 IMU 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 661/2026 depositato il 18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è presentato da Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto Nominativo_1, contro il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, avverso la cartella di pagamento cartella 10020200012657507502, notificata il 15 luglio 2025, relativa alla IMU 2012 per un totale di € 788,68.
Il ricorrente deduce: l'omessa indicazione del'immobile cui si riferisce la pretesa;
l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'omessa allegazione alla cartella;
l'insussistenza della pretessa, alla luce del pregresso pagamento da parte del de cuius;
l'erronea applicazione della solidarietà: le norme speciali sulla solidarietà (ad es. art. 65 DPR 600/73) si applicano solo alle imposte sui redditi, non ai tributi locali;
l'intrasmissibillità delle sanzioni agli eredi;
vizio di motivazione sugli interessi
Si è costituita l'AdER deducendo: il difetto di legittimazione passiva dell'AER, per le censure non afferenti alla fase esecutiva;
l'intervenuta presentazione di domanda di definizione agevolata, che costituisce riconoscimento del debito ed è incompatibile con l'assunta omessa notifica;
la solidarietà tra i comproprietari nei confronti del Comune (Cass. 15444/2010; 12050/2010; 2195/2015; 15354/2014); il rispetto del contenuto minimo della cartella, stabilito dal DM 321/1999, che non impone un dettaglio analitico del calcolo degli interessi e per gli interessi di mora post-notifica, l'Agenzia si limita a menzionarli come effetto legale del mancato pagamento, senza poterli determinare anticipatamente;
la conoscibilità dei tassi d'interesse, determinati per legge;
.
Nessuno si è costituito per l'ente impositore.
Il contribuente ha ribadito, con successiva memoria, le originarie argomentazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per come si è detto, Ricorrente_1, in qualità di erede del defunto Nominativo_1, ricorre avverso la cartella di pagamento relativa alla IMU 2012.
Il ricorrente deduce l'omessa notifica dell'atto presupposto e l'omessa allegazione alla cartella.
L'ente impositore ha inteso non costituirsi e il concessionario si è dichiarato estraneo alla fase antecedente quella esecutiva, a lei demandata. Ebbene, in tema di riscossione delle imposte, l'omissione (o invalidità) della notifica di un atto presupposto costituisce vizio comportante la nullità dell'atto consequenziale notificato, sicché, acclarato il difetto di notifica, deve essere dichiarata la nullità dell'atto impugnato (Sez. 5, n. 13329 del 19/05/2025,
Rv. 675110).
Quanto all'evocata rateizzazione, va premesso che l'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario.
Le manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione potesse produrre un effetto novativo dell'obbligazione tributaria) (Cass. n. 26515 del 08/09/2022, Rv. 665764).
Quanto al rapporto tra istanza di rateizzazione e conoscenza dell'atto (atteso che, pur non essendo in sé qualificabile in termini di acquiescenza, l'istanza di rateizzazione rappresenta comunque prova dell'avvenuta conoscenza dell'atto oggetto della rateizzazione e, quindi, condotta incompatibile con l'eccezione di non aver ricevuto notifica delle cartelle: Cass. n. 16098/2018), è sufficiente rilevare come nulla risulta prodotto dall'Agenzia che permetta di ricondurre l'evocata rateizzazione ai crediti portati dall'atto impugnato.
I motivi di accoglimento del ricorso giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO ACCOGLIE IL RICORSO E COMPENSA INTEGRALMENTE TRA LE
PARTI LE SPESE DI LITE.