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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 26/11/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. VI Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 808/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Lucia Lupi;
appellante
CONTRO
(c.f. , incorporante per fusione Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Gianmario Parola;
[...]
appellata avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria domanda disattesa
e respinta, in via istruttoria, per i motivi esposti in narrativa disporsi la CTU già richiesta in
primo grado. In via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il
proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 662/2023, emessa dal Tribunale di
Macerata nel procedimento civile R.G. 1884/2019, pubblicata in data 14/08/2023 e mai notificata
1 alla IG.ra , Voglia accogliere le conclusioni formulate nel primo grado Parte_1
del giudizio che ivi si riportano integralmente: 'Voglia l'On. Tribunale di Macerata, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, ferma l'eccezione di compensazione per le somme dedotte nell'elaborato peritale prodotto (doc. 1) ovvero per l'importo che risulterà in corso di causa ovvero per il maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, così
decidere: accertare e dichiarare, che il mutuo ipotecario del 07.10.1998, per tutte le motivazioni
in narrativa, viola le seguenti disposizioni civilistiche: artt. 3 e 6 della Delibera CICR 9\2\2000
ed All. C, art. 117, comma 4°, D.Lgs. N°385\1993 (TUB), artt. 1283 c.c., 1284 c.c., 1322 c.c.,
1346 c.c., nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni
economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
in ragione di tali
violazioni rielaborare il saldo dovuto dalla mutuataria senza alcuna capitalizzazione, ai sensi
dell'art. 117 Tub 7° comma (tassi minimi dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, nei medesimi 12 mesi precedenti ogni operazione). Dichiarare
quindi che il saldo a credito della Mutuataria, alla data del 31/10/2008, ammonta ad € 9.352,03; condannare per l'effetto la resistente alla restituzione alla IG.ra della Parte_1
predetta somma di € 9.352,03; accertare e dichiarare inoltre, che il suddetto mutuo ipotecario
del 07.10.1998, per le motivazioni di cui in narrativa, contiene pattuizioni usurarie ai sensi dell'art. 644, commi 1 e 4 c.p. giusta interpretazione autentica della Legge N° 24/2001 e per
l'effetto dichiarare la nullità delle pattuizioni usurarie riscontrate nel mutuo del 31/10/2008 con conseguente applicazione della sanzione di cui al combinato disposto del comma 2° dell'Art.
1815 c.c. e dell'Art. 2033 c.c., determinando il saldo del Mutuo imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale mutuato e senza che alcun interesse sia dovuto dalla
Mutuataria e dichiarare per l'effetto che il saldo a credito della mutuataria, alla data del
31.10.2008, ammonta ad € 16.351,47; condannare pertanto la resistente alla restituzione della predetta somma di € 16.351,47alla IG.ra . Con vittoria delle spese del Parte_1
giudizio”; appellata: “in via pregiudiziale: dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'odierno gravame per violazione del disposto dell'art. 342 cpc e, per l'effetto, confermarsi integralmente la Sentenza di primo grado;
nel merito: rigettarsi, per le causali di cui in narrativa,
2 l'avversario gravame e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
in ogni caso: col favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio, anche relative al presente grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione degli otto motivi di gravame, immuni da profili di inammissibilità, cui
è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui ha affermato che la vicenda successoria intercorsa tra Banca delle Marche s.p.a. e (ed Controparte_1
originata dal dissesto della prima) non ha riguardato anche il credito restitutorio vantato da e che, dunque, non può essere individuata quale Parte_1 Controparte_1
referente soggettivo passivo dell'obbligazione da indebito oggettivo derivante dai pagamenti eseguiti dall'appellante in ragione di un contratto di mutuo attinto, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, da plurimi profili di nullità.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre osservare che il Tribunale di Macerata ha rilevato d'ufficio (ed in carenza di contestazione ad opera della banca convenuta, ora appellata) che non vi è stato alcun trasferimento dell'obbligazione restitutoria in capo a (ora . Parte_2 Controparte_1
Tale statuizione decisionale, incentrata appunto sulla rilevabilità d'ufficio della carenza della titolarità d'ufficio del rapporto controverso pur in carenza di contestazione implicita, non è stata attinta da alcun motivo di gravame.
3 Tanto premesso, vi è che il perimetro della vicenda successoria che ha visto il coinvolgimento ultimo di deve essere delineato alla luce delle norme di cui agli artt. 43 e Controparte_1
47 del d.lgs. n. 180 del 2015.
La norma di cui al primo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 prevede che la cessione all'ente ponte ha ad oggetto (anche) le passività della banca sottoposta a risoluzione.
Tuttavia, “a seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio (così,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 22115 del 05/08/2024, alla cui motivazione si rinvia in ossequio al criterio redazionale contemplato dalla norma di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ad avviso del Collegio, tale approccio ermeneutico, che esita in un principio spendibile anche con riferimento ai crediti da indebito oggettivo, oltre che assolutamente aderente al dato normativo, è coerente con la ratio della disciplina speciale, volta (anche) a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria per il tramite di un soggetto che non sia ostacolato dalle pregresse passività prive di copertura patrimoniale, in particolare dai debiti non ancora emersi
(perché, appunto, correlati a giudizi non ancora proposti o perché correlati agli strumenti finanziari oggetto della risoluzione, ossia gli elementi di classe 2 secondo la definizione resa dagli artt. 62 e ss. del Regolamento UE n. 575/2013).
L'assunto trova conferma nella norma di cui al secondo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del
2015, secondo cui “il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”.
Altresì, pur trattandosi di circostanza pacifica, va evidenziato che nel caso in esame non vi è stata alcuna successione dell'ente ponte nel contratto di mutuo alla cui asserita nullità parziale è correlata la pretesa restitutoria (peraltro, giova precisarlo, l'indebito oggettivo non è un effetto
4 del contratto di mutuo ma è la conseguenza dei pagamenti effettuati in ragione di un contratto nullo).
Vi è, infatti, che la successione nei contratti, quale conseguenza della procedura di risoluzione della crisi bancaria, esige necessariamente la persistente pendenza della relazione negoziale al momento del perfezionamento del fenomeno lato sensu successorio, non potendosi invero subentrare in un contratto che oramai ha totalmente esaurito la propria portata effettuale.
Tal ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, atteso che ha Parte_1
integralmente estinto le obbligazioni sorte dal contratto di mutuo, ossia la restituzione della somma mutuata ed il pagamento degli interessi, in data 31.10.2008, come dalla medesima riferito e come emerge dalle quietanze prodotte.
Dunque, da una parte, non è mai subentrata nel contratto di mutuo (ciò che, Controparte_1
lo si ripete, non è di per sé sufficiente affinchè l'appellata possa essere individuata quale soggetto obbligato alla ripetizione dell'indebito) e non ha mai ricevuto pagamenti (asseritamente) indebiti
(necessariamente eseguiti in data anteriore al 31.10.2008), dall'altra, non vi è stato alcun accertamento giudiziale del credito restitutorio vantato da e, dunque, alcun Parte_1
pregresso consolidamento di passività suscettibili di essere attratte al perimetro della cessione, quale effetto della risoluzione di Banca delle Marche s.p.a., così come delineato dalle norme di cui agli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015.
II. L'infondatezza del primo motivo, che si risolve nella reiterazione dell'affermazione che
[...]
non è il referente soggettivo passivo della pretesa restitutoria formulata da Controparte_1
, comporta di per sé il rigetto di tutti i restanti motivi di appello e conduce Parte_1
alla conferma della sentenza del Tribunale di Macerata.
Al riguardo, sebbene l'assunto sia ovvio, occorre soltanto ribadire che il contratto di mutuo ha esaurito interamente la sua portata effettuale sicchè l'interesse di Parte_1
all'accertamento dei profili di nullità sussiste solo quale antecedente necessario per l'accoglimento dell'azione ex art. 2033 c.c. (mentre non vi è alcun interesse ad emendare il contenuto di un contratto che non produce più effetti) e che, comunque, Controparte_1
non è mai stata parte di tale contratto, nemmeno quale successore dell'ente ponte.
5 III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
Il rigetto dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il contributo unificato:
Ancona, 24.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. VI Savino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Annalisa Gianfelice, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. VI Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 808/23 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
speciale alle liti, dall'Avv. Lucia Lupi;
appellante
CONTRO
(c.f. , incorporante per fusione Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Gianmario Parola;
[...]
appellata avente ad oggetto: indebito oggettivo in tema di contratti bancari;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, ogni contraria domanda disattesa
e respinta, in via istruttoria, per i motivi esposti in narrativa disporsi la CTU già richiesta in
primo grado. In via principale e nel merito, accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il
proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 662/2023, emessa dal Tribunale di
Macerata nel procedimento civile R.G. 1884/2019, pubblicata in data 14/08/2023 e mai notificata
1 alla IG.ra , Voglia accogliere le conclusioni formulate nel primo grado Parte_1
del giudizio che ivi si riportano integralmente: 'Voglia l'On. Tribunale di Macerata, disattesa
ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione, ferma l'eccezione di compensazione per le somme dedotte nell'elaborato peritale prodotto (doc. 1) ovvero per l'importo che risulterà in corso di causa ovvero per il maggiore o minore importo che risulterà in corso di causa, così
decidere: accertare e dichiarare, che il mutuo ipotecario del 07.10.1998, per tutte le motivazioni
in narrativa, viola le seguenti disposizioni civilistiche: artt. 3 e 6 della Delibera CICR 9\2\2000
ed All. C, art. 117, comma 4°, D.Lgs. N°385\1993 (TUB), artt. 1283 c.c., 1284 c.c., 1322 c.c.,
1346 c.c., nonché per indeterminabilità dell'oggetto e la trasparenza delle condizioni
economiche previste in contratto, per tutte le ragioni esposte in diritto;
in ragione di tali
violazioni rielaborare il saldo dovuto dalla mutuataria senza alcuna capitalizzazione, ai sensi
dell'art. 117 Tub 7° comma (tassi minimi dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti il contratto o, se più favorevoli, nei medesimi 12 mesi precedenti ogni operazione). Dichiarare
quindi che il saldo a credito della Mutuataria, alla data del 31/10/2008, ammonta ad € 9.352,03; condannare per l'effetto la resistente alla restituzione alla IG.ra della Parte_1
predetta somma di € 9.352,03; accertare e dichiarare inoltre, che il suddetto mutuo ipotecario
del 07.10.1998, per le motivazioni di cui in narrativa, contiene pattuizioni usurarie ai sensi dell'art. 644, commi 1 e 4 c.p. giusta interpretazione autentica della Legge N° 24/2001 e per
l'effetto dichiarare la nullità delle pattuizioni usurarie riscontrate nel mutuo del 31/10/2008 con conseguente applicazione della sanzione di cui al combinato disposto del comma 2° dell'Art.
1815 c.c. e dell'Art. 2033 c.c., determinando il saldo del Mutuo imputando tutti i pagamenti effettuati in conto rimborso del capitale mutuato e senza che alcun interesse sia dovuto dalla
Mutuataria e dichiarare per l'effetto che il saldo a credito della mutuataria, alla data del
31.10.2008, ammonta ad € 16.351,47; condannare pertanto la resistente alla restituzione della predetta somma di € 16.351,47alla IG.ra . Con vittoria delle spese del Parte_1
giudizio”; appellata: “in via pregiudiziale: dichiararsi, per le causali di cui in narrativa, l'inammissibilità dell'odierno gravame per violazione del disposto dell'art. 342 cpc e, per l'effetto, confermarsi integralmente la Sentenza di primo grado;
nel merito: rigettarsi, per le causali di cui in narrativa,
2 l'avversario gravame e, per l'effetto, confermarsi integralmente l'impugnata sentenza;
in ogni caso: col favore delle spese di causa, assistenza e patrocinio, anche relative al presente grado di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nella comparsa di risposta e nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione degli otto motivi di gravame, immuni da profili di inammissibilità, cui
è affidato il tempestivo appello.
*****
I. Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Macerata nella parte in cui ha affermato che la vicenda successoria intercorsa tra Banca delle Marche s.p.a. e (ed Controparte_1
originata dal dissesto della prima) non ha riguardato anche il credito restitutorio vantato da e che, dunque, non può essere individuata quale Parte_1 Controparte_1
referente soggettivo passivo dell'obbligazione da indebito oggettivo derivante dai pagamenti eseguiti dall'appellante in ragione di un contratto di mutuo attinto, secondo la prospettazione difensiva ora reiterata, da plurimi profili di nullità.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, occorre osservare che il Tribunale di Macerata ha rilevato d'ufficio (ed in carenza di contestazione ad opera della banca convenuta, ora appellata) che non vi è stato alcun trasferimento dell'obbligazione restitutoria in capo a (ora . Parte_2 Controparte_1
Tale statuizione decisionale, incentrata appunto sulla rilevabilità d'ufficio della carenza della titolarità d'ufficio del rapporto controverso pur in carenza di contestazione implicita, non è stata attinta da alcun motivo di gravame.
3 Tanto premesso, vi è che il perimetro della vicenda successoria che ha visto il coinvolgimento ultimo di deve essere delineato alla luce delle norme di cui agli artt. 43 e Controparte_1
47 del d.lgs. n. 180 del 2015.
La norma di cui al primo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015 prevede che la cessione all'ente ponte ha ad oggetto (anche) le passività della banca sottoposta a risoluzione.
Tuttavia, “a seguito di risoluzione della Banca delle Marche s.p.a., disposta dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, deve ritenersi che tra le passività cedute in favore dell'ente "ponte" non rientrino quelle derivanti dalle violazioni delle norme in materia di servizi di investimento finanziari poste in essere dalla banca liquidata prima della data di efficacia della cessione e non accertate giudizialmente, poiché il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile e non meramente potenziale, avendo il Legislatore inteso restituire al mercato una banca risanata all'esito del procedimento;
ne discende, ulteriormente, la carenza di legittimazione passiva dell'ente-ponte nel relativo giudizio risarcitorio (così,
Sentenza della Corte di Cassazione n. 22115 del 05/08/2024, alla cui motivazione si rinvia in ossequio al criterio redazionale contemplato dalla norma di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Ad avviso del Collegio, tale approccio ermeneutico, che esita in un principio spendibile anche con riferimento ai crediti da indebito oggettivo, oltre che assolutamente aderente al dato normativo, è coerente con la ratio della disciplina speciale, volta (anche) a consentire la prosecuzione dell'attività bancaria per il tramite di un soggetto che non sia ostacolato dalle pregresse passività prive di copertura patrimoniale, in particolare dai debiti non ancora emersi
(perché, appunto, correlati a giudizi non ancora proposti o perché correlati agli strumenti finanziari oggetto della risoluzione, ossia gli elementi di classe 2 secondo la definizione resa dagli artt. 62 e ss. del Regolamento UE n. 575/2013).
L'assunto trova conferma nella norma di cui al secondo comma dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del
2015, secondo cui “il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti”.
Altresì, pur trattandosi di circostanza pacifica, va evidenziato che nel caso in esame non vi è stata alcuna successione dell'ente ponte nel contratto di mutuo alla cui asserita nullità parziale è correlata la pretesa restitutoria (peraltro, giova precisarlo, l'indebito oggettivo non è un effetto
4 del contratto di mutuo ma è la conseguenza dei pagamenti effettuati in ragione di un contratto nullo).
Vi è, infatti, che la successione nei contratti, quale conseguenza della procedura di risoluzione della crisi bancaria, esige necessariamente la persistente pendenza della relazione negoziale al momento del perfezionamento del fenomeno lato sensu successorio, non potendosi invero subentrare in un contratto che oramai ha totalmente esaurito la propria portata effettuale.
Tal ultima evenienza si è verificata nel caso di specie, atteso che ha Parte_1
integralmente estinto le obbligazioni sorte dal contratto di mutuo, ossia la restituzione della somma mutuata ed il pagamento degli interessi, in data 31.10.2008, come dalla medesima riferito e come emerge dalle quietanze prodotte.
Dunque, da una parte, non è mai subentrata nel contratto di mutuo (ciò che, Controparte_1
lo si ripete, non è di per sé sufficiente affinchè l'appellata possa essere individuata quale soggetto obbligato alla ripetizione dell'indebito) e non ha mai ricevuto pagamenti (asseritamente) indebiti
(necessariamente eseguiti in data anteriore al 31.10.2008), dall'altra, non vi è stato alcun accertamento giudiziale del credito restitutorio vantato da e, dunque, alcun Parte_1
pregresso consolidamento di passività suscettibili di essere attratte al perimetro della cessione, quale effetto della risoluzione di Banca delle Marche s.p.a., così come delineato dalle norme di cui agli artt. 43 e 47 del d.lgs. n. 180 del 2015.
II. L'infondatezza del primo motivo, che si risolve nella reiterazione dell'affermazione che
[...]
non è il referente soggettivo passivo della pretesa restitutoria formulata da Controparte_1
, comporta di per sé il rigetto di tutti i restanti motivi di appello e conduce Parte_1
alla conferma della sentenza del Tribunale di Macerata.
Al riguardo, sebbene l'assunto sia ovvio, occorre soltanto ribadire che il contratto di mutuo ha esaurito interamente la sua portata effettuale sicchè l'interesse di Parte_1
all'accertamento dei profili di nullità sussiste solo quale antecedente necessario per l'accoglimento dell'azione ex art. 2033 c.c. (mentre non vi è alcun interesse ad emendare il contenuto di un contratto che non produce più effetti) e che, comunque, Controparte_1
non è mai stata parte di tale contratto, nemmeno quale successore dell'ente ponte.
5 III. La regolamentazione delle spese del grado deve avvenire alla luce della soccombenza attesa la carenza di circostanze idonee a sostenere ipotesi di compensazione totale o parziale.
La difesa appellata ha svolto attività nelle fasi studio, introduttiva e decisionale.
In ragione dell'impegno profuso e resosi necessario, occorre attenersi ai valori medi per tutte e tre le fasi.
Il rigetto dell'appello principale evidenzia di per sé la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così decide:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna all'immediato pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.966,00 per compenso oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- dà atto della sussistenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, qualora sia dovuto il contributo unificato:
Ancona, 24.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
Dott. VI Savino
6