Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 4
L'articolo 18 del R.D.L. n.511 del 1946, in materia di illecito disciplinare dei magistrati, non contiene un catalogo di ipotesi tipiche e tassative bensì clausole generali, attribuendo la norma al giudice di merito il compito di individuare le condotte sanzionabili; il giudice di legittimità non può sostituirsi a questi riformulando o ridefinendo tali condotte e il controllo sulla sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta è limitato alla verifica, da effettuarsi soprattutto attraverso la motivazione, sulla ragionevolezza della sussunzione del fatto (nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che - affermato il diritto - dovere dei magistrati di fornire informazioni per evitare distorsioni ed equivoci sul loro operato, coi limiti del rispetto dell'altrui reputazione e della considerazione che le istituzioni devono godere nell'opinione pubblica - aveva con motivazione adeguata escluso che integrasse illecito disciplinare l'aver reso, su disposizione del capo dell'ufficio, un'intervista a un giornale straniero per difendere l'ufficio da gravissime e reiterate denigrazioni e falsificazioni).
In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa.
In tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell'ipotesi normativa.
L'articolo 18 del R.D.L. n.511 del 1946, in materia di illecito disciplinare dei magistrati, non contiene un catalogo di ipotesi tipiche e tassative bensì clausole generali, attribuendo la norma al giudice di merito il compito di individuare le condotte sanzionabili; il giudice di legittimità non può sostituirsi a questi riformulando o ridefinendo tali condotte e il controllo sulla sussunzione della fattispecie concreta nella fattispecie astratta è limitato alla verifica, da effettuarsi soprattutto attraverso la motivazione, sulla ragionevolezza della sussunzione del fatto (nella specie la S.C. ha confermato la decisione della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che - affermato il diritto - dovere dei magistrati di fornire informazioni per evitare distorsioni ed equivoci sul loro operato, coi limiti del rispetto dell'altrui reputazione e della considerazione che le istituzioni devono godere nell'opinione pubblica - aveva con motivazione adeguata escluso che integrasse illecito disciplinare l'aver reso, su disposizione del capo dell'ufficio, un'intervista a un giornale straniero per difendere l'ufficio da gravissime e reiterate denigrazioni e falsificazioni).
Commentario • 1
- 1. Consulenze esterne: solo se esulano dalle competenze del personaleAccesso limitatoCesira Cruciani · https://www.altalex.com/ · 18 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/01/2001, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
SSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CAS SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto DISTANZA FRA COSTRUZION VIOLAZIONE - ISTANZA DI Dott. Andrea Primo Presidente VELA SANATORIA Dott. Francesco Presidente di sezione AMIRANTE - R.G.N. 2537/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente e Relatore- Dott. Rafaele CORONA Consigliere - 620 Dott. Antonio Cron.VELLA Consigliere - .425 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. - Ud. 17/11/00 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente ORD INANZA Мочерной sul ricorso proposto da: 3000 elettivamente domiciliata in ROMA, 15.5.03204 MAZ ZOCCHI MARINA, نم presso lo studio dell'avvocato 43, VIA DEL VIMINALE FABIO LORENZONI, che la rappresenta e difende, giusta LIRE 1500 delega a margine del ricorso;
CANCE - ricorrente
contro
COMUNE DI BERGAMO, in persona del Sindaco pro-tempore, 0293691 elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA LIRE 1500 2000 presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che lo 129 rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIETRO 0293692 1 GAGGIOLI, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente nonchè
contro
LI AN NI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 48, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PALLADINO, che la rappresenta e difende Richieste Jopic studio dai Sig. ROMANELY unitamente all'avvocato LUCIO FILIPPO LONGO, giusta L. 3000. per delega a margine del controricorso;
\IL CAROSALIENS - controricorrente avverso la decisione n. 1487/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 09/12/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/00 dal Consigliere Dott. Alfio LIRE 3000 FINOCCHIARO;
CANCELLERIA lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale chiede che la Corte di cassazione, in camera di consiglio, dichiari CG521830 il ricorso inammissibile. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che AR AZ ha proposto ri- corso per cassazione avverso la decisione n.1487/97 della V sezione del Consiglio di Stato, nella parte in cui conferma il diniego, opposto dall'Assessore all'edilizia privata del comune di Bergamo, alla sana- toria avanzata dalla ricorrente;
2 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE considerato che la ricorrente deduce a sostegno Richiesta sopia esecutiva - dal Sig. LONGO del ricorso, articolato in un unico motivo, a) viola- per diritti 6000 +6 HER. 200111 zione dei limiti esterni delle attribuzioni giurisdi- IL CANCELLIERE zionali del giudice amministrativo;
b) violazione e dell'art. 2 20della legge marzo falsa applicazione LIRE 1500 CANCELLERIA 1865 n. 248, All. E;
c) violazione e falsa applicazione dell'art. 103, comma 1, cost., con riferimento all'art. 2, comma 37, della legge n. 662 del 1996, perché il 0523742 Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità del 0523743 diniego per gli ultimi due piani dell'edificio in con- 0476075 السن testazione si era basato esclusivamente sulle presunte 0177676 0177677 violazioni di diritti attinenti a rapporti di vicinato con specifico riferimento alle distanze fra edifici, CANCELLERIA violando così i limiti della propria giurisdizione e giudicando su materia attribuita alla giurisdizione or- dinaria;
DD664399 considerato che nel resistere, con distinti con- troricorsi, il Comune di Bergamo e la signora DE Buf- foli AN hanno insistito per l'inammissibilità del ricorso;
- considerato che il Comune di Bergamo ha anche presentato memoria;
00507020 - considerato che il sindacato delle sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 3 4 LIRE 1500 circoscritto al controllo dei limiti esterni della CANCE giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero al- l'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo 0523541 esercizio, cui attengono, invece, gli errori in 0523542 iudicando о in procedendo, i quali, esorbitando D523543 dai confini di quell'astratta valutazione di sussi- stenza degli indici definitori della materia, inve- stono l'accertamento della fondatezza o meno della do- manda, ossia il merito della controversia (ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1997, n. 1671; Cass. 9 agosto 1996, n. 7339; Cass. 14 giugno 1995, n. 6688); - considerato che, nella specie, con il motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in iudicando per non avere il giudice adito accolto la domanda proposta dalla ricorrente;
considerato che
tali censure si esauriscono nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non toccano il tema del riparto dei com- piti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, secondo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c., dal momento che il richiamo, sulle distanze, al fine di ritenere la legittimità del t nella sentenza impugnata, alla violazione delle norme 4 5 provvedimento impugnato, non invade i limiti esterni della giurisdizione, ma costituisce un modo per l'esercizio della funzione attribuita in materia al giudice amministrativo;
- considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricor- so va dichiarato inammissibile, con condanna della par- S te ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti L E D 0 0 1 le spese di questa fase di giudizio, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti controricorrenti le spese di questa fase di giudizio, liquidate in £185.000 H oltre a £ 4.000.000, a titolo di onorari, in favore del Comune di Bergamo e un £ 198.00015 oltre a £ 3.000.000 a titolo di onorari, in favore di DE Buf- foli AN. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 17 novembre 2000 Il Presidente Andreekli Co boratore di Cancellerie Cancelleria 11 GEN. 2001 IL COLABORATORE DI CANCELLERIA 5 D Olive