Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00984/2025REG.PROV.COLL.
N. 01214/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1214 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Vigorito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
Comune di Catania, non costituito in giudizio;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 2814 del 2 ottobre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. GI CH e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante, cittadino bengalese, in data 12 settembre 2020, con assicurata postale n. 061557769201, ha presentato domanda volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione nr. 114409202, valido
fino al 5 aprile 2020, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo.
2. Con decreto n. cat. A.12.2021/Imm. n. 121, notificato a mani del cittadino straniero in data 17 novembre 2022, il Questore di Catania ha respinto la predetta domanda, a causa della mancata produzione di documenti necessari per l’esito positivo dell’istruttoria, e segnatamente:
- copia del contratto di locazione registrato;
- certificati di residenza e stato di famiglia;
- documentazione attestante l'iscrizione della ditta individuale alla Camera del Commercio del sud est Sicilia;
- attestazione dei parametri finanziari per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea;
- certificazione di idoneità alloggiativa per l'immobile sito nel Comune di Catania, in via -OMISSIS-
- autorizzazione al commercio su aree pubbliche;
- modello Unico 2021 con ricevuta di avvenuta trasmissione telematica;
- conto economico riferito ai mesi da gennaio a settembre 2021, con fotocopia del documento del professionista abilitato;
3. Tale provvedimento negativo è stato impugnato dal cittadino bengalese dinanzi al TAR Sicilia – Catania con ricorso notificato in data 2 giugno 2023 e depositato il 26 giugno 2023.
4. Con la sentenza n. 2814 del 2 ottobre 2023, il primo giudice ha dichiarato irricevibile detto ricorso, poiché proposto dopo la scadenza del termine di decadenza decorrente dalla notifica a mani del destinatario del decreto del Questore di Catania.
5. Tale decisione è appellata, per la integrale riforma e la sospensione in via cautelare dell’efficacia, dalla parte soccombente nel primo giudizio, articolando tre distinti motivi di doglianza.
Con il primo motivo, viene censurato l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il primo giudice per non avere concesso al ricorrente la rimessione in termini per errore scusabile, tenuto conto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero, che non avrebbe permesso a quest’ultimo di comprendere la portata lesiva del decreto notificatogli in data 17 novembre 2022.
Con il secondo motivo, censura la sentenza di prime cure, in quanto non avrebbe considerato l’invalidità del provvedimento del Questore di Catania per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990.
Con il terzo motivo, lamenta la mancata considerazione, ad opera del primo giudice, della fondatezza della pretesa sostanziale oggetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno, in quanto agli atti del procedimento era stata allegata tutta la documentazione necessaria per la concessione del titolo di soggiorno richiesto.
6. Per resistere all’atto di gravame si sono costituiti nel presente giudizio di appello, sia il Ministero dell’interno, sia la Questura di Catania, entrambi con atto di mera forma depositato il 28 febbraio 2023.
7. Le Amministrazioni appellate, in data 2 febbraio 2024, hanno inoltre depositato memoria di controdeduzioni.
8. Poiché, con decreto n. 1 del 15 gennaio 2024, la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha respinto l’istanza di ammissione dell’odierno appellante, quest’ultimo ha reiterato tale istanza con atto depositato nel fascicolo processuale in data 6 febbraio 2024.
9. Con ordinanza n. 45 del 12 febbraio 2024 la Sezione ha respinto, per carenza del necessario fumus boni iuris , la istanza cautelare di parte appellante.
10. In prossimità della udienza pubblica fissata per la trattazione del merito del proposto gravame, soltanto parte appellante ha prodotto ulteriori scritti difensivi.
Segnatamente, memoria ex art. 73 c.p.a. in data 16 ottobre 2025 e memoria di replica in data 28 ottobre 2025.
11. Alla udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. L’appello si palesa infondato con riferimento al primo assorbente motivo di gravame.
13. Con detto motivo, parte appellante censura la declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado sostenendo che il primo giudice avrebbe dovuto accordare l’errore scusabile in quanto il decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno risulta redatto soltanto in lingua italiana in violazione dell’art. 2, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998.
Secondo la prospettazione dell’appellante, l’Amministrazione avrebbe dovuto tradurre il provvedimento negativo in una lingua comprensibile da parte dello straniero ovvero, ove ciò non fosse possibile, “ nelle lingue francese, inglese o spagnola ”.
13.1. Il motivo non può essere condiviso dal Collegio.
13.2. L’invocato art. 2, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 recita: “ Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato ”.
Dal chiaro tenore letterale della disposizione si evince che suo presupposto applicativo è costituito dalla comprensibilità o meno da parte dello straniero del provvedimento comunicatogli, giacché ove il contenuto del medesimo provvedimento redatto in lingua italiana sia comprensibile dal destinatario, non si deve fare luogo ad alcuna traduzione.
13.3. Ciò posto, l’analoga censura proposta nel giudizio di primo grado è stata respinta dal TAR con la seguente motivazione: “ Ritenuto che la circostanza addotta dal ricorrente, costituita dalla asserita scarsa – e comunque insufficiente alla comprensione, quantomeno, della portata lesiva della comunicazione ricevuta per i propri interessi- conoscenza della lingua italiana da parte dello stesso, non risulta dirimente, atteso che nel caso che ci occupa la conoscenza della lingua italiana deve considerarsi adeguatamente provata alla stregua dei seguenti elementi:
- parte oggi ricorrente risiede in Italia da un lungo periodo di tempo (cfr. estratto storico cassetto fiscale – all. 11 - da cui risulta la presenza dello straniero in Italia fin dal 2009);
- sono in atti le dichiarazioni dei redditi in lingua italiana presentate dal 2018;
- il signor AH ha ottenuto il 10 ottobre 2018 l’attribuzione di partita IVA in lingua italiana, e in data 16 ottobre 2019 il rilascio da parte del Comune di Catania di autorizzazione al commercio su area pubblica a carattere itinerante, dallo stesso richiesta il 22.01.2019; sia la richiesta che il provvedimento ottenuto erano redatti solo in lingua italiana.
Considerato che la scusabilità dell’errore di cui all’art. 37 c.p.a. – con la conseguente remissione in termini, postula la sussistenza di una causa non imputabile al soggetto che la invoca, è un istituto di carattere eccezionale che deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini di impugnazione, ed è istituto di stretta interpretazione (Cons. Stato n. 1983\2023); Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività …”.
In sintesi, il primo giudice – alla luce di una pluralità di circostanze fattuali dedotte e documentate agli atti del giudizio – ha ritenuto che il ricorrente fosse in grado di comprendere la lingua italiana, sia in virtù della prolungata permanenza nel territorio dello Stato, sia per le dichiarazione dei redditi trasmesse in lingua italiana, sia per le attività commerciali svolte in Italia sulla base di formali provvedimenti di autorizzazione, richiesti e rilasciati esclusivamente in lingua italiana.
Ne discende che, alla luce del lineare e condivisibile percorso logico – argomentativo seguito dal primo giudice, nel caso di specie mancavano i presupposti per fare applicazione dell’art. 2, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998.
13.4. Né per pervenire a opposte conclusioni può fondatamente sostenersi – come tenta di fare parte appellante – che gli atti menzionati nella sentenza appellata per argomentare la comprensibilità della lingua italiana da parte dello straniero attengono ad “ un più alto livello di comunicazione, che è quello burocratico, con la pubblica amministrazione e che hanno carattere occasionale ”, giacché il primo giudice ha correttamente elencato una pluralità di atti, tutti redatti esclusivamente in lingua italiana, taluni dei quali provenienti dallo stesso straniero, da cui è logicamente desumibile la piena comprensione di tale lingua. A ciò ha aggiunto l’elemento fattuale, senz’altro rilevante, della prolungata permanenza dello straniero in Italia (sin dal 2009) e la circostanza che quest’ultimo abbia legittimamente svolto in Italia attività commerciali che comportavano rapporti con il pubblico.
In presenza di una pluralità di indici come quelli enunciati nella sentenza appellata, l’odierno appellante non è in grado di fornire la prova contraria della non comprensibilità della lingua italiana, limitandosi a dedurre, senza peraltro fornire alcuna specifica prova, che gli atti redatti in lingua italiana e formalmente provenienti dallo straniero erano stati predisposti da “ professionisti e intermediari ” non meglio identificati.
13.5. In definitiva, la doglianza non riesce a scalfire la condivisibile decisione appellata in punto di irricevibilità del ricorso.
14. L’appello va pertanto integralmente respinto, non essendo consentito al Collegio di scrutinare le ulteriori doglianze riferite al merito del ricorso di primo grado.
15. Infine, quanto alla istanza, presentata in data 6 febbraio 2024, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, essa non può essere accolta.
Osserva il Collegio che la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, con decreto n. 1 del 2024, ha respinto analoga istanza in virtù della incompletezza della documentazione, segnatamente per l’accertata mancanza del documento di identità dell’istante.
Sebbene la nuova istanza sia corredata dal documento di identità (passaporto) del richiedente, essa non può essere accolta in quanto, ai sensi dell’art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istanza deve contenere, “ a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione ”.
Nel caso di specie, l’atto di appello avverso la sentenza del TAR recante declaratoria di irricevibilità del ricorso di primo grado, perché notificato dopo la scadenza del termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica a mani proprie del decreto del Questore di Catania, per le ragion già sopra enunciate non supera la soglia della non manifesta infondatezza.
Inoltre, analoga conclusione di manifesta infondatezza si impone anche focalizzando l’attenzione sulle censure attinenti al merito della vicenda controversa, giacché il decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno ha puntualmente indicato plurimi atti e documenti mai prodotti dallo straniero in pendenza del procedimento e l’odierno appellante non ha fornito di ciò alcuna idonea prova contraria, essendosi limitato, anche con l’atto di appello, a dedurre soltanto l’asserito possesso dei requisiti richiesti per il rilascio del nuovo permesso di soggiorno.
16. In virtù della natura della re s controversa le spese del grado possono comunque essere integralmente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RM de CI, Presidente
GI CH, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CH | RM de CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.