Articolo 19 della Legge 31 luglio 1954, n. 612
Articolo 18Articolo 20
Versione
27 agosto 1954
Art. 19.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli nn. 517, 518, 519 e 520 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.
Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
I residui risultati al 30 giugno 1954 sui capitoli nn. 54-bis, 543-bis e 751-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54, saranno trasferiti, con decreti del Ministro del tesoro, agli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni competenti per la liquidazione delle pendenze relative.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954